Regolamento (CEE) n. 537/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 24/03/1970 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0020
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0020
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0157
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0070
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0204
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0204
REGOLAMENTO (CEE) N. 537/70 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1970 che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizoni da fiore (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 448/69 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 315/68, gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga per quanto riguarda taluni criteri delle norme di qualità, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi; considerando che le norme di qualità istituite dal regolamento (CEE) n. 315/68 non consentono in alcuni casi di soddisfare alle esigenze commerciali dei paesi terzi ; che, nei casi in cui tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente è opportuno dare agli Stati membri, senza limitazione di durata, l'autorizzazione di soddisfarle; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli Stati membri sono autorizzati a prendere alcune misure di deroga per quanto riguarda le norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei seguenti bulbi, tuberi e rizomi da fiore: Freesia Ragioneri, Freesia Refracta Alba, Freesia Buttercup, Gladiolus, a grandi fiori, Gladiolus primulinus, Gladiolus Heraut, Gladiolus Papillon, Iris «Wedgwood», Iris reticulata, Tulipa, Tulipa «Cordell Hull», Tulipa «American Flag», Tulipa «Montgomery». 2. Le misure di deroga di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo nel settore della calibrazione e nelle condizioni e nei limiti indicati in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1970. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970. Per la Commissione Il Presidente Jean REY (1)GU n. L 55 del 2.3.1968, pag. 1. (2)GU n. L 71 del 21.3.1968, pag. 1. (3)GU n. L 61 del 12.3.1969, pag. 1. ALLEGATO Condizioni e limiti previsti all'articolo 1, paragrafo 2 >PIC FILE= "T0002317">