Regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all' esportazione di zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 04/03/1970 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0013
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0013
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0132
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0193
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0193
REGOLAMENTO (CEE) N. 394/70 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1970 relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni alla esportazione di zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 (4), prevede, oltre a disposizioni di ordine generale, la possibilità di gare per la determinazione dell'importo della restituzione ; che le modalità di applicazione di detto regolamento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 839/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1965/69 (6) ; che il regolamento (CEE) n. 839/68 è già stato modificato a più riprese e che si rendono necessarie ulteriori modifiche ; che pertanto, specie per maggiore chiarezza, è opportuno raccogliere in un nuovo regolamento le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero; considerando che, per garantire un uguale trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, le gare indette dagli Stati membri devono rispondere a principi uniformi; considerando che, per essere accessibili a tutti gli interessati, le gare devono essere pubblicate ; che l'informazione della più ampia cerchia di interessati in tutti gli Stati membri può essere assicurata prevedendo per le singole gare, oltre alla eventuale pubblicità sul piano nazionale, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; considerando che, per facilitare le operazioni di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di gare permanenti nel cui ambito vengono indette gare parziali per le quali non è necessario attendere, per ognuna di esse, disposizioni comunitarie specifiche; considerando che è conforme allo scopo della gara ammettere soltanto le offerte contenenti i dati necessari per il loro apprezzamento e per le quali siano stati contratti, con l'atto stesso della presentazione, determinati obblighi che garantiscono la richiesta di un titolo di esportazione per la quantità di prodotti per la quale l'offerta è accettata; considerando che l'importo della restituzione costituisce l'oggetto della gara ; che, pertanto, la gara deve essere attribuita all'offerente che chiede la restituzione meno elevata ; che nei casi di fissazione di una quantità massima è inoltre necessario prevedere un sistema di ripartizione di tale quantità in funzione del livello della restituzione indicata nelle offerte interessate ; che è tuttavia opportuno non obbligare l'offerente a mantenere la sua offerta quando, in un caso del genere, l'aggiudicazione abbia luogo per un quantitativo inferiore a quello da lui indicato eventualmente nella sua offerta; considerando che, tenuto conto delle rapide variazioni dei corsi dello zucchero e degli usi vigenti nel commercio internazionale dello zucchero, è necessario in particolare informare speditamente gli offerenti risultati aggiudicatari ; che per gli stessi motivi è opportuno che l'offerente abbia la possibilità di subordinare la validità della propria offerta alla condizione che l'importo massimo della restituzione (1)GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1. (2)GU n. L 314 del 15.12.1969, pag. 6. (3)GU n. L 143 del 25.6.1968, pag. 6. (4)GU n. L 314 del 15.12.1969, pag. 12. (5)GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 47. (6)GU n. L 250 del 4.10.1969, pag. 24. sia fissato ad un momento determinato ; che, per non falsare la concorrenza tra gli offerenti, è necessario che gli Stati membri procedano allo spoglio delle offerte senza la presenza del pubblico; considerando che possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni progettate inducono, invece che a fissare un importo massimo della restituzione, a non dar seguito alla gara; considerando che in genere le restituzioni vengono fissate mediante un solo tipo di atto giuridico per tutti i prodotti di una categoria ; che in taluni casi può tuttavia risultare opportuno fissare le restituzioni con atti giuridici di diversa natura; considerando che lo zucchero candito, fabbricato con zucchero bianco o zucchero greggio raffinato, presenta in molti casi un grado di polarizzazione inferiore al 99,5º ; che, tenuto conto dell'elevato grado di purezza della materia prima utilizzata, è necessario prevedere per tale zucchero candito una restituzione che si avvicini il più possibile alla restituzione accordata allo zucchero bianco ; che occorre dare una definizione precisa dello zucchero candito; considerando che è necessario definire in maniera più precisa il prezzo «spot», il quale, tra due fissazioni mensili, può eventualmente comportare una modifica dell'importo di base della restituzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68; considerando che, ai fini di un trattamento uniforme di tutti gli interessati nella Comunità, è necessario definire un metodo uniforme per la determinazione del tenore di saccarosio di alcuni prodotti ; che nei casi in cui tale metodo non consenta di accertare il tenore totale di saccarosio utilizzato devono essere previste disposizioni particolari; considerando che per gli sciroppi che presentano un grado di purezza relativamente basso occorre fissare forfettariamente il tenore di saccarosio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68 tenendo conto del loro tenore di zucchero estraibile ; che per gli sciroppi che presentano un grado di purezza estremamente basso appare opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 766/68 e non accordare alcuna restituzione; considerando che a seguito delle modifiche apportate alle modalità sin qui applicabili, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1965/69 della Commissione, del 3 ottobre 1969, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero bianco (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2444/69 (2), nonché il regolamento (CEE) n. 224/70 della Commissione, del 5 febbraio 1970, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole (3); considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Procedura della gara Articolo 1 1. Ciascuno Stato membro indice un bando di gara. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Lo Stato membro può inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara. 2. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità ha luogo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. Per la gara speciale la pubblicazione ha luogo al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore dell'atto giuridico comunitario che ha disposto la gara. 3. Nel bando di gara sono indicate le relative condizioni, in particolare la durata di validità dei titoli di esportazione prevista per la gara ed, eventualmente, l'importo massimo della restituzione e la quantità massima del prodotto in causa. Articolo 2 1. Qualora la situazione esistente sul mercato dello zucchero nella Comunità lo richieda, può essere indetta una gara permanente. Durante il periodo di validità della gara permanente vengono indette gare parziali. 2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'indizione di quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se durante tale periodo di validità interviene una modifica delle condizioni di gara. (1)GU n. L 250 del 4.10.1969, pag. 24. (2)GU n. L 310 dell'11.12.1969, pag. 13. (3)GU n. L 29 del 6.2.1970, pag. 27. 3. In caso di gara permanente le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche alle gare parziali. Articolo 3 1. La partecipazione alla gara ha luogo mediante offerta scritta, depositata presso il servizio competente designato dallo Stato membro interessato che rilascia relativa ricevuta oppure spedita a quest'ultimo per lettera raccomandata, telescritto o telegramma. 2. L'offerta deve menzionare: a) la designazione della gara, b) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente, c) la natura e la quantità del prodotto che s'intende esportare ; per lo zucchero greggio, la quantità prevista per l'esportazione è espressa in quantità di zucchero greggio della qualità tipo, d) l'importo della restituzione proposto, per 100 chilogrammi. Possono essere richieste indicazioni supplementari. 3. Un'offerta è valida soltanto se: a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte venga addotta la prova che l'offerente ha costituito la cauzione di gara, b) è corredata da una dichiarazione dell'offerente che s'impegna a chiedere un titolo di esportazione per la quantità di prodotto eventualmente aggiudicatagli e a costituire la cauzione prescritta per tale titolo. 4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto: a) se l'importo massimo della restituzione è deciso il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte, b) se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o parte di esso. 5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione. 6. Le offerte presentate non possono essere ritirate. Articolo 4 1. La cauzione di gara ammonta a: a) 1,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco o di zucchero greggio, b) 0,20 unità di conto per 100 chilogrammi di melasso. 2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica i criteri di cui al comma precedente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Articolo 5 Allo spoglio delle offerte provvedono i servizi competenti degli Stati membri senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto. Articolo 6 1. Può essere deciso di non dare seguito alla gara o ad una determinata gara parziale. 2. Salva l'applicazione del disposto del paragrafo 1 e ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, sono aggiudicatari gli offerenti la cui offerta non superi l'importo massimo della restituzione. 3. Quando per la gara sia stata fissata una quantità massima, aggiudicatario è l'offerente la cui offerta comporti la restituzione meno elevata. Se la quantità massima non viene integralmente coperta da tale offerta, l'aggiudicazione ha luogo, sino alla copertura di detta quantità massima, in funzione dell'importanza della restituzione partendo da quella meno elevata. 4. Tuttavia, qualora il procedimento di cui al paragrafo 3 comporti per effetto della presa in considerazione di un'offerta il superamento della quantità massima, l'offerente è dichiarato aggiudicatario soltanto per la quantità necessaria per coprire la quantità massima. Le offerte comportanti la medesima restituzione e che, in caso di accettazione della totalità delle quantità in esse indicate, diano luogo al superamento della quantità massima, vengono prese in considerazione al prorata della quantità indicata in ciascuna delle offerte. Articolo 7 1. L'aggiudicazione fa sorgere: a) il diritto al rilascio, per la quantità attribuita, di un titolo di esportazione con la menzione della restituzione indicata nell'offerta, b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità. 2. Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili. Tale diritto è esercitato e tale obbligo è adempiuto nel termine di diciotto giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Articolo 8 1. Il servizio competente dello Stato membro interessato informa immediatamente gli offerenti dei risultati della gara. Inoltre, tale servizio invia agli aggiudicatari un avviso di aggiudicazione. 2. L'avviso di aggiudicazione deve menzionare almeno: a) la designazione della gara, b) la quantità attribuita, c) la restituzione da accordare, per 100 chilogrammi, per la quantità di cui alla lettera b). Articolo 9 1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione viene svincolata soltanto per il quantitativo per il quale: a) l'offerente - non abbia ritirato l'offerta e - abbia richiesto a seguito dell'aggiudicazione un titolo di esportazione nel termine previsto e previo adempimento delle condizioni prescritte oppure per il quantitativo per il quale b) non sia stato dato seguito all'offerta. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente. 2. Nei casi di forza maggiore, il servizio competente dello Stato membro interessato adotta le misure che ritiene necessarie, tenuto conto della circostanza addotta. TITOLO II Disposizioni generali Articolo 10 In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato con atti giuridici comunitari di natura diversa. Articolo 11 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, per zucchero candito s'intende lo zucchero: a) costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e b) contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio. Articolo 12 Il prezzo «spot» di cui all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, in fine, del regolamento (CEE) n. 766/68 è l'ultimo di cui la Commissione abbia avuto conoscenza. Articolo 13 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, il tenore di saccarosio, aumentato, eventualmente, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è dato dal tenore totale in zuccheri risultante dall'applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore totale in zuccheri determinato secondo tale metodo è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95. 2. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % e inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, aumentato, se del caso, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento. Il tenore totale in zuccheri è determinato secondo il metodo indicato al paragrafo 1 e il tenore di sostanze secche secondo il metodo areometrico. 3. Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero della voce 17.01 B della tariffa doganale comune, il tenore di saccarosio, aumentato, eventualmente, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato sulla base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 : 1. Il risultato della determinazione del tenore di sostanze secche è calcolato in saccarosio moltiplicato per il coefficiente 1. Tuttavia, a richiesta, per tale zucchero caramellato, è possibile determinare, al fine di tenerne conto, l'utilizzazione effettiva di saccarosio aumentato, eventualmente, di altri zuccheri calcolati in saccarosio, qualora tale zucchero sia stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti. 4. L'importo di base di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68 non si applica agli sciroppi aventi una purezza inferiore all'85 %. Articolo 14 1. Il regolamento (CEE) n. 839/68 è abrogato. 2. Tuttavia il regolamento (CEE) n. 839/68 rimane applicabile alle gare e, in caso di gara permanente, alle gare parziali che hanno avuto luogo nel periodo di validità del regolamento stesso. 3. All'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1965/69 e (CEE) n. 224/70 i termini «regolamento (CEE) n. 839/68», sono sostituiti da «regolamento (CEE) n. 394/70». Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1970. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1970. Per la Commissione Il Presidente Jean REY