31970R0376

Regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 28/02/1970 pag. 0049 - 0052
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0109
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0126
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0054


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( 1 ) GU N . 117 DEL 19 . 6 . 1967 , PAG . 2269/67 .

( 2 ) GU N . L 312 DEL 12 . 12 . 1969 , PAG . 3 .

( 3 ) GU N . 120 DEL 21 . 6 . 1967 , PAG . 2364/67 .

( 4 ) GU N . 204 DEL 24 . 8 . 1967 , PAG . 16 .

( 5 ) GU N . L 285 DEL 13 . 11 . 1969 , PAG . 9 .

( 6 ) GU N . L 100 DEL 28 . 4 . 1969 , PAG . 8 .

( 7 ) GU N . 125 DEL 26 . 6 . 1967 , PAG . 2453/67 .

( 8 ) GU N . 128 DEL 27 . 6 . 1967 , PAG . 2545/67 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 376/70 DELLA COMMISSIONE DEL 27 FEBBRAIO 1970 CHE FISSA LE PROCEDURE E LE CONDIZIONI PER LA VENDITA DEI CEREALI DETENUTI DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 13 GIUGNO 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( 1 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2463/69 ( 2 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 7 , PARAGRAFO 5 ,

CONSIDERANDO CHE , CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) , DEL REGOLAMENTO N . 132/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 13 GIUGNO 1967 , CHE FISSA LE NORME GENERALI DELL'INTERVENTO NEL SETTORE DEI CEREALI ( 3 ) , LA MESSA IN VENDITA SUL MERCATO INTERNO DEI CEREALI DETENUTI DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO DEVE ESSERE EFFETTUATA IN BASE A CONDIZIONI DI PREZZI CHE CONSENTANO DI EVITARE UN DETERIORAMENTO DEL MERCATO ; CHE TALE OBIETTIVO PUO ESSERE CONSEGUITO SE IL PREZZO DI VENDITA CORRISPONDE AL PREZZO DI MERCATO SENZA ESSERE INFERIORE AD UN LIVELLO DETERMINATO RISPETTO AL PREZZO D'INTERVENTO ;

CONSIDERANDO CHE I CEREALI DEVONO ESSERE NORMALMENTE OFFERTI ALLE CONDIZIONI DI PREZZO DEL LUOGO IN CUI SONO IMMAGAZZINATI ; CHE , PER FACILITARE LO SMALTIMENTO ED EVITARE SPESE DI MAGAZZINAGGIO , E TUTTAVIA OPPORTUNO PREVEDERE LA POSSIBILITA DI OFFRIRE , IN CASI ECCEZIONALI , I CEREALI A CONDIZIONI DI PREZZO APPLICABILI IN UN CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN CUI DETTI PRODOTTI NON SONO IMMAGAZZINATI ; CHE E NECESSARIO IL RIMBORSO DI ALCUNE SPESE DI TRASPORTO PER CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI TALI OPERAZIONI DI VENDITA ;

CONSIDERANDO CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE , I PREZZI D'INTERVENTO VALIDI PER IL MESE DI AGOSTO DELLA SUCCESSIVA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE SONO APPLICATI IN GIUGNO E LUGLIO , TRANNE PER IL GRANTURCO ; CHE TALE DISPOSIZIONE , CHE CORRISPONDE AD UNA NECESSITA ECONOMICA PER LA PRESA IN CONSEGNA E NON PER LA VENDITA DEI CEREALI DA PARTE DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO , NON PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SENZA PREGIUDICARE L'ECONOMIA DEL SISTEMA IN QUANTO CHE I CEREALI ACQUISTATI DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO ANTERIORMENTE AL 1* GIUGNO POTREBBERO ESSERE RIVENDUTI DURANTE UNA STESSA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE AD UN PREZZO INFERIORE AL LORO PREZZO D'ACQUISTO ;

CONSIDERANDO CHE , CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , DEL REGOLAMENTO N . 132/67/CEE , LA GARA PER L'ESPORTAZIONE DEVE AVER LUOGO IN BASE A DELLE CONDIZIONI DI PREZZO DA DETERMINARE PER CIASCUN CASO SECONDO L'EVOLUZIONE ED I FABBISOGNI DEL MERCATO ; CHE TALI GARE SONO MOTIVATE DALLA NECESSITA PER GLI ORGANISMI D'INTERVENTO DI VENDERE LE SCORTE IN LORO POSSESSO ; CHE NON DEVONO PERO DETERMINARE DISTORSIONI A SCAPITO DELLE NORMALI ESPORTAZIONI ; CHE OCCORRE PERTANTO CHE , IN CIASCUN CASO , LA COMMISSIONE FISSI UN PREZZO MINIMO ; CHE , PER TENER MEGLIO CONTO DELL'EVOLUZIONE DEI MERCATI , E OPPORTUNO DETERMINARE TALE PREZZO MINIMO SOLO DOPO LO SCADERE DEL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ;

CONSIDERANDO CHE , PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER LE QUALI E STATO TENUTO CONTO DELLE SITUAZIONI PARTICOLARI , E INDISPENSABILE COSTRINGERE L'OFFERENTE A PRESENTARE UNA DOMANDA DI TITOLO D'ESPORTAZIONE CON UNA RESTITUZIONE FISSATA IN ANTICIPO ;

CONSIDERANDO CHE , PER TENER CONTO DELLA POSIZIONE DELL'ESPORTATORE AGGIUDICATARIO SUL MERCATO DI ALCUNI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) , DEL REGOLAMENTO N . 473/67/CEE DELLA COMMISSIONE , DEL 21 AGOSTO 1967 , RELATIVO AI TITOLI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE PER I CEREALI , I PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI , IL RISO , LE ROTTURE DI RISO E DI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI RISO ( 4 ) , MODIFICATO PER ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2247/69 ( 5 ) , OCCORRE PREVEDERE LA POSSIBILITA DI RESCINDERE IL MERCATO IN ALCUNE CONDIZIONI ;

CONSIDERANDO CHE LA GARA PERMANENTE E LA MESSA IN VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA POSSONO , SE DEL CASO , FACILITARE LO SMALTIMENTO DEI CEREALI E COSTITUIRE , IN CERTI CASI , DELLE FORME DI VENDITA PIU ADATTE NELLE PRATICHE COMMERCIALI ;

CONSIDERANDO CHE , PER LE GARE PER L'ESPORTAZIONE , OCCORRE ESIGERE LA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE SPECIALE CHE GARANTISCA CHE I CEREALI NON SARANNO RIMESSI SUL MERCATO DELLA COMUNITA ;

CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER I CEREALI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

GLI ORGANISMI D'INTERVENTO RIMETTONO SUL MERCATO , MEDIANTE GARA , I CEREALI IN LORO POSSESSO , NELLE CONDIZIONI DETERMINATE NEGLI ARTICOLI SEGUENTI .

ARTICOLO 2

1 . PER GARA S'INTENDE UNA MESSA A CONCORSO EFFETTUATA SOTTO FORMA DI BANDI DI GARA ; L'AGGIUDICAZIONE HA LUOGO A FAVORE DELLA O DELLE PERSONE CHE OFFRONO I PREZZI E LE CONDIZIONI PIU FAVOREVOLI IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

PER OGNI GARA , DEVE ESSERE GARANTITA LA PUBBLICITA DEI BANDI DI GARA . GLI ORGANISMI D'INTERVENTO DANNO A TITOLO INDICATIVO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER QUANTO CONCERNE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE VARIE PARTITE ( PESO SPECIFICO , UMIDITA , IMPURITA , ANNATA DI RACCOLTO ) , INDICANO I LUOGHI IN CUI SONO IMMAGAZZINATE LE VARIE PARTITE E FACILITANO AGLI INTERESSATI IL RICONOSCIMENTO , SUL POSTO , DEI CEREALI MESSI IN VENDITA .

2 . LE OFFERTE DEVONO ESSERE STABILITE RIFERENDOSI AD UN CEREALE CHE CORRISPONDA ALLA QUALITA TIPO DETERMINATA DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 768/69 DEL CONSIGLIO , DEL 22 APRILE 1969 ( 6 ) .

QUANDO LA QUALITA DEL CEREALE DIFFERISCE DALLA QUALITA TIPO , IL PREZZO DI OFFERTA PRESO IN CONSIDERAZIONE E ADEGUATO MEDIANTE APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI O DETRAZIONI STABILITE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 , PARAGRAFO 5 , DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE .

3 . SE IL CEREALE E RITIRATO SUCCESSIVAMENTE AL MESE DELL'AGGIUDICAZIONE , IL PREZZO CHE L'AGGIUDICATARIO DOVRA VERSARE E AUMENTATO MENSILMENTE DI UN IMPORTO ALMENO PARI A UNA MAGGIORAZIONE MENSILE APPLICATA AL PREZZO D'INTERVENTO .

ARTICOLO 3

ALLE GARE PER UNA VENDITA SUL MERCATO DELLA COMUNITA SONO APPLICABILI LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

1 . PUO ESSERE RIFIUTATA OGNI OFFERTA RELATIVA A PARTITE INFERIORI A 50 TONNELLATE PER CEREALE . TUTTAVIA , PER IL FRUMENTO DURO , TALE MINIMO E RIDOTTO A 5 TONNELLATE .

2 . A ) SE I CEREALI OFFERTI SONO IMMAGAZZINATI IN UN CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE , IL LORO PREZZO DI VENDITA DEVE CORRISPONDERE , ALMENO , AL PREZZO LOCALE DI MERCATO E NON PUO , IN ALCUN CASO , ESSERE INFERIORE AL PREZZO D'INTERVENTO VALIDO PER TALE CENTRO , AUMENTATO DI 1,50 UNITA DI CONTO PER TONNELLATA .

B ) SE I CEREALI OFFERTI SONO IMMAGAZZINATI IN UN ALTRO LUOGO , IL PREZZO DI VENDITA DEVE CORRISPONDERE , ALMENO , AL PREZZO DI MERCATO LOCALE O , IN MANCANZA , A QUELLO DEL MERCATO PIU VICINO .

NON PUO IN ALCUN CASO ESSERE INFERIORE AL PREZZO CALCOLATO PER TALE LUOGO , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 132/67/CEE , AUMENTATO DI 1,50 UNITA DI CONTO PER TONNELLATA ; PER L'APPLICAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI , IL CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE VIENE SCELTO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO FRA I TRE CENTRI PIU VICINI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLO STESSO REGOLAMENTO .

C ) IN CASI ECCEZIONALI , PUO ESSERE DECISO , SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE , CHE , A CONDIZIONI DA DETERMINARE , POSSONO ESSERE OFFERTI DEI CEREALI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LETTERE A ) E B ) PER UN CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN CUI NON SONO IMMAGAZZINATI . IN TAL CASO , SI APPLICANO , PER DETTO CENTRO , I CRITERI PREVISTI ALLA LETTERA A ) PER QUANTO CONCERNE I PREZZI DI VENDITA .

SE LE SPESE DI TRASPORTO PIU FAVOREVOLI TRA IL LUOGO D'IMMAGAZZINAGGIO ED IL LUOGO DI DESTINAZIONE DEL CEREALE SONO SUPERIORI ALLE SPESE DI TRASPORTO PIU FAVOREVOLI TRA IL CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE PER IL QUALE E OFFERTO IL CEREALE ED IL LUOGO DI DESTINAZIONE , LA DIFFERENZA TRA TALI SPESE E RIMBORSATA DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO .

D ) PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LETTERE A ) , B ) E C ) AL FRUMENTO TENERO DENATURATO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO , IL PREZZO DI MERCATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE E QUELLO DELL'ORZO ED IL PREZZO D'INTERVENTO E QUELLO DI DETTO CEREALE AUMENTATO DI 0,50 UNITA DI CONTO PER TONNELLATA .

3 . I PREZZI D'INTERVENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE DURANTE IL MESI DI GIUGNO E LUGLIO PER L'APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 2 SONO , TRANNE PER IL GRANTURCO , QUELLI VALIDI PER IL MESE DI MAGGIO .

ARTICOLO 4

LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2 E DELL'ARTICOLO 3 , AD ECCEZIONE DI QUELLE DEL PARAGRAFO 2 , LETTERA C ) , SI APPLICANO UGUALMENTE ALLE PROCEDURE DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA .

ARTICOLO 5

1 . A RICHIESTA DI UNO STATO MEMBRO , PUO ESSERE DECISO , SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE , CHE L'ORGANISMO D'INTERVENTO DI DETTO STATO MEMBRO PUO INDIRE UNA GARA PER L'ESPORTAZIONE . IN TALE DECISIONE , LA COMMISSIONE DETERMINA , IN BASE AI DATI FORNITI DA DETTO STATO MEMBRO , IN PARTICOLARE :

A ) I QUANTITATIVI CHE DEVONO FORMARE OGGETTO DI GARA ,

B ) LE REGIONI IN CUI TALI QUANTITATIVI SONO IMMAGAZZINATI ,

C ) I LUOGHI PER I QUALI E VALIDO IL PREZZO MINIMO DI VENDITA DI CUI AL PARAGRAFO 2 E PER I QUALI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE ,

D ) L'ULTIMO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE .

2 . ALLO SCADERE DEL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PRESENTA ALLA COMMISSIONE UN ELENCO ANONIMO INDICANTE PER CIASCUNA OFFERTA IL PREZZO ESPRESSO IN UNITA DI CONTO PER TONNELLATA ED IL QUANTITATIVO . LA COMMISSIONE , SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , FISSA IN BASE A TALI OFFERTE IL PREZZO MINIMO DI VENDITA OPPURE DECIDE DI NON DAR SEGUITO ALLA GARA .

TALE PREZZO MINIMO E FISSATO AD UN LIVELLO TALE DA NON OSTACOLARE LE ALTRE ESPORTAZIONI DEL CEREALE DI CUI TRATTASI . ESSO E FISSATO RIFERENDOSI AD UN CEREALE CHE CORRISPONDA ALLA QUALITA TIPO .

3 . UN'OFFERTA E VALIDA SOLO SE E ACCOMPAGNATA DA UN IMPEGNO SCRITTO DELL'OFFERENTE , VISTATO DA UN ISTITUTO DI CREDITO , DI COSTITUIRE UNA CAUZIONE SPECIALE DI 10 UNITA DI CONTO PER TONNELLATA AL PIU TARDI 2 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI AL GIORNO IN CUI GLI VIENE COMUNICATO CHE LA GARA GLI E STATA AGGIUDICATA .

TALE CAUZIONE E SVINCOLATA SOLO PER IL QUANTITATIVO PER IL QUALE :

- L'ESPORTATORE AGGIUDICATARIO FORNISCE LA PROVA CHE E STATO ESPORTATO O CHE E DIVENTATO INADATTO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE ,

- SONO STATE APPLICATE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 6 .

4 . UN'OFFERTA PUO INDICARE CHE ESSA E RITENUTA PRESENTATA SOLO SE L'AGGIUDICAZIONE RIGUARDA TUTTO O UNA PARTE DETERMINATA DEL QUANTITATIVO INDICATO NELL'OFFERTA .

5 . IN CASI PARTICOLARI , PUO ESSERE PREVISTO , NELLA DECISIONE DA ADOTTARE SECONDO IL PARAGRAFO 1 , CHE UN'OFFERTA E VALIDA SOLO SE E ACCOMPAGNATA DA UNA DOMANDA DI TITOLO DI ESPORTAZIONE PRESENTATA DALL'OFFERENTE PER IL QUANTITATIVO CORRISPONDENTE ALLA SUA OFFERTA E DA UNA DOMANDA DI FISSAZIONE IN ANTICIPO DI UNA RESTITUZIONE RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO N . 139/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 21 GIUGNO 1967 ( 7 ) . TUTTAVIA , TALE TITOLO E RILASCIATO SOLO PER IL QUANTITATIVO AGGIUDICATO .

6 . SE VIENE INDETTA UNA GARA PER UN'ESPORTAZIONE VERSO UN PAESE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A DEL REGOLAMENTO N . 473/67/CEE E SE PER DETTA GARA VENGONO APPLICATE LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 5 , L'ORGANISMO D'INTERVENTO PUO , SU DOMANDA DELL'AGGIUDICATARIO , ANNULLARE L'AGGIUDICAZIONE PER LA QUANTITA PER LA QUALE E DIMOSTRATO CHE L'OFFERTA DELL'AGGIUDICATARIO NON E STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE IN DETTO PAESE .

IN CASO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE , LO STATO MEMBRO INTERESSATO NE INFORMA IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE MEDIANTE TELEX .

7 . A ) A RICHIESTA DI UNO STATO MEMBRO , PUO ESSERE PREVISTO , NELLA DECISIONE DA ADOTTARE SECONDO IL PARAGRAFO 1 , CHE LA GARA HA LUOGO MEDIANTE UNA PROCEDURA DI GARA PERMANENTE .

B ) NELL'AMBITO DI TALE GARA PERMANENTE , L'ORGANISMO D'INTERVENTO DETERMINA LE DATE ALLE QUALI POSSONO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE .

C ) DOPO LO SCADERE DI CIASCUN TERMINE , PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE , LO STATO MEMBRO INTERESSATO PRESENTA ALLA COMMISSIONE UN ELENCO ANONIMO INDICANTE PER CIASCUNA OFFERTA IL PREZZO ESPRESSO IN UNITA DI CONTO PER TONNELLATA ED IL QUANTITATIVO . LA COMMISSIONE , SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , FISSA , IN BASE A TALI OFFERTE , IL PREZZO MINIMO DI VENDITA O DECIDE CHE NON BISOGNA DAR SEGUITO ALLE OFFERTE RICEVUTE .

D ) LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2 , SECONDO COMMA , E DEI PARAGRAFI 3 E 4 SONO APPLICABILI .

8 . SALVO DEROGA DECISA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , LA GARA PER L'ESPORTAZIONE NON PUO RIFERIRSI A UNA QUANTITA INFERIORE A 500 TONNELLATE .

ARTICOLO 6

1 . A RICHIESTA DI UNO STATO MEMBRO , PUO ESSERE DECISO , SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO N . 120/67/CEE , CHE LA MESSA IN VENDITA DI CEREALI PER L'ESPORTAZIONE ABBIA LUOGO MEDIANTE ASTA PUBBLICA . IN TALE DECISIONE , LA COMMISSIONE DETERMINA , SULLA BASE DEI DATI FORNITI DA DETTO STATO MEMBRO , IN PARTICOLARE :

A ) I QUANTITATIVI DA METTERE IN VENDITA ,

B ) LE REGIONI IN CUI TALI QUANTITATIVI SONO IMMAGAZZINATI ,

C ) I LUOGHI PER I QUALI E VALIDO IL PREZZO MINIMO DI VENDITA DI CUI AL PARAGRAFO 3 E PER I QUALI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE ,

D ) LA DATA , L'ORA E IL LUOGO PREVISTI PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA .

2 . LA MESSA IN VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PUO VERTERE SOLO SU UN QUANTITATIVO NON SUPERIORE A 10.000 TONNELLATE .

3 . LA COMMISSIONE FISSA , SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , AL PIU TARDI UN GIORNO LAVORATIVO PRIMA DELLA DATA PREVISTA AL PARAGRAFO 1 , LETTERA D ) , IL PREZZO MINIMO DI VENDITA .

4 . LA CAUZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 3 , DEVE ESSERE COSTITUITA 2 GIORNI LAVORATIVI DOPO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA . E SVINCOLATA SOLO PER IL QUANTITATIVO PER IL QUALE L'ESPORTATORE AGGIUDICATARIO FORNISCE LA PROVA CHE E STATO ESPORTATO O CHE E DIVENTATO IMPROPRIO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE .

5 . SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , SECONDO COMMA .

ARTICOLO 7

GLI ORGANISMI D'INTERVENTO DETERMINANO , ALL'OCCORRENZA , LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI COMPLEMENTARI , COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 8

LO STATO MEMBRO INTERESSATO INFORMA LA COMMISSIONE , ENTRO LA SETTIMANA SUCCESSIVA AD OGNI OPERAZIONE DI VENDITA , IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DI QUEST'ULTIMA , INDICANDO IN PARTICOLARE IL PREZZO DI VENDITA , IL QUANTITATIVO VENDUTO NONCHE IL LUOGO IN CUI E STATA INDETTA LA GARA .

ARTICOLO 9

IL REGOLAMENTO N . 160/67/CEE DELLA COMMISSIONE , DEL 23 GIUGNO 1967 , CHE FISSA LE PROCEDURE E LE CONDIZIONI PER LA VENDITA DEI CEREALI DETENUTI DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO ( 8 ) , E ABROGATO .

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , IL 27 FEBBRAIO 1970 .

PER LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

JEAN REY