31970L0451

Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 03/10/1970 pag. 0037 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0095
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0546
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0095
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0620
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0117
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0117


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 settembre 1970 concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (70/451/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare i titoli III e IV,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare i titoli III e V,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che la presente direttiva riguarda, fra le attività comprese nel gruppo 841 CITI, le attività non salariate di produzione di film ; che le attività degli studi o imprese che possono fornire servizi al produttore nonché le attività dei collaboratori diretti di quest'ultimo, in considerazione delle regolamentazioni particolari che le disciplinano, sono oggetto di direttive specifiche;

considerando che, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera h), le condizioni di stabilimento non devono essere falsate da aiuti concessi dallo Stato membro di origine del beneficiario della presente direttiva;

considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali debbono essere soppresse nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di tale facoltà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 ed il loro esercizio.

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, fra le attività di cui all'allegato IV del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, ex classe 84, ex gruppo 841, alle attività non salariate di produzione di film.

Tali disposizioni non si applicano alle attività dei collaboratori diretti del produttore.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei cittadini;

b) risultano da una prassi amministrativa o professonale che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento o la prestazione dei servizi, prescrivendo: a) in Belgio - il possesso di una tessera professionale («carte professionnelle») (articolo 1 della «loi» 19 febbraio 1965),

- la cittadinanza o, rispettivamente, la nazionalità belga oppure la riserva di reciprocità per i produttori di film, siano essi persone fisiche o giuridiche (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) «Arrêté Royal» del 23 ottobre 1963) e la cittadinanza o, rispettivamente, la nazionalità belga per i produttori di film di attualità, (1)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3)GU n. C 65 del 5.6.1970, pag. 11. (4)GU n. C 28 del 9.3.1970, pag. 5.

persone fisiche o giuridiche (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) «Arrêté Royal» del 23 ottobre 1963);

b) in Francia - il possesso di una carta d'identità per stranieri commercianti («carte d'identité d'étranger commerçant») («décret-loi» del 12 novembre 1938, «loi» 8 ottobre 1940, «loi» del 14 aprile 1954, «décret» del 9 luglio 1959 n. 59-852),

- la cittadinanza francese per poter fruire del contributo finanziario alla produzione (decreto 30 dicembre 1959, n. 59-1512, articolo 14),

- l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni di immobili ad uso commerciale («décret» del 30 settembre 1953, articolo 38);

c) in Italia

la cittadinanza o, rispettivamente, la nazionalità italiana, per i produttori, siano essi persone fisiche o giuridiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213);

d) nel Lussemburgo

la durata limatata delle autorizzazioni accordate a stranieri («loi» del 2 giugno 1962, articolo 21).

Articolo 4

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri vigilano a che i beneficiari abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto di iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia detti posti direttivi possono essere riservati ai cittadini, qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo la qualità di iscritto alla «Chambre de commerce» non implica per i beneficiari il diritto di partecipare alla elezione degli organi di gestione di quest'organismo.

Articolo 6

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

Qualora un tale documento, per quanto concerne l'assenza di fallimenti, non sia rilasciato nel paese di origine o di provenienza, esso potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

2. I documenti rilasciati conformemente al paragrafo 1 dovranno, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

3. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 7, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria deve essere provata, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN