31970L0032

Direttiva 70/32/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1969, concernente le forniture di prodotti allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1970 pag. 0001 - 0003


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1969 concernente le forniture di prodotti allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico (70/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 33, paragrafo 7,

considerando che la direttiva della Commissione, del 7 novembre 1966 (1), ha escluso dalla propria sfera d'applicazione i contratti stipulati dallo Stato, dagli enti territoriali e dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico ; che è d'uopo precisare che tale esclusione si applica a tutte le forniture di prodotti allo Stato, agli enti territoriali e alle altre persone giuridiche di diritto pubblico;

considerando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché le prassi amministrative degli Stati membri, vigenti alla data di entrata in vigore del trattato, che escludono, in tutto o in parte, le forniture di prodotti importati allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico;

considerando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché le prassi amministrative degli Stati membri, vigenti alla data di entrata in vigore del trattato, che riservano, in tutto o in parte, le forniture ai prodotti nazionali o accordano loro una preferenza soggetta o meno a condizioni;

considerando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché le prassi amministrative, applicabili ai soli prodotti importati e vigenti alla data di entrata in vigore del trattato, che, con un mezzo diverso da una tassa, rendono la fornitura dei prodotti importati più difficile o onerosa di quella dei prodotti nazionali;

considerando che tali disposizioni, in quanto riservano sbocchi ai prodotti nazionali o rendono la fornitura dei prodotti importati più difficile o onerosa di quella dei prodotti nazionali, ostacolano l'effettuazione di importazioni che, ove tali disposizioni non esistessero, potrebbero aver luogo ; che tali disposizioni producono pertanto un effetto equivalente a quello delle restrizioni quantitative all'importazione;

considerando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché le prassi amministrative, vigenti alla data dell'entrata in vigore del trattato, che impongono ai fornitori di prodotti nazionali e importati un recapito postale o l'apertura di un conto postale o bancario nello Stato membro committente;

considerando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché le prassi amministrative, vigenti alla data dell'entrata in vigore del trattato, che contengono prescrizioni d'ordine tecnico applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati;

considerando che tali disposizioni, anche se indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai pro- (1)GU n. 220 del 30.11.1966, pagg. 3748-3750/66.

dotti importati, possono produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che eccedono l'ambito degli effetti propri delle disposizioni del genere e possono, pertanto, produrre un effetto equivalente a quello delle restrizioni quantitative all'importazione;

considerando che, ai sensi della presente direttiva, per prassi amministrativa s'intende ogni comportamento di un'autorità pubblica, uniforme e regolarmente seguito;

considerando che la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune non può essere attuata senza la soppressione delle suddette misure per quanto concerne i prodotti che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del trattato, debbono essere messi in libera circolazione ; che, al più tardi alla fine del periodo transitorio, tutte le misure di effetto equivalente a delle restrizioni quantitative debbono essere soppresse dagli Stati membri anche se una direttiva della Commissione non imponga loro espressamente un tale obbligo;

considerando che l'articolo 33, paragrafo 7, non si applica alle tasse ed imposte di cui agli articoli 12 e seguenti e 95 e seguenti, né agli aiuti di cui all'articolo 92 del trattato;

considerando che l'articolo 33, paragrafo 7, non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative né alle prassi amministrative del tipo suddetto che rientrano nella sfera d'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato o fanno parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati agricoli;

considerando che le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 7, lasciano impregiudicate segnatamente le disposizioni degli articoli 36 e 223 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto le forniture di prodotti: - allo Stato;

- agli enti territoriali;

- alle altre persone giuridiche di diritto pubblico.

2. Sono parimenti considerate forniture ai sensi della presente direttiva quelle destinate all'esecuzione o al compimento di lavori, che facciano o meno parte integrante di un appalto di lavori pubblici.

3. L'articolo 4 della summenzionata direttiva della Commissione del 7 novembre 1966 è modificato come appresso:

«La presente direttiva non si applica: a) alle regolamentazioni riguardanti le denominazioni e i marchi d'origine;

b) alle disposizioni riguardanti le forniture allo Stato, agli enti territoriali e alle altre persone giuridiche di diritto pubblico.»

Articolo 2

Sono considerate «disposizioni» ai sensi della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché le prassi amministrative, riguardanti le forniture di cui all'articolo 1, vigenti alla data di entrata in vigore del trattato.

Articolo 3

1. La presente direttiva ha per oggetto le disposizioni: a) che escludono, in tutto o in parte, le forniture di prodotti importati;

b) che riservano, in tutto o in parte, la fornitura ai prodotti nazionali o accordano loro una preferenza, soggetta o meno a condizioni, diversa da un aiuto ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

c) che, applicabili ai soli prodotti importati, rendono, con un mezzo diverso da una tassa, la fornitura dei prodotti importati più difficile o onerosa di quella dei prodotti nazionali.

2. La presente direttiva ha, in particolare, per oggetto le disposizioni: - che prevedono un trattamento differenziale, a detrimento dei prodotti importati, per quanto concerne il deposito della cauzione o il regime degli acconti.

- che subordinano l'ammissione di prodotti importati alla reciprocità accordata nello Stato membro da cui essi provengono;

- che vietano, nel corso della esecuzione del contratto, la sostituzione dei prodotti la cui provenienza è specificata nel contratto con prodotti provenienti da un altro Stato membro e aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel contratto;

- che prevedono l'accordo o il parere di un organismo diverso dall'organismo aggiudicatore per l'ammissione delle sole forniture dei prodotti importati;

- che impongono ai fornitori dei soli prodotti importati l'apertura di un conto postale o bancario.

3. Formano, inoltre, oggetto della presente direttiva: - le disposizioni che impongono ai fornitori dei prodotti nazionali e importati, un recapito postale o l'apertura di un conto postale o bancario nel paese dell'autorità committente;

- le disposizioni che impongono prescrizioni tecniche applicabili indistintamente sia ai prodotti nazionali che ai prodotti importati;

sempreché i loro effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci eccedano l'ambito degli effetti propri a disposizioni del genere.

Tale è in particolare il caso: - quando tali effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci sono sproporzionati rispetto al risultato ricercato;

- quando lo stesso obbiettivo può essere raggiunto con un altro mezzo che intralcia in minor misura gli scambi.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per eliminare le misure di effetto equivalente a delle restrizioni quantitative risultanti dalle disposizioni indicate nell'articolo 3, per quanto concerne i prodotti che, in virtù degli articoli 9 e 10 del trattato, devono essere messi in libera circolazione.

Articolo 5

1. La presente direttiva non si applica alle disposizioni che: a) formano oggetto dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato;

b) formano parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati agricoli.

2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione segnatamente delle disposizioni degli articoli 36 e 223 del trattato.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY