31970D0532

70/532/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1970, relativa all'istituzione del Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 17/12/1970 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0764
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0863
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0096
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0096


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1970 relativa all'istituzione del Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee (70/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

considerando quanto auspicato dai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori durante la Conferenza sui problemi dell'occupazione tenutasi a Lussemburgo il 27 e 28 aprile 1970;

considerando che occorre assicurare uno stretto contatto a livello comunitario con i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di facilitare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri armonizzandole con gli obiettivi comunitari,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee, - in appresso denominato «il Comitato» - il cui compito, la cui composizione ed il cui funzionamento sono definiti all'articolo 2.

Articolo 2

1. Scopo del Comitato è di assicurare in modo permanente, nel rispetto dei trattati e delle competenze delle istituzioni e degli organi comunitari, il dialogo, la concertazione e la consultazione tra il Consiglio - o, secondo i casi, i rappresentanti dei governi degli Stati membri - e la Commissione, nonché le parti sociali al fine di facilitare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri armonizzandole con gli obiettivi comunitari.

Il Comitato eserciterà le sue funzioni prima che vengano prese le eventuali decisioni da parte delle istituzioni competenti.

2. Partecipano ai lavori del Comitato le seguenti parti: - il Consiglio o i rappresentanti dei governi degli Stati membri, secondo i casi,

- la Commissione,

- le organizzazioni dei datori di lavoro,

- le organizzazioni dei lavoratori.

3. Il numero totale dei rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali è di 36 ; il gruppo dei datori di lavoro e il gruppo dei lavoratori hanno un uguale numero di rappresentanti.

Il numero dei rappresentanti chiamati a partecipare ai lavori del Comitato per ciascuna delle organizzazioni è indicato nell'allegato.

4. Ciascuna delle parti che partecipano ai lavori del Comitato designa i propri rappresentanti nel modo che crede, per un certo periodo o in funzione degli argomenti trattati in determinate riunioni.

Nel designare i propri rappresentanti che parteciperanno ai lavori del Comitato, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori costituite a livello europeo dovrebbero far in modo che sia assicurata una rappresentanza adeguata delle varie organizzazioni nazionali.

5. Il Comitato è presieduto da un rappresentante dello Stato membro cui compete la Presidenza del Consiglio.

6. Gli argomenti da discutere ai sensi del paragrafo i possono essere proposti dal Consiglio - o, secondo i casi, da ciascuno dei rappresentanti dei governi degli Stati membri -, dalla Commissione o dalle organizzazioni delle parti sociali che partecipano ai lavori del Comitato.

Il Presidente è informato di ogni proposta mediante una comunicazione che indichi con la debita precisione i problemi sui quali si chiede una discussione.

Il Presidente porta tale comunicazione a conoscenza delle altre parti e dà loro la possibilità di trasmettere per iscritto le loro osservazioni o qualsiasi altro documento ritenuto utile.

7. Il Presidente prepara le riunioni in stretto contatto con la Commissione e con le organizzazioni delle parti sociali che partecipano ai lavori del Comitato. Egli convoca le riunioni secondo le necessità e stabilisce l'ordine del giorno provvisorio delle riunioni, tenuto conto delle comunicazioni ricevute in applicazione del paragrafo 6.

Il Presidente dirige i dibattiti e ne riassume il contenuto alla fine della discussione. Egli si avvale dei mezzi a disposizione della Presidenza del Consiglio.

8. La Commissione elabora e riunisce i dati che permettono al Comitato di assolvere il suo compito.

9. I partecipanti alle discussioni in rappresentanza delle organizzazioni delle parti sociali percepiscono le indennità di soggiorno e di viaggio conformemente alle disposizioni stabilite dal Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addí 14 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO

Sono delegati al Comitato: >PIC FILE= "T9000331">