Regolamento (CEE) n. 2596/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dell' olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 27/12/1969 pag. 0012 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0566
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0583
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0176
++++ ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 314 del 61 . 12 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . 197 del 29 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 . ( 4 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 89 . ( 5 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2593/67 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2596/69 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1969 che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dell'olio d'oliva IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2146/68 ( 2 ) , in particolare l'articolo 20 , paragrafo 2 , visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 3 ) , in particolare l'articolo 9 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) , considerando che il regolamento n . 136/66/CEE nell'articolo 20 , paragrafo 1 , prevede la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato dell'olio di oliva subisce o rischia di subire gravi perturbazioni a causa delle importazioni dai paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettere c ) , d ) ed e ) , o a causa delle esportazioni d'olio d'oliva a destinazione dei paesi terzi ; che la fine dell'applicazione di queste misure è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ; considerando che spetta al Consiglio definire la natura delle misure che possono essere prese , nonchè le condizioni di applicazione del suddetto articolo 20 ; considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo ; considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è percio necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto , oltre che degli elementi propri al mercato stesso , anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi ; considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 20 del regolamento n . 136/66/CEE ; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni ; che occorre che queste misure siano relative agli scambi con i paesi terzi ; che esse devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare effetti diversi da quelli desiderati ; considerando che il meccanismo del mercato nel settore dei grassi comporta un regime de titoli e un regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni ; che l'esistenza di questi regimi porta a definire secondo quali regole possano essere decise misure di carattere cautelare a livello comunitario in seguito ad un esame sommario della situazione ; considerando che è necessario stabilire la procedura da seguire per l'adozione di tali misure ; che e pertanto opportuno seguire la procedura definita nei regolamenti relativi all'organizzazione comune nei settori diversi da quello dei grassi ; considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 20 del regolamento n . 136/66/CEE al caso in cui il mercato di questo Stato , in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati , sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato ; che tuttavia esse devono avere un carattere cautelare ; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ; considerando che affinché la Commissione sia in grado di valutare la situazione di mercato con la massima efficacia , è necessario prevedere disposizione tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda di applicazione da parte della Commissione di misure a livello comunitario , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per valutare se nella Comunità il mercato dell'olio d'oliva subisce o rischia di subire gravi perturbazioni a causa delle importazioni o delle esportazioni di cui all'articolo 20 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE , si tiene conto in particolare : a ) dei quantitativi dei prodotti per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli di importazione o d'esportazione : b ) delle disponibilita di prodotti sul mercato della Comunità ; c ) dei prezzi costatati sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile e in particolare della loro tendenza ad un rialzo eccessivo , o , per i prodotti per i quali non è fissato un prezzo d'intervento , della loro tendenza ad un ribasso eccessivo ; d ) dei quantitativi di prodotti per i quali sono prese o si dovranno probabilmente prendere misure di intervento se si verifica , a causa delle importazioni , la situazione prevista in limine ; e ) dei criteri indicati all'articolo 20 , paragrafo 1 , secondo trattino , del regolamento n . 136/66/CEE , se si verifica , a causa delle esportazioni , la situazione prevista in limine . Articolo 2 1 . Le misure che possono essere prese quando si verifica la situazione prevista all'articolo 20 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE , sono : a ) per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera c ) del regolamento n . 136/66/CEE : aa ) la soppressione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni , che comporta l'irricevibilità delle nuove domande ; bb ) la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli di importazione o d'esportazione , che comporta l'irricevibilità delle nuove domande ; b ) per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrofo 2 , lettere d ) e e ) del regolamento n . 136/66/CEE : la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione , che comporta l'irricevibilità delle nuove domande ; c ) il rigetto totale o parziale delle domande di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni e il rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli che sono in corso di espletamento , a norma dell'articolo 1 , primo comma , del regolamento n . 168/67/CEE ( 5 ) . 2 . Si possono prendere le suddette misure solo nei limiti e per la durata strettamente necessari . Esse possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o ad essi destinati , nonché ai prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento n . 162/66/CEE . Possono essere limitate ad alcune provenienze , origini , destinazioni , qualita o presentazione . Possono essere limitate alle importazioni o alle esportazioni in provenienza od a destinazione di talune regioni della Comunità . Articolo 3 1 . Quando si presenti la situazione prevista dall'articolo 20 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie , che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro , essa decide entro ventiquattro ore dalla ricezione . 2 . Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione ciascuno Stato membro puo deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , il Consiglio puo modificare o annullare la misura in questione . Articolo 4 La Commissione , dopo un esame sommario della situazione effettuato sulla base degli elementi indicati all'articolo 1 , puo costatare con decisione che sussistono le condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 20 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE . Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affisione nella propria sede . Tale decisione comporta per i prodotti di cui trattasi e a decorrere dall'ora a tal fine indicata _ che deve essere posteriore alla notifica _ la sospensione temporanea sia della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni , sia del rilascio dei titoli . Tale decisione , fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 , paragrafo 1 , seconda frase , è applicabile per una durata massima di quarantotto ore . Articolo 5 1 . Uno Stato membro puo prendere , a titolo cautelare , una o più misure qualora ritenga , in seguito ad una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1 , che si presenti sul suo territorio la situazione prevista dall'articolo 20 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE . Le misure cautelari sono : a ) per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento n . 136/66/CEE : aa ) la sospensione totale o parziale della fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni ; bb ) la sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione o d'esportazione ; b ) per i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettere d ) e e ) , del regolamento n . 136/66/CEE : la sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione . Le disposizioni dell'articolo 2 , paragrafo 2 , del presente regolamento sono applicabili . 2 . Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telescritto non appena decise . La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 . Esse sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1 genaio 1970 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 18 dicembre 1969 . Per il Consiglio Il Presidente P . LARDINOIS