31969R2518

Regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969,che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 18/12/1969 pag. 0017 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0246
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0529
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0246
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0545
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0167


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( 1 ) GU n . 192 del 27 . 10 . 1966 , pag . 3286/66 .

( 2 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 10

( 3 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 965/62 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2518 69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che stabilisce , nel settore degli ortofrutticoli , le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 159/66/CEE del Consiglio , del 25 ottobre 1966 , relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 2515/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 ( 2 ) , in particolare l'articolo 11 bis ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli devono essere fissate secondo determinati criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di tali prodotti nella

Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale ; che a tal fine è necessario tener conto , da un lato , della situazione dell'approvvigionamento di ortofrutticoli e dei loro prezzi nella Comunità e , dall'altro , della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;

considerando che , data la disparità dei prezzi ai quali sono offerti gli ortofrutticoli , è opportuno , per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità , tener conto delle spese commerciali di resa ;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali ; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione , per quanto riguarda i prezzi praticati nel commercio internazionale , i corsi costatati sui mercati dei paesi terzi e i prezzi praticati nei paesi di destinazione , nonché i prezzi costatati alla produzione dei paesi terzi e i prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità ; che , per quanto riguarda i prezzi nella Comunità , conviene basarsi sui prezzi praticati che si rilevano più convenienti per l'esportazione ;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione sull'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti , tenuto conto delle condizioni particolari d'importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione ;

considerando che , per evitare distorsioni di concorrenza , è necessario che il regime amministrativo al quale sono sottoposti gli operatori sia il medesimo in tutta la Comunità ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla determinazione e alla concessione delle restrizioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento n . 23 ( 3 ) .

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

a ) la situazione e le prospettive di evoluzione :

_ dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilita ;

_ dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;

b ) le spese di commercializzazione e di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità , nonché le spese commerciali e di resa fino ai paesi di destinazione ;

c ) l'aspetto economico delle esportazioni previste .

Articolo 3

1 . I prezzi sul mercato della Comunita sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelano più favorevoli ai fini dell'esportazione .

2 . I prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto :

a ) dei corsi costatati sui mercati dei paesi terzi ;

b ) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi , praticati nei paesi terzi di destinazione ;

c ) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori ;

d ) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità .

Articolo 4

Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario , la restituzione per la Comunità puo essere differenziata , per un determinato prodotto , secondo la destinazione del prodotto stesso .

Articolo 5

1 . La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti

_ sono stati esportati fuori della Comunità e

_ sono di origine comunitaria .

2 . In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 , la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 e purche sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale e stata fissata la restituzione .

Tuttavia , possono essere previste deroghe a tale norma , secondo la procedura di cui al paragrafo 3 , con riserva di condizioni che dovranno essere determinate per offrire garanzie equivalenti .

3 . Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n . 23 .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * marzo 1970 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 9 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . LARDINOIS