31969R2517

Regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 18/12/1969 pag. 0015 - 0017
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0527
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0542
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0165
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0165


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( 1 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 962 , pag . 965/62

( 2 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2517/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che i mercati comunitari delle mele , delle pere e delle posche sono caratterizzati da un certo inadeguamento quantitativo e qualitativo dell'offerta alla domanda ; che tale situazione risulta , in particolare , dall'esistenza di vecchi frutteti accanto ai nuovi impianti , nonché in alcuni casi da una non rispondenza varietale dell'offerta alla domanda per talune quantita di prodotti comunitari ;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono atte ad ovviare a tali difficoltà ; che è pertanto opportuno adottare misure destinate ad agire sul potenziale di produzione per adeguarlo possibilmente agli attuali e prevedibili sbocchi della produzione comunitaria ;

considerando che , per avviare un'azione in tal senso , bisogna ricorrere a misure di incitamento presso i produttori affinché rinuncino , totalmente o in parte , alla produzione dei tre prodotti di cui trattasi ; che , a tal fine , occorre prevedere la concessione , da parte degli Stati membri , di premi a quei produttori che , accettando di estirpare tutto o una parte del loro frutteto , s'impegnerebbero , d'altro lato , a non procedere per un determinato periodo a nuovi impianti nell'ambito della loro azienda ; che l'importo del premio deve essere fissato ad un livello che tenga conto in particolare del costo dell'estirpazione ;

considerando che le misure previste allo scopo di ottenere una riduzione del potenziale di produzione non potrebbero avere gli effetti ricercati se , in senso inverso , fossero intraprese azioni volte a favorire , mediante aiuti statali , l'impianto di frutteti di meli , di peri e di peschi o il rinnovo di detti frutteti ; che , fatte salve talune disposizioni transitorie , occorre pertanto adottare il principio dell'incompatibilità di tali aiuti con l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che , per assicurare la corretta applicazione del regime di premi di estirpazione , occorre prevedere che gli aiuti nazionali destinati a realizzare obiettivi analoghi a quelli perseguiti da detto regime possano essere concessi soltanto se le relative domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che occorre finanziare a livello comunitario le spese determinate dalla concessione di premi di estirpazione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Gli agricoltori della Comunità produttori di frutta beneficiano , a loro richiesta e alle condizioni definite in appresso , di un premio per l'estirpazione d : meli , peri e peschi .

Le condizioni di concessione di tale premio , in particolare per quanto concerne il numero minimo di alberi e l'età di questi ultimi , sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n . 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) .

Articolo 2

1 . Le domande di concessione dei premi devono essere presentate anteriormente al 1 * marzo 1971 .

2 . La concessione del premio è subordinata , in particolare , all'impegno scritto del beneficiario :

a ) di far procedere anteriormente al 1 * marzo 1973 all'estirpazione di meli , peri o peschi per la quale è chiesto il premio ,

b ) di rinunciare a piantare nella sua azienda nuovi meli , peri e peschi per un periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione .

Articolo 3

1 . L'importo del premio è fissato , secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n . 23 , a livelli diversi per tener conto in particolare del sistema di allevamento degli alberi .

Tale importo raggiunge un massimo di 500 unità di conto per ettaro estirpato .

2 . L'importo del premio è pagato in due versamenti . Meta del premio è versata quando il richiedente fornisce la prova di aver effettivamente proceduto all'estirpazione . Il saldo è pagato allo scadere di un periodo di tre anni a decorrere dalla data alla quale sara stata fornita detta prova se il beneficiario dimostra , con soddisfazione dell'autorità competente , che non ha effettuato nuove piantagioni di meli , peri o peschi durante il suddetto periodo .

Articolo 4

1 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 92 , paragrafo 2 , del trattato , sono vietati tutti gli aiuti concessi dagli Stati membri , ovvero mediante risorse statali , sotto qualsiasi forma , destinati a favorire direttamente o indirettamente la costituzione o il rinnovo di meleti , pereti o pescheti .

2 . Sono esentati dal divieto di cui al paragrafo 1 gli aiuti attribuiti anteriormente al 1 * maggio 1970 .

Tuttavia , in casi speciali , puo essere autorizzata , secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n . 23 , l'applicazione di tali aiuti , impegnati anteriormente al 1 * maggio 1970 , e cio fino al 1 * maggio 1971 .

Articolo 5

Secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n . 23 , gli Stati membri possono essere autorizzati ad imporre condizioni supplementari per la concessione dei premi di cui all'articolo 1 .

Articolo 6

Qualora l'impegno di cui all'articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , non sia rispettato , gli Stati membri procedono al recupero del premio , senza pregiudicare eventuali sanzioni penali .

Articolo 7

1 . Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 50 % dei premi di cui all'articolo 1 .

2 . Le modalità di applicazione del paragrafo 1 nonché dell'articolo 6 possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 2 ) .

Articolo 8

1 . La Commissione , in base al dati che gli Stati membri le forniscono , sottopone al Consiglio , anteriormente al 1 * marzo 1973 , una relazione sull'applicazione del regime di premi instaurato dal presente regolamento .

2 . La modifica del regime di premi è decisa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

3 . Le norme generali d'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7 , paragrafo 1 , sono adottate secondo la stessa procedura .

Articolo 9

Il presente regolamento non osta alla concessione di aiuti previsti dalle regolamentazioni nazionali e volti a realizzare obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti , sempre che le domande relative a tali aiuti siano state presentate prima della data della sua entrata in vigore .

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1970 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 9 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . LARDINOIS