31969R2260

Regolamento (CEE) n. 2260/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati in provenienza dalla Romania

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 14/11/1969 pag. 0022 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0230
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0457
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0230
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0467
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0247
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0150
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0150


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( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2283/67 .

( 2 ) GU n . L 179 del 21 . 7 . 1969 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . 134 del 30 . 6 . 1967 , pag . 2837/67 .

( 4 ) GU n . 231 del 27 . 9 . 1967 , pag . 6 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2260/69 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1969

relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati in provenienza dalla Romania

LA COMMISIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 121/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1398/69 ( 2 ) , in particolare l'articolo 13 , paragrafo 5 ,

visto il regolamento n . 202/67/CEE della Commissione , del 28 giugno 1967 , relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi ( 3 ) , modificato dal regolamento n . 614/67/CEE ( 4 ) , in particolare l'articolo 6 ,

considerando che , quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite , il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare uguale alla differenza tra il prezzo limite e detto prezzo d'offerta ;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire , e in grado di farlo , che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sara evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che , con lettera del 5 novembre 1969 , le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni di suini vivi e di suini macellati verso la Comunità ; che esse provvederanno affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'impresa di Stato Romagricola per quanto concerne i suini vivi e dall'impresa di Stato per il commercio con l'estero Prodexport per quanto concerne i suini macellati ; che esse provvederanno inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine esse prenderanno ogni utile misura per evitare che le imprese di Stato per il commercio con l'estero Romagricola e Prodexport prendano in particolare misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite , come ad esempio l'assunzione in carico di spese di commercializzazione o di trasporto , la concessione di riduzioni di prezzo , la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che le competenti autorita della Repubblica socialista di Romania si sono inoltre dichiarate disposte a comunicare regolamente alla Commissione , per il tramite delle imprese di Stato per il commercio con l'estero Romagricola e Prodexport , i particolari relativi alle esportazioni di suini vivi e di suini macellati verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi connessi con l'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le autorità competenti della Repubblica socialista di Romania ; che , a seguito di tali discussioni , è lecito ritencre che detto paese terzo sia in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei suddetti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania ;

considerando che il Comitato di gestione per la carne suina non ha emesso il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi fissati in conformità dell'articolo 8 del regolamento n . 121/67/CEE non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania :

Numero *

della tariffa *

doganale *

comune * Designazione dei prodotti

01.03 * Animal vivi della specie suina :

* A . delle specie domestiche :

* II . altri :

* a ) Scrofe da macello di un peso minimo di 160 kg e che

* hanno figliato almeno una volta

* b ) non denominati

02.01 * Carni e frattaglie commestibili degli animali

* compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04

* incluso , fresche , refrigerate o congelate :

* A . Carni :

* III . della specie suina :

* a ) domestica :

* 1 . in carcasse o mezzene , anche senza testa , piedi o

* sugna

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

IL presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicable in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a bruxelles , il 13 novembre 1969 .

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY