31969R2204

Regolamento (CEE) n. 2204/69 della Commissione, del 5 novembre 1969, che modifica il regolamento n. 158/67/CEE, relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza fra le varie qualità di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 06/11/1969 pag. 0019 - 0019
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0456
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0465
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0245
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0149
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0149


REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/69 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1969 che modifica il regolamento n. 158/67/CEE, relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza fra le varie qualità di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE de Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1396/69 (2) e n. 1398/69 (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il regolamento n. 158/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza tra le qualità di cereali offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 405/69 (5), determina i coefficienti di equivalenza per certe qualità di cereali offerte sul mercato mondiale;

considerando che sul mercato mondiale viene offerta periodicamente dell'avena spagnola che non figura nell'allegato del regolamento n. 158/67/CEE;

considerando che per la determinazione dei prezzi cif è necessario fissare dei coefficienti di equivalenza per tali qualità, tenendo conto, da un lato, della qualità tipo comunitaria e, dall'altro, dei divari di prezzo e delle differenze di caratteristiche fra la qualità dell'avena spagnola e quelle elencate nell'allegato del regolamento n. 158/67/CEE;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La rubrica « Avena » dell'allegato del regolamento n. 158/67/CEE è completata come segue:

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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 5.(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.(4) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.(5) GU n. L 53 del 4. 3. 1969, pag. 10.