Regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 21/10/1969 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0226
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0434
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0226
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0441
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0234
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0144
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0144
++++ ( 1 ) GU n . 308 del 18 . 12 . 1967 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 179 del 21 . 7 . 1969 , pag . 13 . ( 3 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 . ( 4 ) GU n . L 179 del 21 . 7 . 1969 , pag . 13 . ( 5 ) GU n . L 143 del 25 . 6 . 1968 , pag . 12 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2049/69 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 1969 che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1398/69 ( 2 ) , in particolare l'articolo 9 , parafrafo 7 , vista la proposta della Commissione , considerando che , ai sensi dell'articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento n . 1009/67/CEE , gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana ; considerando che , per impedire di far beneficiare di tale premio lo zucchero che non è utilizzato come alimento per gli animali , è necessario prevedere disposizioni che assicurino un'utilizzazione conforme alla sua destinazione e prescrivere che lo zucchero denaturato che ha beneficiato di un premio puo essere utilizzato solo per l'alimentazione animale ; che puo dimostrarsi opportuno prevedere che lo zucchero da denaturare venga destinato all'alimentazione di talune specie animali ; considerando che la denaturazione puo rappresentare uno sbocco per le eccedenze di zucchero della Comunità ; che , per meglio seguire la situazione del mercato , è opportuno prevedere che i premi possano essere fissati non solo in maniera uniforme per la Comunità , ma anche in seguito a una gara , secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n . 1009/67/CEE ; che è necessario prevedere che la fissazione dei premi di denaturazione puo aver luogo soltanto a determinate condizioni ; considerando che , per la fissazione uniforme dei premi di denaturazione , è opportuno prendere in considerazione criteri obiettivi che tengano conto dell'utilizzazione più razionale in funzione della situazione esistente sul mercato dello zucchero e della situazione di concorrenza tra lo zucchero e altri alimenti per animali che esso puo sostituire nonchè degli aspetti economici della denaturazione prevista ; considerando che è opportuno garantire un'applicazione simultanea e uniforme del sistema delle gare in tutti gli Stati membri ; considerando che è conforme allo scopo di una gara fissare un importo massimo del premio ed eventualmente una quantità minima per offerta e una quantita massima per offerente ; che è opportuno prevedere la possibilità di decidere di non dare seguito a una gara ; considerando che , per garantire una buona realizzazione della gara , è opportuno prevedere che la partecipazione alla stessa sia subordinata alla costituzione di una cauzione ; considerando che la denaturazione rappresenta un mezzo adeguato per favorire lo smercio soltanto per alcune-qualita di zucchero , in particolare per lo zucchero sano , leale e mercantile ; che è pertanto indispensabile limitare in linea di massima la concessione del premio a zucchero rispondente almeno a queste caratteristiche ; che è opportuno prevedere per lo zucchero greggio adattamenti del premio in funzione delle differenze di resa ; considerando che , data la situazione particolare esistente in alcuni Stati membri , è opportuno prevedere la possibilità per uno Stato membro di concedere un premio di denaturazione per lo zucchero denaturato nel territorio di un altro Stato membro ; considerando che è necessario incitare gli interessati tramite la costituzione di una cauzione ad effettuare la denaturazione durante la durata di validità del titolo di premio di denaturazione ; considerando che è necessario prevedere misure speciali quando l'Italia si avvale delle disposizioni particolari di cui all'articolo 23 , paragrafo 2 , del regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 3 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1398/69 ( 4 ) ; che , ai fini della stabilità dell'equilibrio negli scambi intracomunitari , è necessario compensare le incidenze di tali misure speciali con un sistema di sovvenzioni al ricevimento e di diritti riscossi all spedizione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Puo beneficiare di un premio di denaturazione soltanto lo zucchero bianco o lo zucchero greggio destinato all'alimentazione animale e rispondente a determinati requisit minimi di qualità e di quantità Tale premio è versato soltanto dopo la denaturazione . 2 . Lo zucchero che ha beneficiato di un premio di denaturazione puo essere utilizzato soltanto per l'alimentazione animale . I denaturanti sono determinati in funzione di tale destinazione . Articolo 2 1 . I premi di denaturazione vengono fissati : a ) in modo uniforme per rutta la Comunità o b ) in seguito a una gara . I due metodi di fissazione possono essere utilizzati parallelamente . 2 . La fissazione dei premi di denaturazione ha luogo soltanto se l'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità e se gli aspetti econimici della denaturazione prevista lo giustificano . Articolo 3 Quando i premi di denaturazione vengono fissati in modo uniforme per tutta la Comunità si tiene conto dei criteri seguenti : 1 . per lo zucchero bianco : a ) del prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunita . b ) di importi forfettari per : _ le spese tecniche di denaturazione , _ le spese di trasporto , c ) dei prezzi di mercato prevedibili , nelle regioni di grande consumo della Comunità , per gli alimenti per animali con i quali lo zucchero bianco destinato alla denaturazione deve entrate in concorrenza , d ) della relazione tra il valore nutritivo dello zucchero bianco e quello degli alimenti concorrenti per animali , e ) dell'insieme delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità , tenuto conto _ dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 _ della natura e della qualità di tale zucchero , f ) degli aspetti economici della denaturazione prevista ; 2 . per lo zucchero greggio : a ) del prezzo d'intervento dello zucchero greggio valido nella regione della Comunità considerata come rappresentativa per la produzione di zucchero greggio destinato alla denaturazione , b ) di importi forfettari per : _ le spese tecniche di denaturazione , _ le spese di trasporto , c ) dei prezzi di mercato prevedibili , nelle regioni di grande consumo della Comunità , per gli alimenti per animali con i quali lo zucchero greggio destinato all denaturazione deve entrare in concorrenza , d ) della relazione tra il valore nutritivo dello zucchero greggio e quello degli alimenti concorrenti per animali , e ) dell'insieme delle eccedenze di zucchero , in particolare di zucchero greggio , disponibili nella Comunità , tenuto conto dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 , f ) degli aspetti economici della denaturazione prevista . Articolo 4 1 . Quando i premi di denaturazione vengono fissati in seguito ad una gara , questa ultima si riferisce al loro importo . Puo essere previsto che lo zucchero , il cui premio di denaturazione forma oggetto di una procedura di gara , abbia una destinazione particolare . 2 . Tutti gli Stati membri procedono simultaneamente alle gare conformemente ad un atto giuridico comunitario che fissa le condizioni di gara . Tali condizioni devono garantire la parità di accesso ad ogni persona stabilita nella Comunità e possono prevedere in particolare una quantità minima per offerta e una quantità massima per concorrente alla gara nonché un importo massimo per il premio di denaturazione . 3 . Quando le condizioni di gara non prevedono un importo massimo per il premio di denaturazione , tale importo massimo viene fissato previo esame delle offerte e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3 , secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n . 1009/67/CEE . Tuttavia , puo essere deciso di non dare seguito alla gara . Articolo 5 1 . Le offerte presentate ad una gara vengono prese in considerazione soltanto se è stata costituita una cauzione di gara . 2 . La cauzione imane acquisita in tutto o in parte se gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara non sono stati adempiuti o lo sono stati soltanto parzialmente . Articolo 6 1 . Il premio di denaturazione viene accordato dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la denaturazione . Tuttavia , nella campagna saccarifera 1969/1970 , quando lo zucchero proveniente da uno Stato membro è destinato ad essere denaturato nel territorio di un altro Stato membro , il premio di denaturazione puo essere accordato dal primo Stato membro . 2 . Un premio di denaturazione viene accordato soltanto in base a domanda da presentare prima della denaturazione . A seguito di tale domanda , gli Stati membri rilasciano un titolo di premio di denaturazione : a ) se al momento della presentazione della domanda è applicabile un premio di denaturazione fissato uniformemente per tutta la Comunità o b ) se il richiedente e diventato aggiudicatario . Fatto salvo il caso contemplato al paragrafo 1 , secondo comma , il titolo di premio di denaturazione è valido soltanto per un'operazione di denaturazione effectuata nello Stato membro che lo ha rilasciato . 3 . Il rilascio del titolo di premio di denaturazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di denaturazione che garantisce l'impegno di effettuare la denaturazione nel periodo di validità del titolo . La cauzione rimane acquisita in tutto o in parte se durante tale periodo la denaturazione non è effettuata o lo è soltanto parzialmete . Articolo 7 1 . Il premio di denaturazione viene accordato soltanto per lo zucchero bianco sano , leale e mercantile dal punto di vista del consumo umano . Tuttavia , puo essere accordato un premio di denaturazione fissato in seguito a gara per lo zucchero bianco detenuto dagli organismi d'intervento e non rispondente a dette condizioni . 2 . Per lo zucchero greggio il premio di denaturazione viene fissato per la qualità tipo . Se la qualità dello zucchero greggio da denaturare differisce dalla qualità tipo , il premio di denaturazione viene adattato in funzione della sua resa . Articolo 8 Qualora l'Italia si avvalga delle disposizioni dell'articolo 23 , paragrafo 2 , del regolamento n . 120/67/CEE e se nel fissare il premio è stato tenuto conto dei prezzi dei cereali da foraggio : a ) essa concede per la denaturazione dello zucchero una sovvenzione pari a 0,225 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero utilizzato ; b ) essa concede per il ricevimento di zucchero denaturato in provenienza dagli altri Stati membri una sovvenzione pari a 0,225 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero utilizzato , c ) essa riscuote per la spedizione di zucchero denaturato verso gli altri Stati membri , un diritto pari alla sovvenzione di cui alla lettera b ) . Articolo 9 Il regolamento ( CEE ) n . 768/68 del Consiglio , del 18 giugno 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale ( 5 ) , è abrogato . Tuttavia esso resta in vigore per le operazioni per le quali e stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione in virtù di questo regolamento . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussembrugo , addi 17 ottobre 1969 . Per il Consiglio Il Presidente J . M . A . H . LUNS