Regolamento (CEE) n. 1467/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 08/08/1969 pag. 0095 - 0096
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0220
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0339
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0220
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0365
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0214
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0137
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0137
++++ ( 1 ) GU n . C 79 del 21 . 6 . 1969 , pag . 7 . ( 2 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 965/62 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1467/69 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1969 relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che l'articolo 4 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede un regime che comporta una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari del Marocco ; che durante il periodo d'applicazione dei prezzi di riferimento questa riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che l'attuazione di tale regime esige l'adozione di modalità d'applicazione ; considerando che il regime previsto deve inserirsi nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento n . 23 , relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ) , e di quelle adottate in applicazione di detto regolamento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regime preferenziale previsto dall'articolo 4 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazioné tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco in appresso denominato Accordo per i seguenti prodotti originari del Marocco : ex 08.02 A : Arance fresche ex 08.02 B : Mandarini e mandarini satsuma ( o sazuma ) freschi ; clementine , tangerini e altri ibridi similari di agrumi , freschi ex 08.02 C : Limoni freschi . Articolo 2 1 . Affinché siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 4 , paragrafo 2 , dell'allegato 1 dell'Accordo , è necessario che i corsi rilevati nella fase del commercio all'ingrosso sui mercati rappresentativi della Comunità , moltiplicati per i coefficienti di adeguamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali _ coefficienti , spese e tasse previsti per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al regolamento n . 23 _ restino , per un prodotto determinato equiparato alla categoria di qualità I qualora i corsi costatati non riguardino questa categoria , uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 . 2 . Per la deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 , se i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comprendono l'incidenza di tasse diverse dai dazi doganali , l'ammontare da dedurre sarà calcolato dalla Commissione in modo da evitare gli eventuali incovenienti derivanti dall'incidenza di queste tasse sui prezzi d'entrata , secondo le origine . In questo caso nel calcolo sarà presa in considerazione una incidenza media corrispondente alla media aritmetica tra l'incidenza minima e l'incidenza massima . Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono determinate , se del caso , secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n . 23 . 3 . Sono rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati della Comunità presi in considerazione per la rilevazione dei corsi sulla base dei quali è calcolato il prezzo di entrata di cui al regolamento n . 23 . Articolo 3 Il prezzo di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , è uguale al prezzo di riferimento in vigore nel periodo considerato , maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su detto prezzo e di un importo forfettario fissato a 1 , 2 unità di conto per 100 chilogrammi . Articolo 4 Nel caso in cui , sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi , per uno dei prodotti elencati all'articolo 1 , i corsi di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , moltiplicati per i coefficienti di adeguamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali , restino , per tre giorni consecutivi di mercato , inferiori al prezzo di cui all'articolo 3 , al prodotto in questione è applicato il dazio della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione . Tale regime resta in vigore fino al momento in cui , sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi , i corsi di cui sopra rimangono , per tre giorni consecutivi di mercato , uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 . Articolo 5 La Commissione segue regolarmente , sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri , l'evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui all'articolo 4 . Le misure necessarie sono adottate secondo la procedura prevista dal regolamento n . 23 per l'applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli . Articolo 6 Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n . 23 . Articolo 7 Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e per la durata della sua applicazione . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 23 luglio 1969 . Per il Consiglio Il Presidente J . M . A . H . LUNS