31969R1059

Regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 12/06/1969 pag. 0001 - 0006
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0225
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0240
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0148


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( 1 ) GU n . C 63 del 28 . 5 . 1969 , pag . 31 .

( 2 ) GU n . 195 del 28 . 10 . 1966 , pag . 361/66 .

( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 5 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 6 .

( 6 ) GU n . L 151 del 30 . 6 . 1968 , pag . 3 .

( 7 ) GU n . L 21 del 28 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 40 .

( 9 ) GU n . 119 del 20 . 6 . 1967 , pag . 2341/67 .

( 10 ) GU n . L 130 del 31 . 5 . 1969 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1059/69 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 1969

che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti

dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 14 , paragrafo 7 , 28 , 92 , 93 , 94 , 111 e seguenti , 227 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il pareto del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il regolamento n . 160/66/CEE ( 2 ) ha instaurato un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ; che tale regolamento prevede in particolare la riscossione , all'importazione di tali merci , di un'imposta che sostituisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente in precedenza applicati dagli Stati membri e si compone di un elemento fisso , destinato a garantire una protezione all'industria di trasformazione , e di un elemento mobile destinato a compensare la differenza eventuale tra i prezzi dei prodotti agricoli in questione nello Stato membro importatore e i prezzi nello Stato membro esportatore o sul mercato mondiale ;

considerando che , ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n . 160/66/CEE , l'elemento fisso è stato soppresso negli tra Stati membri a decorrere dal 1 * luglio 1967 e che , ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 2 , dello stesso regolamento , tale elemento fisso è uguale per tutti gli Stati membri all'importazione dai paesi terzi ;

considerando che ormai tutti i prodotti di base ai sensi del regolamento n . 160/66/CEE sono soggetti ad un regime di prezzi unici nella Comunita ; che le disposizioni di detto regolamento relative alla riscossione di un elemento mobile all'importazione e alla concessione di una restituzione alla esportazione non sono pertanto più appropriate per quanto riguarda gli scambi tra Stati membri ;

considerando che l'imposta applicabile all'importazione delle merci provenienti dai paesi terzi è del resto divenuta uguale per tutti gli Stati membri ;

considerando che le disposizioni del regolamento n . 160/66/CEE hanno formato oggetto di diversi adeguamenti ; che essendo necessario modificarle in funzione dell'applicazione del regime dei prezzi unici per ciascuno dei prodotti di base , si rivela opportuno procedere alla rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia ;

considerando che , conformemente all'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 3 ) , le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci sono adottate secondo la procedura dei paragrafi 2 e 3 di detto articolo ; che i metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni di carattere tecnico , necessarie per la classificazione delle merci alle quali si applica il regime di scambi in questione , possono pertanto essere adottati secondo tale procedura ;

considerando che , ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 4 ) , e concesso un aiuto per il latte scramato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina , se tale latte e la caseina fabbricata con lo stesso sono conformi ad alcune condizioni stabilite all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 987/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati ( 5 ) : che per l'applicazione delle disposizioni del regime di scambi a tale merce occorre poter valutare anticipatamente gli effetti di tale regime d'aiuti ; che è opportuno quindi differire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento alle merci delle sottovoci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1 . Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci non comprese nell'allegato II del trattato :

a ) per la cui fabbricazione sono stati utilizzati , allo stato naturale o dopo trasformazione , uno o più prodotti di base elencati all'articolo 2 ,

b ) che , ai sensi dell'articolo 3 , si considerano fabbricate con i prodotti di cui alla lettera a ) .

2 . Le merci di cui al paragrafo 1 _ qui appresso chiamate " merci " _ sono elencate nella lista allegata al presente regolamento .

Articolo 2

Sono considerati " prodotti di base "

N . della tariffa Designazione dei prodotti di base

doganale comune

Capitolo 10 * Cereali

04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati

04.03 * Burro

17.01 * Zuccheri di barbabietola e di canna , allo stato solido

17.03 * Melassi , anche decolorati

Articolo 3

Per l'applicazione del presente regolamento :

a ) le merci fabbricate con fecola di patate , con fecola di radici e tubori della voce n . 07.06 ( voce 11.08 ) e cosi pure quelle fabbricate con farine e semolini della voce n . 11.06 , si considerano fabbricate con granturco ;

b ) le merci fabbricate con latte fresco , non concentrato né zuccherato , avente un tenore in materie grasse provenienti dal latte inferiore o pari allo 0,1 % in peso , si considerano fabbricate con latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n . 2 di cui all'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 823/68 del Consiglo , del 28 giugno 1968 , che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 145/69 ( 7 ) ;

c ) le merci fabbricate con latte o crema di latte , freschi , non concentrati né zuccherati , aventi un tenore in materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % in peso , si considerano fabbricate con latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n . 3 di cui all'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 823/68 .

Articolo 4

1 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa per ciascuna merce :

a ) la specie e le caratteristiche dei prodotti di base da prendere in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile di cui all'articolo 5 ,

b ) il quantitativo di ciascuno dei suddetti prodotti di base che si considera entrato nella loro fabbricazione ,

tenendo conto delle specificazioni della tariffa doganale comune o delle modifiche che vi si potrebbero apportare secondo le norme a tal fine previste dal trattato .

2 . I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per identificarle o determinarne la composizione sono fissati secondo la procedura dell'articolo 3 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 97/69 .

TITOLO II

Regime degli scambi

Articolo 5

1 . Ciascuna merce importata nella Comunità è gravata dall'imposta prevista per quanto la riguarda dalla tariffa doganale comune , composta :

a ) di un dazio ad valorem che ne costituisce l'elemento fisso ,

b ) di un elemento mobile .

L'elemento mobile , stabilito secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 , è destinato a compensare , per i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci suddette , l'incidenza della differenza tra i prezzi di tali prodotti nella Comunita ed i prezzi all'importazione dai paesi terzi , quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti di base è più elevato nella Comunità .

2 . Salve le disposizioni dell'articolo 14 , paragrafi 3 e 4 , e vietata la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente diversi dall'imposta di qui al paragrafo 1 .

Articolo 6

1 . Per ciascuna merce , l'importo dell'elemento mobile viene fissato dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile .

2 . L'elemento mobile viene calcolato sulla base della differenza , determinata per la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione , tra i seguenti valori :

a ) la media dei prezzi d'entrata previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissato l'elemento mobile e

b ) la media dei prezzi cif ( eccettuati i prezzi cif speciali ) o dei prezzi franco frontiera a seconda dei casi , presi in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili a ciascuno dei prodotti di base considerati , calcolata per un periodo costituito dai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale e fissato l'elemento mobile e dai due mesi immediatamente precedenti .

3 . Quando , in virtù dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati , una restituzione alla produzione o un aiuto e applicabile in tutti gli Stati membri ai prodotti di base o ai prodotti loro assimilati in virtu dell'articolo 3 , l'importo dell'elemento mobile viene calcolato non gia sulla media dei prezzi d'entrata prevista al paragrafo 2 , lettera a ) , bensi sul prezzo che risulta dall'applicazione di tali misure .

Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , determina le merci cui si applicano le disposizioni del primo comma .

4 . L'importo dell'elemento mobile applicabile alle merci risultanti dalla trasformazione di più prodotti di base e pari alla somma algebrica delle incidenze delle differenze tra i prezzi costatate per ciascuno dei prodotti di base , secondo le regole stabilite nei paragrafi 2 e 3 .

5 . L'elemento mobile è fissato a zero quando il suo importo raggiunge un livello inferiore a 0,25 unità di conto per 100 kg di merci .

Articolo 7

1 . Quando uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile non è stato fissato il 15 del mese precedente il trimestre per il quale l'elemento mobile stesso dev'essere determinato , la Commissione procede al calcolo dell'elemento mobile prendendo in considerazione , invece del dato mancante , quello che era stato utilizzato per determinare l'elemento mobile applicabile durante il trimestre in corso .

2 . La Commissione fissa un elemento mobile rettificato e lo rende applicabile al più tardi il 16 * giorno successivo a quello in cui il dato mancante e stato fissato .

Tuttavia , se tale dato è fissato durante l'ultimo mese del trimestre considerato , non viene fissato alcun elemento mobile rettificato .

Articolo 8

1 . Quando la tariffa doganale comune prevede un massimo di riscossione , l'imposta di cui all'articolo 5 non puo superare tale massimo .

Quando l'applicazione del massimo di riscossione di cui al comma precedente e subordinata al verificarsi di condizioni particolari , tali condizioni sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 3 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 97/69 .

2 . Quando il massimo di riscossione di cui al paragrafo 1 comporta l'applicazione di un dazio addizionale sugli zuccheri diversi calcolati in saccarosio ( daz ) o sulla farina ( daf ) , tale dazio addizionale è calcolato sulla base :

a ) della differenza fra la media dei prezzi di entrata e la media dei prezzi cif ( esclusi i prezzi cif speciali ) relativi allo zucchero bianco o alle farine di cerali , calcolata secondo le stesse norme previste all'articolo 6 , paragrafo 2 ;

b ) del quantitativo di zucchero bianco o del quantitativo di farina corrispondente al quantitativo di cereali fissato in applicazione dell'articolo 4 , paragrafo 1 , per la merce in questione .

3 . Tuttavia , a richiesta dell'importatore e in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 , lettera b ) , il dazio addizionale e calcolato sulla base del quantitativo di zuccheri diversi ( calcolati in saccarosio ) o del quantitativo di farina di cereali , effettivamente contenuto nella merce considerata . A tal fine l'importatore dichiara detti quantitativi alle autorita competenti .

4 . La Commissione determina ogni tre mesi :

a ) l'importo dei dazi addizionali calcolati secondo le disposizioni del paragrafo 2 ;

b ) le differenze di prezzo di cui al paragrafo 2 , lettera a ) .

5 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 , 3 e 4 , 100 chilogrammi di farina di segala sono considerati equivalenti a 63,4 chilogrammi d'amido o a 102 chilogrammi di segala e 100 chilogrammi di farina di altri cereali equivalenti a 63,6 chilogrammi d'amido o a 140 chilogrammi di tali cereali .

Articolo 9

1 . L'importo della restituzione accordata per i prodotti agricoli che formano oggetto dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati , esportati sotto forma di merci , risulta dall'applicazione di detti regolamenti .

2 . Il quantitativo di prodotti agricoli che formano oggetto dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati e che gli Stati membri non sottopongono a prelievi o tasse di effetto equivalente a dazi doganali , ai fini o come conseguenza delle esportazioni di merci , risulta dall'applicazione di detti regolamenti .

3 . Il quantitativo di merci che gli Stati membri non sottopongono all'imposta prevista dall'articolo 5 , ai fini o come conseguenza dell'esportazione di altre merci , e quello effectivamente utilizzato per la fabbricazione di queste ultime merci .

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 10

1 . Nel commercio intracomunitario sono vietate :

_ con riserva delle disposizioni dell'articolo 14 , paragrafi 3 e 4 , la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ;

_ l'applicazione di qualsiasi misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa .

2 . Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci fabbricate o ottenute con prodotti che non si trovavano in una delle situazioni previste dall'articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato .

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento , riguardanti l'importazione , l'esportazione e la produzione delle merci . Le modalita di tale comunicazione sono stabilite dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri .

Articolo 12

Il Consiglio , deliberando all'unanimità su proposta della Commissione , puo adottare disposizioni particolari per gli scambi delle merci effettuati tra gli Stati membri e taluni Stati , paesi o territori nel quadro di un regime speciale .

Articolo 13

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei dipartimenti francesi d'oltremare .

Articolo 14

1 . Per ciascuna merce il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , puo adottare misure intese ad adeguare le disposizioni del presente regolamento alle modifiche di carattere tecnico che possono essere apportate al regime applicabile ai prodotti agricoli .

2 . Quando , nel corso di un trimestre , viene modificato un prezzo d'entrata , o vengono istituiti , modificati o soppressi , una restituzione alla produzione o un aiuto , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , puo decidere se sia necessario adeguare l'elemento mobile e stabilisce le regole da applicare al riguardo .

3 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , puo adottare disposioni adeguate per tener conto dell'eventuale incidenza sugli scambi di merci tra gli Stati membri e con i paesi terzi , di misure particolari che dovessero essere adottate nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base .

Le disposizioni del comma precedente non sono applicabili alla maggiorazione della restituzione alla produzione concessa in Italia in conformita dell'articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento n . 371/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi , la fecola e il quellmehl ( 8 ) .

4 . Il Consiglio , deliberando all'unanimità su proposta della Commissione , puo adottare disposizioni adequate per tener conto di una situazione particolare in cui potrebbero trovarsi talune merci .

La validità di tali disposizioni non puo tuttativa superare 6 mesi .

Articolo 15

Le merci provenienti da un deposito doganale sono assoggettate all'imposta vigente quando avviene l'uscita dal deposito .

Articolo 16

1 . Con effetto dal 1 * luglio 1969 sono abrogati il regolamento n . 160/66/CEE e le disposizioni emanate in applicazione dello stesso , escluse quelle del regolamento n . 127/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'adozione delle disposizioni particolari applicabili alle merci che formano oggetto del regolamento n . 160/66/CEE e che sono importate dagli Stati africani e malgascio associati o dai paesi e territori d'oltremare negli Stati membri ( 9 ) , modificato con il regolamento ( CEE ) n . 988/69 ( 10 ) .

2 . In tutti gli atti comunitari in cui ci si richiama al regolamento n . 160/66/CEE o a taluni suoi articoli , il richiamo va considerato come riferito al presente regolamento o agli articoli corrispondenti dello stesso .

Articolo 17

1 . Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1969 .

2 . Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile dal 1 * luglio 1969 . Tuttavia la sua applicazione alle caseine della sottovoce n . 35.01 A della tariffa doganale comune ed ai caseinati ed altri derivati delle sottovoce n . 35.01 C della tariffa dogonale comune è differita al 1 * gennaio 1970 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 28 maggio 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

ALLEGATO

N . della tariffa Designazione delle merci

doganale comune

ex 17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao gli estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore al 10 % , in peso , senza aggiunita di altre materie

18.06 * Ciocolata altre preparazioni alimentari contenenti cacao

19.01 * Estrati di malto

19.02 * Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli , pe usi dietetici o di cucina , a base di farine , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso

19.03 * Paste alimentari

19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate

19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura tostura : * puffed-rice , corn-flakes " e simili

19.06 * Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigili fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili

19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunata di zuccheri miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta

19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualisiasi proporzione

ex 21.01 * Succedanei torrefatti del caffe e loro estratti eccettuati la cicoria torrefatta e i suoi estratti

ex 21.06 * Lieviti di panificazione

ex 21.07 * Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove , contenenti zucchero , prodotti lattiero-caseari , cereali o prodotti a base di cereali

ex 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n . 20.07 :

_ contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte

29.04 * Mannite , sorbite

ex 35.01 * Caseine , caseinati ed altri derivati delle caseine

35.05 * Destrina e colle di destrina amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola

ex 38.12 * Bozzime preparate e appretti a base di sostanze amidacee