Regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 21/01/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0010
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0017
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 97/69 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 1969 relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , in particolare l'articolo 28 , visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione , considerando indispensabile che la nomenclatura della tariffa doganale comune sia applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ; considerando che a tale fine devono potere essere adottate delle disposizioni sul piano comunitario ; che tali disposizioni hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo ; considerando che tali disposizioni concernono le misure che possono essere necessarie alla classificazione di talune merci in tale tariffa ; che esse si riferiscono ad un settore particolarmente tecnico e che la loro elaborazione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione ; che per garantire tale cooperazione e opportuno istituire un Comitato ; che , inoltre , l'applicazione di tali disposizioni dev'essere messa rapidamente in atto , date le serie conseguenze sul piano economico che qualsiasi ritardo potrebbe comportare ; che a tal fine occore prevedere un'adeguata procedura comunitaria ; considerando che gli Stati membri sono parti contraenti alla Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali , nomenclatura detta Nomenclatura di Bruxelles , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . E istituito un Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , in appresso denominato il " Comitato " , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 2 Il Comitato puo esaminare ogni problema relativo alla nomenclatura della tariffa doganale comune sottopostogli dai suo presidente , sia su iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . Articolo 3 1 . Le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle dispozioni da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il Presidente puo stabilire in relazione all'urgenza del problema in causa . Il Co itato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri e attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il Presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato . b ) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è prevenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione . Articolo 4 Ogniqualvolta la tariffa doganale comune subordina a condizioni particolari l'ammissione di merci in una voce o sottovoce determinata , dette condizioni possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 3 . Articolo 5 Gli Stati membri si consultano in seno al Comitato allo scopo di concertare il loro atteggiamento in merito ai lavori del Consiglio di cooperazione doganale e del suo Comitato della nomenclatura riguardanti le modificazioni della nomenclatura di Bruxelles , le relativa note esplicative , nonchè le classificazioni tariffarie . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1 febbraio 1969 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 16 gennaio 1969 . Per il Consiglio Il Presidente P . LARDINOIS