31969R0097

Regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 21/01/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0010
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0017


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 97/69 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 1969

relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , in particolare l'articolo 28 ,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

considerando indispensabile che la nomenclatura della tariffa doganale comune sia applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ;

considerando che a tale fine devono potere essere adottate delle disposizioni sul piano comunitario ; che tali disposizioni hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo ;

considerando che tali disposizioni concernono le misure che possono essere necessarie alla classificazione di talune merci in tale tariffa ; che esse si riferiscono ad un settore particolarmente tecnico e che la loro elaborazione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione ; che per garantire tale cooperazione e opportuno istituire un Comitato ; che , inoltre , l'applicazione di tali disposizioni dev'essere messa rapidamente in atto , date le serie conseguenze sul piano economico che qualsiasi ritardo potrebbe comportare ; che a tal fine occore prevedere un'adeguata procedura comunitaria ;

considerando che gli Stati membri sono parti contraenti alla Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali , nomenclatura detta Nomenclatura di Bruxelles ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . E istituito un Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , in appresso denominato il " Comitato " , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 2

Il Comitato puo esaminare ogni problema relativo alla nomenclatura della tariffa doganale comune sottopostogli dai suo presidente , sia su iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 3

1 . Le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle dispozioni da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il Presidente puo stabilire in relazione all'urgenza del problema in causa . Il Co itato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri e attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il Presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato .

b ) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è prevenuta al Consiglio , quest'ultimo non ha deliberato , le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione .

Articolo 4

Ogniqualvolta la tariffa doganale comune subordina a condizioni particolari l'ammissione di merci in una voce o sottovoce determinata , dette condizioni possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 3 .

Articolo 5

Gli Stati membri si consultano in seno al Comitato allo scopo di concertare il loro atteggiamento in merito ai lavori del Consiglio di cooperazione doganale e del suo Comitato della nomenclatura riguardanti le modificazioni della nomenclatura di Bruxelles , le relativa note esplicative , nonchè le classificazioni tariffarie .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1 febbraio 1969 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 16 gennaio 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . LARDINOIS