31969R0018

Regolamento (CEE) n. 18/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che completa il regolamento n. 171/67/CEE con norme relative alla fissazione anticipata della restituzione all' esportazione di olio d' oliva

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0003
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0059
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0048


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( 1 ) GU n . 172 del 2 . 10 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 314 del 11 . 12 . 1968 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . 197 del 26 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 .

( 4 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2600/67 .

( 5 ) GU n . L 177 del 24 . 7 . 1968 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 18 69 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

che completa il regolamento n . 171/67/CEE con norme relative alla fissazione anticipata

della restituzione all'esportazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,

visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2146/68 ( 2 ) , in particolare l'articolo 18 , paragrafo 2 ,

visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunita e la Grecia ( 3 ) , in particolare l'articolo 8 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l'articolo 18 del regolamento n . 136/66/CEE prevede la possibilità di fissare in anticipo la restituzione applicabile all'esportazione di olio d'oliva ; che e pertanto necessario completare in tal senso il regolamento n . 171/67/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1031/68 ( 5 ) ;

considerando che , tenuto conto degli usi commerciali sul mercato mondiale , il periodo per il quale la restituzione viene stabilita in anticipo deve essere fissato in modo da permettere la realizzazione dei contratti di esportazione ;

considerando che , per consentire la realizzazione di operazioni all'inizio di una nuova campagna , e opportuno prevedere la possibilita di mantenere per una durata limitata la restituzione applicabile in precedenza ;

considerando che , per poter valutare il volume delle domande di fissazione anticipata per un'eventuale applicazione di misure di salvagnardia , occorre prevedere un termine tra la presentazione e l'accettazione della domanda di fissazione anticipata ;

considerando che , per evitare speculazioni , e opportuno prevedere la costituzione di un deposito cauzionale destinato a garantire la realizzazione del l'esportazione nel periodo per il quale la restituzione e stata fissata in anticipo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al regolamento n . 171/67/CEE e aggiunto il seguente articolo 7 bis :

Articolo 7 bis

1 . L'ammontare della restituzione applicabile e quello in vigore il giorno dell'esportazione .

2 . Tuttavia , fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 , la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo di esportazione , adattata in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'esportazione , si applica , su richiesta dell'interessato da presentare contemporaneamente alla domanda del titolo , a un'esportazione da effettuare entro la fine del secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda . Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n . 136/66/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n . 162/66/CEE , la domanda di fissazione anticipata della restituzione viene accettata alla scridenza di un termine di tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione .

3 . Secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE , puo essere deciso che l'adattamento della restituzione fissata in anticipo per un'esportazione realizzata nel primo mese della campagna di commercializzazione successiva a quella durante la quale e stata presentata la domanda di fissazione anticipata si effettua in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese di quest'ultima campagna .

Articolo 2

Al regolamento n . 171/67/CEE e aggiunto il seguente articolo 7 ter :

* Articolo 7 ter

La domanda di fissazione anticipata della restituzione è accompagnata dalla costituzione di un deposito cauzionale che viene incamerato del tutto o in parte se l'esportazione , salvo il caso di forza maggiore , non e stata realizzata entro il termine previsto dall'articolo 7 bis , paragrafo 2 . *

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee .

Esso e applicabile fino alla fine della campagna di commercializzazione 1968/1969 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 20 dicembre 1968 .

Per il Consiglio

Il Presidente

V . LATTANZIO