31969L0466

Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0253
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0549
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0253
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0565
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0174


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( 1 ) GU n . 156 del 15 . 7 . 1967 , pag . 31 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1969

concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

( 69/466/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) .

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che la produzione di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ;

considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ;

considerando che la protezione di tali piante da detti organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ;

considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbe di effetto limitato se detti organismi non venissero cambattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ;

considerando che uno degli organismi nocivi più pericoloso per le piante dicotiledoni legnose è la cocciniglia di San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst . ) ;

considerando che questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e che nella Comunità esistono zone contaminate ;

considerando che le colture di piante dicotiledoni legnose su tutto il territorio della Comunità rimarranno esposte a un pericolo permanente se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione ;

considerando che per debellare detto organismo nocivo è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la cocciniglia di San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst . ) ed impedirne la propagazione .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) Vegetali : le piante vive e le parti vive di piante ad eccezione dei frutti e dei semi :

b ) Vegetali o frutti contaminati : i vegetali o frutti sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José , di cui non sia data la prova che sono morte ;

c ) Piante ospiti della cocciniglia di San José : i vegetali dei generi Acer L . , Cotoneaster Ehrh . , Crataegus L . , Cydonia Mill . , Evonymus L . , Fagus L . , Juglans L . , Ligustrum L . , Malus Mill . , Populus L . , Prunus L . , Pyrus L . , Ribes L . , Rosa L . , Salix L . , Sorbus L . , Syringa L . , Tilia L . , Ulmus L . , Vitis L . ;

d ) Vivai : le colture in cui sono allevati vegetali destinati al trapianto , alla moltiplicazione o ad essere messi in circolazione come piante individuali con radici .

Articolo 3

Non appena costatata la presenza della cocciniglia di San José , gli Stati membri delimitano la zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti .

Articolo 4

Gli Stati membri dispongono che nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza si effettui un adeguato trattamento delle piante ospiti della cocciniglia di San José per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione .

Articolo 5

Gli Stati membri dispongono che :

a ) tutti i vegetali contaminati che si trovano in vivai devono essere distrutti ;

b ) tutti gli altri vegetali contaminati o sospetti di contaminazione che crescono in una zona contaminata devono subire un trattamento tale che i vegetali e i frutti freschi ivi prodotti , se posti in circolazione , non siano più contaminati :

c ) tutte le piante con radici ospiti della cocciniglia di San José , nonché le parti di dette piante destinate alla moltiplicazione prelevate in tale zona , devono essere ripiantate entro la zona contaminata o trasportate fuori da quest'ultima solo se la loro contaminazione non è stata costatata e se sono state trattate in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente presenti .

Articolo 6

Gli Stati membri vigilano affinché nelle zone di sicurezza le piante ospiti della cocciniglia di San José siano sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all'anno al fine di rilevare la comparsa della cocciniglia di San José .

Articolo 7

Gli Stati membri dispongono che in ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi , sulla quale è stata costatata una contaminazione , i vegetali e i frutti contaminati debbano essere distrutti e gli altri vegetali ed i frutti della partita debbano essere trattati o transformati in modo da distruggere le cocciniglie di San José eventualmente ancora presenti .

Articolo 8

Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la cocciniglia di San José o per prevenirne la propagazione solo se la presenza della cocciniglia di San José non e piu costatata .

Articolo 9

Gli Stati membri vietano la detenzione della cocciniglia di San José .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri possono autorizzare :

a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 a fini scientifici e di lotta fitosanitaria , per esperimenti e per lavori di selezione ;

b ) in deroga agli articoli 5 , lettera b ) , e 7 , la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati ;

c ) in deroga agli articoli 5 , lettera b ) , e 7 , la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati .

2 ) Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse solo se controlli sufficienti garantiscono che esse non compromettono la lotta contro la cocciniglia di San José e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo .

Articolo 11

Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di lotta contro la cocciniglia di San Joseé o di prevenzione della sua propagazione , ove cic sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione .

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al piu tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . M . A . H . LUNS