31969L0169

Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 04/06/1969 pag. 0006 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0010
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0010
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0232
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0019


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 1969

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre impozioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

( 69/169/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 99 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che nonostante l'attuazione dell'unione doganale che comporta l'abolizione dei dazi e della maggior parte delle imposte di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri , occorre mantenere nei suddetti scambi la tassazione all'importazione e lo sgravio fiscale all'esportazione fino ad una più avanzata armonizzazione delle imposte indirette ;

considerando che è opportuno , già prima di tale armonizzazione , che la popolazione degli Stati membri prenda più fortemente coscienza della realtà del mercato comune e che si rendono quindi necessarie misure per una maggiore liberalizzazione della tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra gli Stati membri ; che la necessità di tali misure e stata ripetutamente sottolineata da membri del Parlamento europeo ;

considerando che siffatte agevolazioni nel traffico viaggiatori rappresentano un ulteriore passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ;

considerando che dette agevolazioni devono essere limitate ad importazioni prive di carattere commerciale , effettuate da viaggiatori , e che in generale le merci oggetto di tali importazioni non possono essere acquistate nel paese di provenienza ( paese di uscita ) se non gravate degli oneri fiscali , per cui la rinuncia del paese d'entrata a riscuotere imposte sulla cifra d'affari ed altre imposizioni indirette interne all'importazione , nella misura prevista , evita una doppia imposizione , senza tradursi in una mancata tassazione ;

considerando che si rende ugualmente necessaria una regolamentazione comunitaria per le agevolazioni in materia di tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra paesi terzi e la Comunità ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Nell'ambito del traffico viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità si applica la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione alie merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per ciascun viaggiatore , non superi venticinque unità di conto .

2 . Per i viaggiatori di eta inferiore a quindici anni gli Stati membri hanno la facolta di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unita di conto .

3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona , rispettivamente l'ammontare di venticinque unità di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2 , la franchigia è accordata sino a concorrenza di tali ammontari , per le merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa . Non e ammesso alcun frazionamento del vare delle singole merci .

Articolo 2

1 . Nell'ambito del traffico viaggiatori tra Stati membri si applica la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione alle merci che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato , contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per ciascun viaggiatore , non superi settanta cinque unita di conto . Tale franchigia è accordata anche alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori in transito su un territorio diverso da quello di uno Stato membro .

2 . Per i viaggiatori di eta inferiore ai quindici anni gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a venti unita di conto .

3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona , rispettivamente l'ammontare di settantacinque unita di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2 , la franchigia è accordata sino a concorrenza di tale ammontare per le merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa . Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci .

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva :

1 . Il valore degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea non viene preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2 .

2 . Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che :

a ) presentano carattere occasionale , e

b ) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono , purché esse , per la loro natura o quantità , non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali .

Articolo 4

1 . Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia ai viaggiatori non residenti in Europa , ogni Stato membro stabilisce i seguenti limiti quantitativi per quanto riguarda l'importazione , in franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne , delle merci in appresso indicate :

a ) prodotti del tabacco :

200 sigarette

oppure 100 sigaretti

( sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo )

oppure 50 sigari

oppure 250 grammi di tabacco da fumo :

b ) bevande alcoliche :

_ bevande distillate e bevande alcoliche , di gradazione alcolica superiore a 22 *

1 bottiglia standard

( da 1 0,70 a I 1 )

oppure

bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o di alcole , di gradazione alcolica pari od inferiore a 22 * , vini spumanti , vini liquorosi in totale 2 litri

e

_ vini tranquilli in totale 2 litri ;

c ) profumi 50 grammi

e

acque di toletta 1/4 di litro ;

d ) caffe 500 grammi

o estratti ed essenze di caffe 200 grammi ;

e ) te 100 grammi

o estratti ed essenze di te 40 grammi .

2 . I viaggiatori di età inferiore ai quindici anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e d ) .

3 . Nei limiti fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2 , il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non è preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2 .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o i quantitativi delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate :

_ nell'ambito del traffico frontaliero ;

_ dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale ;

_ dagli appartenenti alle forze armate di uno Stato membro , ivi compresi il personale civile , nonche il coniuge e i figli a carico , di stanza in un altro Stato membro .

2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dalla franchigia le merci di cui alle voci 71.07 e 71.08 della tariffa doganale comune .

3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre le quantita delle merci di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettere a ) e d ) , per i viaggiatori che , venendo da un paese terzo , entrano in uno Stato membro .

Articolo 6

Gli Stati membri adottano opportune misure che impediscono la concessione di sgravi fiscali per forniture ai viaggiatori il cui domicilio , residenza abituale o centro di attività professionale è situato in uno degli altri Stati membri e che beneficiano della regolamentazione prevista dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dal cambio degli importi in unità di conto previsti agli articoli 1 e 2 .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1 * gennaio 1970 .

2 . Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva .

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 28 maggio 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G THORN