31969D0243

69/243/CEE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1969, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.267 - Materie coloranti) (I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 07/08/1969 pag. 0011 - 0017


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( 1 ) GU n . 13 del 21 , 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 2 ) GU n . 127 del 20 , 8 . 1963 , pag . 2268/63 .

( 3 ) Secondo il combinato disposto dell'articolo 18 del regolamento n 17 e dell'articolo 17 , paragrafo 1 , del regolamento finanziario delle Comunità del 30.7 . 1968 ( GU n . L . 199 del 10.8 . 1968 ) , il valore di una unita di conto e di 0,88867088 grammi d'oro fino , cio che corrisponde attualmente ad un controvalore di DM 4 , di FB 50 , di FF 4,93706 , di Lit . 625 o di fl . olandesi 3 , 62 ( GU n . C 65 del 2.6 . 1969 ) .

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 Iuglio 1969

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE ( IV/26.267 _ Meterie coloranti )

( I testi in lingua tedesca , francese e italiana sono i soli facenti fede )

( 69/243/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 85 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 3 e 15 ,

vista la decisione della Commissione in data 31 maggio 1967 di iniziare , a norma dell'articolo 3 del regolamento n . 17 , una procedura d'ufficio contro diversi produttori di materie coloranti , in seguito alla constatazione dell'esistenza di aumenti simultanei di prezzo e dell'identità delle loro condizioni di applicazione all'interno del mercato comune ,

sentite le imprese interessate a norma dell'articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 e del regolamento n . 99/63/CEE ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti , ottenuto conformemente all'articolo 10 del regolamento n . 17 l'8 e il 9 luglio 1969 ,

I

considerando che , a seguito di indicazioni fornite dalle organizzazioni professionali dell'industria della concia , dell'industria tessile , della tintoria e della stampa di diversi paesi del mercato comune circa l'esistenza di aumenti simultanei di prezzo da parte di diversi produttori di materie coloranti , la Commissione ha proceduto , nei sei Stati membri , ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n . 17 , a tutta una serie di accertamenti riguardanti gli aumenti successivi del 1964 , 1965 e 1967 ;

che questi accertamenti le hanno permesso di constatare i fatti seguenti :

a ) Fra il 7 e il 20 gennaio 1964 , ha avuto iuogo in Italia , nei Paesi Bassi , nel Belgio e nel Lussemburgo un aumento uniforme del 15 % dei prezzi della maggior parte dei coloranti a base di anilina , ad esclusione di determinate categorie ( come i pigmenti e le preparazioni pigmentarie , i neri allo zolfo e i coloranti destinati all'alimentazione , alla biologia e alla fabbricazione di cosmetici ) .

b ) Il 1 * gennaio 1965 tale aumento del 15 % si è esteso alla Germania ; in pari data la quasi totalità dei produttori ha applicato in questo paese , cosi come nei paesi già colpiti dal rialzo del 1964 , un aumento uniforme del 10 % del prezzo dei coloranti e dei pigmenti esclusi dal primo aumento .

c ) Il 16 ottobre 1967 un aumento dell'8 % di tutti i coloranti e stato applicato da quasi tutti i produttori in Germania , nei Paesi Bassi , in Belgio e in Lussemburgo ; in Francia tale aumento è stato del 12 % ; esso invece non ha avuto luogo in Italia .

considerando che , nelle circostanze che saranno precisate in appresso , questi tre aumenti sono stati il fatto dei produttori seguenti :

_ Badische Anilin-und Soda-Fabrik AG ( BASF ) , Ludwigshafen ( Germania ) ,

_ Cassella Farbwerke Mainkur AG , Francoforte sul Meno ( Germania ) ,

_ Farbenfabriken Bayer AG , Leverkusen ( Germania ) ,

_ Farbwerke Hoechst AG , Francoforte sul Meno ( Germania ) ,

_ Francaise des Matieres Colorantes SA ( Francolor ) , Parigi ( Francia ) ,

_ Azionde Colori Nazionali Affini SpA ( ACNA ) , Milano ( Italia ) ,

_ SA Ciba , Basilea ( Svizzera ) ,

_ J . R . Geigy SA , Basilea ( Svizzera ) ,

_ Sandoz SA , Basilea ( Svizzera ) ,

_ Imperial Chemical Industries Ltd . ( ICI ) , Manchester ( Gran Bretagna ) ,

II

considerando che ai sensi dell'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato che istituisce la CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese , tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che gli aumenti di prezzo avvenuti nel gennaio 1964 , nel gennaio 1965 e nell'ottobre 1967 nel settore delle materie coloranti rispondono a queste condizioni ;

che essi sono in effetti il risultato di pratiche concordate fra le imprese menzionate nel precedente paragrafo I per la fissazione della percentuale degli aumenti di prezzo di certe materie coloranti e delle condizioni di applicazione di tali aumenti all'interno del mercato comune ;

considerando che , rispondendo agli addebiti e nel corso dell'audizione , le imprese interessate hanno negato che gli aumenti constatati nel 1964 , 1965 e 1967 siano il risultato di pratiche concordate ; che esse sostengono , in particolare , trattarsi soltanto di un comportamento parallelo , ciascuna impresa conformando su ciascun mercato il proprio comportamento a quello del produttore che aveva per primo proceduto all'aumento ; che cio costituirebbe una prassi perfettamente normale in un mercato oligopolistico nel quale tutti i produttori si conoscono , conoscono i prezzi praticati da ogni concorrente e nel quale , allorchè per effetto di un'erosione continua dei prezzi dovuta ad una serie di piccole concessioni individuali di prezzo fatte , dopo ogni aumento , alla clientela in seguito alla presentazione di offerte più favorevoli da essa ottenute dai produttori concorrenti , tali prezzi sono scesi ad un livello troppo basso per le imprese e una di esse , e cioè quasi sempre quella che occupa la posizione più forte nel mercato , decide di aumentare i propri prezzi , le altre si allineano immediatamente su di essa ; che tali imprese non avrebbero interesse ad agire diversamente sia perchè non sarebbero in grado di aumentare la loro produzione cosi rapidamente come sarebbe necessario per poter far fronte a un brusco aumento della domanda che la loro decisione di mantenere i vecchi prezzi non mancherebbe di provocare , sia perchè , dato il basso livello dei prezzi , esse non avrebbero alcun vantaggio a scatenare un'aspra concorrenza di prezzi con gli altri produttori ;

considerando che dagli accerramenti effettuati dalla Commissione è emerso che gli aumenti successivi di prezzo e le condizioni in cui sono stati realizzati non possono essere spiegati dalla sola struttura oligopolistica del mercato , ma sono invece conseguenza di una pratica concordata ;

considerando che una prima pro a del fatto che tali aumenti furono concordati è data dall'identita delle percentuali applicate in ciascun paese in occasione dei vari aumenti , nonchè , salvo rarissime eccezioni , dall'identità delle materie coloranti che ne furono oggetto ; che , per di più , il carattere concordato di questi aumenti è confermato dalla grande vicinanza _ o addirittura identità _ della data in cui essi sono stati applicati dai produttori in parola nei vari paesi del mercato comune ; che non è credibile che i principali produttori che forniscono il mercato comune abbiano , senza una preliminare e minuziosa concertazione , aumentato a piu riprese di percentuali identiche e praticamente nello stesso momento , i prezzi di una stessa e importante serie di prodotti , in più paesi nei quali le condizioni del mercato dei coloranti sono diverse ;

che per quanto concerne l'aumento del gennaio 1964 , esso è stato annunciato e immediatamente applicato in Italia il 7 dalla Ciba , nei Paesi Bassi il 9 dalla ICI e in Belgio il 10 dalla Bayer ; gli altri produttori in causa hanno ogni volta proceduto ad analoghi aumenti nello spazio di due o tre giorni ;

che , in Italia , fatta eccezione per Ciba che , già prima del 7 gennaio aveva dato alla sua filiale italiana l'ordine di aumentare i prezzi , gli altri produttori in questione , tranne l'ACNA , che si trovava sul suo mercato nazionale , inviarono per telex o per telegramma dalle rispettive case madri , le cui sedi si trovano in luoghi molto distanti fra loro , le istruzioni per l'aumento alle loro filiali o rappresentanti la sera del 9 gennaio , la Sandoz alle ore 17,05 , la Hoechst alle 17,09 , la Bayer alle 17,38 , la Francolor alle 17,57 , la BASF alle 18,55 , la Geigy alle 19,45 e la ICI ad un'ora che non ha potuto essere stabilita avendo essa communicato per telefono le istruzioni ;

che , per quanto riguarda l'aumento del gennaio 1965 , esso è stato annunciato a date differenti ma applicato uniformemente il 1 * gennaio , tanto per 1 coloranti liquidi in Germania , quanto per i pigmenti in Italia , in Belgio , nei Paesi Bassi ed in Germania ;

che , per quanto riguarda l'aumento dell'ottobre 1967 , annunciato durante il mese di settembre , esso è stato applicato in quasi tutti i casi nei Paesi Bassi , in Belgio , in Germania ed in Francia alla medesima data , cioè il 16 ottobre , da parte di tutti i produttori con le sole eccezioni di ACNA , che l'ha applicato il 6 in Francia ed il 30 in Belgio , della Sandoz , che l'ha applicato il 14 e il 15 in Germania e il 15 in Belgio e della Hoechst che l'ha applicato il 16 e il 17 in Germania ;

che è da rilevare che l'ACNA non ha partecipato all'aumento del 1965 sul mercato italiano e col suo comportamento ha impedito che l'aumento auspicato dagli altri produttori nel 1967 venisse attuato su tale mercato ;

considerando che un'altra prova del carattere concordato di detti aumenti è data dalla somiglianza del contenuto degli ordini di aumento inviati dai produttori alle loro filiali o rappresentanti nei diversi mercati , in particolare in occasione dell'aumento del gennaio 1964 ; che è infatti rilevante trovare in parecchie di queste istruzioni l'obbligo formale fatto dai produttori alle loro filiali o rappresentanti di applicare immediatamente l'aumento , di rifiutare il rilascio di fatture predatate e di annullare tutte le offerte in sospeso ;

che l'esistenza di una concertazione è tanto più evidente in quanto , puravendo tutti i produttori aumentato del 15 % i prezzi di rivendita agli utilizzatori , non sempre essi hanno aumentato di tale percentuale i loro prezzi di cessione alle proprie filiali o rappresentanti ; che gli ordini di aumento inviati alle rispettive filiali o rappresentanti nel gennaio 1964 da diversi produttori presentano grandi somiglianze d'ordine redazionale , al punto da contenere frasi esattamente identiche ( identità culminata nei telex inviati il 9 gennaio 1964 da Geigy e da Hoechst alle loro filiali italiane ) , cio che si puo spiegare ancor meno al di fuori di una concertazione preliminare da parte delle imprese in causa , dato che essi sono stati inviati spesso alla stessa data , se non addirittura alla stessa ora : constatazione questa che rende inaccettabile l'affermazione delle parti che le somiglianze d'ordine redazionale sarebbero soltanto la conseguenza del fatto che esse si sarebbero reciprocamente copiate per maggior facilità ;

considerando che fra i produttori hanno avuto luogo a più riprese contatti informativi , in particolare nel quadro di riunioni tenutesi a Basilea o a Londra ;

che dal verbale di una di queste riunioni , tenutasi a Basilea il 18 agosto 1967 , alla quale assistevano tutti i produttori in questione , ad eccezione d'ACNA , risulta che non solo venne discussa la questione dei prezzi delle materie coloranti ma che la società JR Geigy SA aveva annunciato , nel corso di tale riunione , * che essa prevedeva seriamento di aumentare propri prezzi di vendita alla clientela gia prima della fine dell'anno * e aveva del pari dichiarato , come risulta dalla decisione del Bundeskartellamt del 28 novembre 1967 , che * essa avrebbe aumentato i prezzi delle sue materie coloranti dell'8 % alla data del 16 ottobre 1967 * .

considerando che dai vari elementi che precedono appare evidente che gli aumenti di prezzo accertati dalla Commissione sono quanto meno l'effetto di pratiche concordate ai sensi dell'articolo 85 , paragrafo 1 ; che non vi è dunque motivo di esaminare se gli aumenti di prezzo constatati sono il risultato di un accordo ;

considerando che le prove dell'esistenza di pratiche concordate sono state rilevate nei confronti dei vari produttori , siano essi stabiliti all'interno o al di fuori del mercato comune , e non nei confronti delle loro filiali o rappresentanti ; che gli ordini di aumento inviati alle filiali o rappresentanti avevano carattere imperativo ; che , anche se avessero potuto liberamente decidere i propri prezzi , sarebbe stato loro impossible subire un aumento del 12 _ 18 % dei prezzi di cessione ad essi praticati senza trasferire almeno una parte notevole di tale aumento sui loro prezzi di vendita ; che , di conseguenza , è ai produttori e non alle loro filiali o rappresentanti che si devono imputare le pratiche concordate ;

considerando che queste pratiche concordate restringono il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che , infatti , avendo per oggetto l'applicazione da parte di tutte le imprese interessate , a date pressochè identiche e per le stesse categorie di prodotti , di percentuali di aumenti di prezzo identiche , esse fissano in modo diretto i prezzi di vendita dei vari coloranti messi in commercio da ciascuna di queste imprese allinterno del mercato comune ;

che , nella fattispecie , nel settore dei coloranti , gli aumenti di prezzo praticati dai produttori hanno inciso sui prezzi di vendita all'insieme degli utilizzatori , in quanto la distribuzione di tali prodotti viene effettuata dall'organizzazione commerciale del produttore stesso , quando si tratta di forniture nel proprio mercato nazionale , o per il tramite di suoi rivenditori esclusivi , tenuti ad osservare rigorosamente le istruzioni del produttore quando si tratta di vendite sui mercati esteri ; che , pertanto , tale aumento restringe il gioco della concorrenza che non puo più vertere che sulla qualita o sull'assistenza tecnica alla clientela ;

che , per gli aumenti e del 1964 e del 1965 , questa restrizione delia concorrenza è stata tanto più sensibile in quanto le percentuali di aumento furono identiche per categorie di prodotti , per tutte le imprese e per tutti i paesi interessati dall'aumento , e cioè tutti gli Stati membri ad eccezione della Francia ; che , in questi paesi , I'identità della percentuale di aumento si traduceva di fatto nel mantimento all'interno di ciascun mercato nazionale , ad onta dell'aumento , dei prezzi delle varie imprese allo stesso livello relativo ; che lo stesso è avvenuto in Francia , dove i prezzi rimasero immutati ; che , in occasione dell'aumento del 1967 , tale identità di percentuali si è di nuovo verificata paese per paese , poichè i prezzi di tutti i prodotti sono stati aumentati del 12 % in Francia e dell'8 % negli altri paesi del mercato comune , ad eccezione dell'Italia dove essi sono rimasti immutati ;

considerando che gli effetti dell'identità delle date di applicazione degli aumenti e delle percentuali degli aumenti stessi _ ove si tenga conto del fatto che le società partecipanti alle pratiche concordate rappresentano la quasi totalità delle imprese che vendono coloranti all'interno della CEE dove esse assicurano piu dell'80 % delle forniture _ si sono ripercossi in modo particolarmente netto sugli utilizzatori ; che questi non hanno infatti avuto la possibilità di approvvigionarsi , in tutto o in parte , ai prezzi anteriormente praticati presso un altro produttore nonpartecipante all'aumento , allo scopo di attenuarne le ripercussioni sull'andamento della propria azienda , in quanto tutti gli altri produttori hanno allineato , a più o meno breve scadenza , i loro prezzi su quelli dei produttori partecipanti alle pratiche concordate ;

che questa situazione ha avuto dunque non soltanto per effetto di medificare in maniera sensible la posizione dei produttori ma anche , e sfavorevolmente , la posizione dei terzi e nella fattispecie degli utilizzatori nel mercato dei prodotti in questione ;

considerando che le parti hanno sostenuto che , soprattutto in un mercato oligopolistico , la concorrenza fra produttori non riguarda esclusivamente e neppure principalmente i prezzi , bensi la qualità dei prodotti e l'assistenza tecnica alla clientela ; che , inoltre , il mantenimento dei prezzi di tutti i produttori allo stesso livello relativo in ciascun mercato _ a prescindere dal fatto che tali prezzi siano aumentati o no _ non puo avere l'effetto di restringere la concorrenza ma soltanto quello di spostarla dal piano dei prezzi a quello della qualità e dell'assistenza tecnica ;

considerando che tali argomenti non smentiscono che il gioco della concorrenza sia stato impedito , ristretto o falsato dalle pratiche concordate di cui trattasi ; che infatti la concorrenza fra i produttori riguarda anche , e principalmente , i prezzi ; che gli interessati stessi affermano che , all'infuori dei periodi di rialzo dei prezzi , regna fra essi una vivace concorrenza sul piano dei prezzi che si manifesta in forma di concessioni individuali agli acquirenti e che tende a ridurre i prezzi ; che la concorrenza non verte quindi soltanto sulla qualità dei prodotti e sull'assistenza tecnica ai clienti e che , di consequenza , l'artifiaciale mantenimento dei prezzi al modesimo livello relativo ha avuto per effetto di restringere la concorrenza limitandola a questi due soli aspetti ; che , d'altra parte , anche se dovesse rivelarsi impossibile per ciascun produttore agire isolatamente in modo efficace e durevole sul livello dei suoi prezzi , rimane nondimeno il fatto che qualsiasi azione concordata in tale campo impedisce , restringe o falsa il gioco della concorrenza ;

considerando che le suddette pratiche concordate in materia di prezzi , i cui effetti si estendono a più di un paese del mercato comune , sono suscettibili di pregiudicare il commercio fra Stati membri ; che infatti le pratiche concordate in parola si applicano non solo ai prodotti nazionali venduti in ciascuno dei mercati in cui esse pratiche sono operanti , ma anche su tutti i prodotti esteri , e in particolare di origine comunitaria importati e venduti in detti mercati dalle filiali o dai rappresentanti dei produttori partecipanti alle pratiche concordate ; che I'insieme di questi prodotti rappresenta di fatto la quasi totalità della gamma di quelli offerti in questo mercato ;

considerando inoltre che tali pratiche possono pregiudicare il commercio intracomunitario per il modo in cui gli aumenti sono stati applicat . ,

che , infatti , le imprese in causa hanno inteso impedire che l'entrata in vigore di tali aumenti induca gli utilizzatori a effettuare importazioni dirette da altri Stati membri , importazioni che l'aumento dei prezzi sul loro proprio mercato avrebbe reso redditizie e che avrebbero potuto modificare la posizione rispettiva delle varie imprese sui loro mercati nazionali e quella dei vari gruppi sul mercato europeo ; che , per conseguire tale risultato , gli aumenti sono stati applicati con percentuali identiche praticamente nello stesso momento in più Stati membri e contemporaneamente per le imprese aventi sede in uno stesso Stato ;

considerando che gli argomenti delle parti tendenti a dimostrare l'impossibilità del commercio intracomunitario nel settore dei coloranti e cioè il costo elevato dei trasporti , le lentezze doganali , le difficoltà linguistiche , la necessità di un'assistenza tecnica permanente del produttore all'utilizzatore , la necessità di forniture rapide e frequenti di esigui quantitativi di prodotti , non consentono di escludere la possibilità di importazioni intracomunitarie da parte degli utilizzatori , ove si manifestino disparità sufficienti fra i prezzi dei coloranti nei diversi paesi , e dato che l'acquisto in un altro Stato membro di coloranti identici o sostituibili , soprattutto se trattasi di un tipo già conosciuto dall'utilizzatore e se ordinati in grandi quantitativi , non puo essere a priori considerato come non conveniente ; che l'esperienza mostra inoltre che , se gli utilizzatori di coloranti restano di massima , e soprattutto per ragioni tecniche , fedeli ad un determinato fornitore per l'acquisto di un dato colorante , tale fedeltà è lungi dall'essere assoluta e non è per nulla da escludere che gli utilizzatori cambino fornitore nel caso che questi aumenti i prezzi in misura eccessiva ;

considerando che la Commissione puo prescindere dall'esaminare l'eventuale applicazione dell'articolo 85 , paragrafo 3 del trattato che riguarda l'esenzione dal divieto , dato che le pratiche concordate di cui trattasi non sono state notificate , benchè esse entrino , in applicazione dell'articolo 4 , paragrafo 1 del regolamento n . 17 , nella categoria di intese soggetto a notificazione . In virtù dell'articolo 6 del regolamento n . 17 , una tale notificazione costituisce condizione necessaria perchè il divieto sancito dall'articolo 85 , paragrafo 1 , possa essere dichiarato inapplicabile con effetto retroattivo ;

considerando che ai sensi dell'articolo 15 , paragrafo 2 del regolamento n . 17 , la Commissione puo , mediante decisione , infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione , ferma restando la facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione , quando intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo 1 del trattato ;

considerando che partecipando alle pratiche concordate in causa le imprese cui è destinata la presente decisione hanno commesso , quanto meno per negligenza , delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo 1 ; che dette imprese sapevano o comunque non potevano ignorare che siffatte pratiche costituivano infrazioni all'articolo 85 e incorrevano nella sanzione di cui all'articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 relativo alle ammende ; che ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'articolo 15 , paragrafo 2 ; che la Commissione puo quindi infliggere ammende alle imprese in causa e che essa ritiene opportuno di farlo , tenuto conto della importanza e delle circostanze delle infrazioni constatate ;

considerando che , per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione deve tener conto , conformemente all'articolo 15 , paragrafo 2 del regolamento n . 17 , della gravità delle infrazioni e della loro durata ;

che le infrazioni di cui le imprese interessate si sono rese responsabili presentano un carattere di indubbia gravità in quanto con le pratiche concordate di aumento dei prezzi , tali imprese hanno ristretto in modo molto importante il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che infatti , la gravità delle infrazioni commesse deriva dal fatto che queste imprese , peraltro di grandi dimensioni , assicurano da sole più dell'80 % delle forniture di materie coloranti all'interno della CEE e dal fatto che i prodotti da esse fabbricati sono utilizzati da numerosi settori industriali ;

che per quanto concerne la durata delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 85 , si deve tener conto del fatto che esse sono il risultato di una concertazione che si è manifestata nel 1964 , successivamente nel 1965 e poi ancora nel 1967 ;

considerando che , per la determinazione dell'importo delle ammende , occorre tener conto del fatto che le imprese in causa hanno preso parte in identica misura alle diverse pratiche concordate e che d'altronde la partecipazione di ciascuna di esse assumeva pari importanza per la riuscita di tali pratiche ;

considerando che le imprese in causa hanno un'importanza comparabile all'interno del mercato comune , anche se tale importanza non si manifesta per tutte allo stesso modo e non si presenta nella stessa proporzione in tutti gli Stati membri ;

considerando che la parte di responsabilità che deve essere imputata a ciascuna delle imprese in causa per la partecipazione alla preparazione ed all'applicazione dei vari aumenti è identica , eccezione fatta tuttavia per l'ACNA che non ha partecipato all'aumento del 1965 sul mercato italiano e vi ha impedito , col suo rifiuto di associarvisi , la realizzazione dell'aumento del 1967 ;

considerando che si procederà ad una giusta valutazione di tutti gli elementi sopra esposti , ponendo a carico di ciascuna delle imprese produttrici di cui trattasi , fatta eccezione per ACNA , un'ammenda di cinquantamila unità di conto ; che per quanto concerne ACNA conviene fissare l'ammenda a quarantamila unità di conto ;

considerando che , per quanto concerne le imprese tedesche BASF , Cassella , Bayer e Hoechst , il fatto che nei loro confronti sia in corso una procedura d'ammenda sulla base del diritto tedesco davanti alle autorità tedesche per aver convenuto di applicare l'aumento dei prezzi avvenuto nel 1967 in Germania non pregiudica , conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee , il diritto della Commissione di infliggere a tali imprese delle ammende in applicazione del regolamento n . 17 ;

considerando che questa decisione si applica a tutte le imprese partecipanti alle pratiche concordate , siano esse stabilite all'interno del mercato comune ovvero al di fuori de esso ; che ai termini dell'articolo 85 , paragrafo 1 del trattato che istituisce la CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese , tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che le regole di concorrenza del trattato si applicano quindi a tutte ie restrizioni della concorrenza produttive all'interno del mercato comune degli effetti di cui all'articolo 85 , paragrafo 1 ; che non vi è dunque motivo di esaminare se le imprese responsabili di dette restrizioni della concorrenza hanno la loro sede all'interno ovvero al di fuori della Comunità ;

considerando che in applicazione dell'articolo 191 , paragrafo 2 del trattato di Roma , la decisione ha efficacia in virtù della notificazione al destinatario ;

che tale notificazione è effettuata allorchè la decisione è regolarmente pervenuta nella " sfera interna " del destinatario ( cf . sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa n . 8 - 56 del 10 dicembre 1957 ) ;

che le filiali delle imprese Ciba , Geigy , Sandoz e ICI nel mercato comune , le quali sono interamente controllate dalle loro società madri , fanno parte della * sfera interna * delle quattro imprese precitate ; che , pertanto , la notificazione alle società madri puo essere validamente effettuata presso la sede di una delle loro filiali ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le pratiche concordate di fissazione della percentuale degli aumenti di prezzo e delle modalità di applicazione di tali aumenti nel settore delle materie coloranti , che hanno avuto per effetto aumenti di prezzo nel 1964 , 1965 e 1967 e che sono state rilevate a carico delle imprese seguenti :

_ Badische Anilin-und Soda-Fabrik AG ( BASF ) , Ludwigshafen ( Germania ) ,

_ Cassella Farbwerke Mainkur AG , Francoforte sul Meno ( Germania ) ,

_ Farbenfabriken Bayer AG , Leverkusen ( Germania ) ,

_ Farbwerke Hoechst AG , Francoforte sul Meno , ( Germania ) ,

_ Francaise des Matières Colorantes SA ( Francolor ) , Parigi ( Francia ) ,

_ Aziende Colori Nazionali Affini SpA ( ACNA ) , Milano ( Italia ) ,

_ SA Ciba , Basilea ( Svizzera ) ,

_ JR Geigy SA Basilea ( Svizzera ) ,

_ Sandoz SA , Basilea ( Svizzera ) ,

_ Imperial Chemical Industries Ltd . ( ICI ) , Manchester ( Gran Bretagna ) ,

costituiscono delle infrazioni alle ispesizioni dell'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea .

Articolo 2

La Commissione infligge :

_ alla Badische Anilin-und Soda-Fabrik AG ( BASF ) , Ludwigsha$en ( Germania ) , un'ammenda di cinquantamila unità di conto ( 3 ) ,

_ alla Cassella Farbwer e Mainkur AG , Francoforte sul Meno ( Germania ) , un'ammenda di cinquantamila unità di conto ,

_ alla Farbenfabriken Bayer AG , Leverkusen ( Germania ) , un'ammenda di cinquantamila unità di conto ,

_ alla Farbwerke Hoechst AG , Francoforte sul Meno ( Germania ) , un'ammenda di cinquantamila unità di conto ,

_ alla Francaise des Matières Colorantes SA ( Francolor ) , Parigi ( Francia ) , un'amm nda di cinquantamila unità di conto ,

_ alla Azienda Colori Nazionali Affini SpA ( ACNA ) , Milano ( Italia ) , un'ammenda di quarantamila unità di conto ,

_ alla SA Ciba , Basile ( Svizzera ) un'ammenda di cinquantamila unità di conto ,

_ alla JR Geigy SA , Basilea ( Svizzera ) , un'ammenda di cinquantamila unità di conto ,

_ alla Sandoz SA , Basilea ( Svizzera ) , un'ammenda di cinquantamila unità di conto ,

_ alla Imperial Chemical Industries Ltd . ( ICI ) , Manchester ( Gran Bretagna ) , un'ammenda di cinquantamila unità di conto .

Il pagamento di queste somme deve essere fatto alla Commissione entro tre mesi dalla notifica della presente decisione .

Articolo 3

Per quanto concerne l'articolo 2 , la presente decisione costituisce ai sensi dell'articolo 192 del trattato , titolo esec4tivo nei confronti delle imprese in esso designate .

Articolo 4

La presente decisione è diretta alle imprese indicate nell'articolo 1 .

Per quanto concerne le società Ciba SA , JR Geigy SA , Sandoz SA e Imperial Chemical Industries Ltd . , essa puo essere loro ugualmente notificata presso la sede di una delle loro filiali nel mercato comune .

Fatto a Bruxelles , il 24 luglio 1969

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY