31969D0195

69/195/CEE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 1969, relativa a una domanda di attestazione negativa (fascicolo IV/22.548 - Christiani & Nielsen) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 05/07/1969 pag. 0012 - 0014


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1969 relativa a una domanda di attestazione negativa (fascicolo IV/22.548 - Christiani & Nielsen) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(69/195/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 2,

vista la domanda di attestazione negativa presentata il 22 febbraio 1963 e confermata, tra l'altro, il 7 maggio 1968, con la quale la società « Christiani & Nielsen NV » Bezuidenhoutseweg 74, L'Aja, Paesi Bassi (Christiani & Nielsen, L'Aja), ha richiesto che la Commissione accerti, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, che essa non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi dell'accordo del 25 agosto 1931, rinnovato il 20 marzo 1959 per la durata della società Christiani & Nielsen, L'Aja, concluso fra la richiedente e la società Christiani & Nielsen A/S, Copenaghen, Danimarca (Christiani & Nielsen, Copenaghen),

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ottenuto conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, l'11 marzo 1969.

I

1. considerando che le disposizioni principali dell'accordo quali risultano dal testo del contratto e dalla sua applicazione sono le seguenti:

L'impresa Christiani & Nielsen, Copenaghen, che si occupa di lavori pubblici e di grandi lavori di costruzione industriale, s'impegna a mettere a disposizione dell'impresa Christiani & Nielsen, L'Aja, società affiliata da essa creata e di cui detiene la totalità del capitale sociale, la sua esperienza, i suoi brevetti, le sue invenzioni, il suo « Know how ».

Christiani & Nielsen, Copenaghen, s'impegna in particolare a:

- elaborate i progetti, i disegni e i calcoli che la società affiliata non è in grado di elaborare,

- inviare alla sua affiliata relazioni sui lavori che essa realizza,

- mettere a disposizione della sua affiliata ingegneri o periti,

- collaborare con la sua affiliata nei casi in cui, per ragioni tecniche o economiche, la sua collaborazione risulti necessaria,

- non operare sul territorio olandese;

Christiani & Nielsen, L'Aja, s'impegna, da parte sua, a:

- non svolgere la propria attività fuori del territorio olandese senza il consenso della società madre,

- informare particolareggiatamente la società madre sui lavori in corso di esecuzione, sui propri progetti, sulle questioni riguardanti il personale,

- seguire le direttive della società madre,

- versare alla società madre una determinata percentuale sui lavori eseguiti e a rimborsarle le spese sostenute nell'interesse della società affiliata;

Christiani & Nielsen, Copenaghen, ha il diritto di nominare i membri della direzione dell'affiliata dell'Aja.

Le invenzioni eventualmente realizzate da Christiani & Nielsen, dalla sua affiliata olandese o da tutte le altre affiliate e succursali sono messe reciprocamente e gratuitamente a disposizione di tutte le imprese del gruppo.

L'accordo può essere risolto soltanto con il consenso delle due parti.

2. considerando che Christiani & Nielsen ha numerose società affiliate in diversi paesi; che all'interno della CEE, oltre all'affiliata olandese, Christiani & Nielsen ha in Germania e in Francia società affiliate di cui essa detiene la totalità del capitale sociale; che tutte le affiliate di Christiani & Nielsen devono astenersi da qualsiasi attività nei paesi in cui altre affiliate abbiano sede;

considerando che nell'ambito del mercato comune esistono numerose altre imprese che effettuano lavori simili a quelli di cui si occupa Christiani & Nielsen, L'Aja;

considerando che il contenuto essenziale di questa domanda di attestazione negativa è stato pubblicato (2) in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17; che in seguito a questa pubblicazione non sono state presentate alla Commissione osservazioni da parte di terzi;

II

considerando che la domanda di attestazione negativa è ricevibile;

considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata, a norma del disposto dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione accerti che in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi dell'accordo concluso fra Christiani & Nielsen, Copenaghen, e la sua affiliata olandese;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che Christiani & Nielsen, L'Aja, è una società per azioni di diritto olandese; che essa persegue uno scopo economico determinato e dispone a tal fine di un'organizzazione di elementi personali, materiali e immateriali; che assume inoltre il rischio e la responsabilità dei lavori che esegue; che i rapporti fra l'affiliata e la società madre sono regolati dall'accordo in esame, che prevede obblighi per ciascuna delle due società e che non può essere risolto senza il consenso delle due parti;

considerando, peraltro, che l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato presuppone che fra le imprese in causa sussista una concorrenza che può venire ristretta; che questa condizione non è necessariamente soddisfatta, nei rapporti fra due imprese che svolgono la loro attività nel medesimo settore, dalla simplice constatazione della personalità giuridica di ciascuna di dette imprese; che al riguardo è determinante sapere, in base agli elementi di fatto, se sia possibile sul piano economico un'azione autonoma dell'affiliata rispetto alla società madre;

considerando che la società Christiani & Nielsen, Copenaghen, ha fondato la società Christiani & Nielsen, L'Aja, allo scopo di eseguire nelle migliori condizioni nei Paesi Bassi i lavori in cui essa è specializzata; che considerazioni di gestione hanno indotto questa impresa, la cui attività è internazionale, a creare nei vari paesi società affiliate, anzichè istituirvi succursali o agenti; che si tratta nella fattispecie di un elemento di strategia di mercato che non può far considerare un'affiliata al 100 % come un'entità economica che possa far concorrenza alla società madre;

considerando inoltre che Christiani & Nielsen, Copenaghen, ha il diritto di nominare i dirigenti di Christiani & Nielsen, L'Aja, e di impartire direttive alla sua affiliata che è tenuta a seguirle; che, pertanto, Christiani & Nielsen, L'Aja, è parte integrante del complesso economico costituito dal gruppo Christiani & Nielsen;

considerando che l'unità dell'organizzazione economica della società madre e dell'affiliata è confermata dagli scambi di informazioni, d'invenzioni, di brevetti, di Know-how, e dalla collaborazione permanente fra le due imprese;

considerando che, tenuto conto di quanto precede, la ripartizione dei mercati prevista dall'accordo è, in definitiva, soltanto una ripartizione di compiti nell'ambito di una stessa entità economica, e che non si potrebbe pretendere, nella fattispecie, che una parte di questa entità, anche se dotata di personalità giuridica, entri in concorrenza con la società madre; che Chritiani & Nielsen, Copenaghen, anche senza alcun contratto, avrebbe sempre il potere di determinare il comportamento di Christiani & Nielsen, L'Aja, di cui detiene la totalità del capitale sociale;

considerando che da dette circostanze risulta che l'accordo in causa non può avere per oggetto né per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che, pertanto, gli elementi di cui la Commissione è a conoscenza non consentono di concludere che il contratto in causa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, e che, di conseguenza, l'attestazione negativa può essere rilasciata,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi a sua conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE, nei riguardi dell'accordo concluso il 25 agosto 1931 e rinnovato il 20 marzo 1959 fra Christiani & Nielsen, Copenaghen, e Christiani & Nielsen, L'Aja.

Articolo 2

La società Christiani & Nielsen, Copenaghen, Danimarca, e la società Christiani & Nielsen, L'Aja, Paesi Bassi, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.(2) GU n. C 37 del 24. 4. 1968, pag. 1.