31968S0663

Decisione n. 663/68/CECA della Commissione, del 29 maggio 1968, recante modifica della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 05/06/1968 pag. 0007 - 0007
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0118
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0124
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0038
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0038


DECISIONE N. 663/68/CECA DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1968 recante modifica della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti gli articoli da 2 a 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81, 86 e l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1- 64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 99 64-106 64),

viste le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),

visto il Protocollo firmato a Ginevra il 30 giugno 1967 in esito ai negoziati multilaterali condotti nel quadro del GATT,

considerando che, come indicato nella relativa motivazione, la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità è stata concepita in maniera da essere pienamente compatibile con una partecipazione costruttiva della Comunità ai negoziati tariffari multilaterali previsti in seno al GATT;

considerando che gli Stati membri, assistiti dall'Alta Autorità e in stretto accordo con la stessa, hanno negoziato e concluso il Protocollo di Ginevra del 30 giugno 1967, dal quale deriva l'obbligo di effettuare modifiche tariffarie concernenti, tra l'altro, i prodotti siderurgici contemplati dalla raccomandazione n. 1-64;

considerando che occorre, pertanto, procedere alla modificazione della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità nella misura necessaria per permettere agli Stati membri di ottemperare agli obblighi ad essi derivanti dal suddetto Protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 viene modificato come segue:

«1. La presente raccomandazione non è applicabile nelle misure in cui essa non permetterebbe di rispettare, per determinate voci tariffarie di taluni Stati membri, le concessioni tariffarie consolidate consentite a talune parti contraenti del GATT nonchè nelle misure in cui essa non permetterebbe di rispettare gli obblighi assunti dagli Stati membri nel quadro del Protocollo di Ginevra del 30 giugno 1967».

Articolo 2

La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La decisione entra in vigore per ciascun governo per effetto della sua notifica.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean Rey