31968R0827

Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 30/06/1968 pag. 0016 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0076
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0076
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0209
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0095
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0170


REGOLAMENTO (CEE) N. 827/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che sono state istituite o saranno istituite tra breve organizzazioni comuni di mercato che comportano meccanismi specifici per numerose categorie di prodotti elencati nell'allegato II del trattato ; che è opportuno adottare, nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, le necessarie disposizioni al fine d'instaurare un mercato unico anche per tutti gli altri prodotti di cui all'allegato II;

considerando che l'attuazione di tale mercato unico comporta l'applicazione di un regime comune alle frontiere della Comunità ; che detto regime consiste essenzialmente nell'applicazione integrale della tariffa doganale comune e nella liberalizzazione degli scambi;

considerando tuttavia che la protezione risultante dalla applicazione della tariffa doganale comune può, in circostanze eccezionali, non agire ; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico per i prodotti in causa implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;

considerando che l'attuazione di detto mercato unico verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che all'atto dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti oggetto del presente regolamento, si deve tener conto parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati istituita dal presente regolamento disciplina i prodotti elencati nell'allegato.

Articolo 2

1. La tariffa doganale comune è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1968, fatte salve le disposizioni previste negli accordi di associazione.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e fatti salvi gli obblighi risultanti da accordi internazionali riguardanti i prodotti di cui all'allegato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi: - la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

Articolo 3

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 4

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati: - la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo,

- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Sono escluse dalla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'allegato, fabbricate o ricavate da prodotti che non si trovano nella situazione contemplata all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 5

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato.

Articolo 6

Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo, si applica la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), (1) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

o qualsiasi altra procedura analoga prevista dagli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, designa per ciascun prodotto il Comitato di gestione competente.

Articolo 7

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie adottate o da adottare, intese ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri volte a mantenere o migliorare il lievello tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti di cui all'allegato, specificamente destinati alla riproduzione.

Articolo 9

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di tale regime alla data prevista incontri per taluni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6. Esse sono applicabili fino al 30 giugno 1969 al più tardi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

ALLEGATO

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