31968R0821

Regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 29/06/1968 pag. 0046 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0074
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0074
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0197
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0168
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0168


REGOLAMENTO (CEE) N. 821/68 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1968 relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che la restituzione all'esportazione deve tener conto della qualità del prodotto trasformato dai cereali che beneficia di detta restituzione, in modo da evitare che il pubblico denaro contribuisca all'esportazione dei prodotti di qualità inferiore ; che, in tale prospettiva, è necessario stabilire in modo preciso e applicabile in ciascuno Stato membro una definizione dei cereali che devono beneficiare della restituzione concessa per i «cereali mondati» e «cereali perlati»;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la concessione della restituzione all'esportazione, i cereali perlati e mondati sono quelli corrispondenti alle caratteristiche che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO DEFINIZIONE PER I CEREALI MONDATI (MONDATI O PILATI) E PERLATI

A. Rientrano nella nozione di «Cereali mondati» i cereali mondati o pilati

1. Mondati:

sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti (cfr. note alla voce 10.03 : cereali) ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo - ad esempio per l'orzo vestito - oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

2. Pelati:

sono i cereali ai quali è stata tolta la maggior parte del pericarpo e del tegumento seminale (per l'orzo i chicchi a cui sono state tolte le pule). (1) GU n. 117 del 13.6.1967, pag. 2269/67.

B. Rientrano nella nozione di «Cereali perlati»: a) i cereali che rispondono alla seguente definizione:

i cereali perlati, principalmente di orzo, sono cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte,

b) e che soddisfano inoltre ai seguenti requisiti: 1. Eliminazione delle pule, chicchi mondati e perlati secondo la definizione,

2. Uniformità dei chicchi: a) il 75 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 20 % di dm;

b) il 94 % dei chicchi sommato gradualmente tra il 3 e il 97 % deve trovarsi entro al massimo il 30 % di dm;

c) il 100 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 50 % di dm. Constatazione dell'uniformità mediante analisi al setaccio effettuata con setacci a fori rotondi.

dm : il valore medio da ottenere dalla curva delle somme dell'analisi al setaccio per il 50 % del materiale vagliato.

Analisi al setaccio

Apparecchi: - serie di setacci a fori rotondi (diametro 200 mm, diametro dei fori da 4,0 a 1,0 mm a distanze di 0,25 mm),

- macchina per vagliare - la vagliatura deve corrispondere ad una vagliatura a mano - ; accessori (dadi di gomma di 20 mm di lunghezza degli spigoli);

- bilancia tecnica.

Esecuzione:

I chicchi di orzo mondato sono generalmente calibrati con sei setacci, il coperchio e il fondo chiudono la serie di setacci, il setaccio avente il maggiore diametro dei fori deve essere sopra e, come il fondo, deve essere vuoto dopo la vagliatura.

Per lo meno due campioni parziali pesati di orzo mondato di peso compreso tra 50 e 100 g vengono vagliati a mano per 5 minuti ; come strumento accessorio vengono usati dadi di gomma.

Nella vagliatura, la serie di setacci viene presa con entrambe le mani e ad essa viene impressa un'oscillazione all'incirca orizzontale con circa 120 colpi al minuto e a 70 mm di distanza. Con un movimento rotatorio per tre volte ogni minuto viene interrotto il movimento oscillatorio. I rifiuti della vagliatura vengono pesati con un grado di precisione a 0,1 g, indicati in numeri interi in percentuale del materiale vagliato pesato e vengono calcolate le medie.

Le medie delle percentuali dei rifiuti della vagliatura devono essere gradualmente sommate ; si inizia con il valore 0 % per i rifiuti del setaccio libero avente i fori di maggiore diametro. I valori in percentuale sommati Sigma (%) vengono iscritti su carta millimetrata con le relative forature del setaccio in una croce di coordinate, sulla cui ordinata viene indicato Sigma (%), e sulla cui ascissa vengono indicati i diametri dei fori in mm.

La curva ottenuta collegando i punti con linee rette consente di leggere il valore medio dm per Sigma (%) = 50 in 1/100 mm di diametro dei fori.