31968R0565

Regolamento n. 565/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia

Gazzetta ufficiale n. L 107 del 08/05/1968 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0044
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0044
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0110
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0134
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0134


REGOLAMENTO (CEE) N. 565/68 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1968 relativo alla non fissazione di importi supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),

visto il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che, con lettera del 24 aprile 1968, il governo della Repubblica popolare di Polonia si è dichiarato disposto a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di galli, galline, polli, anatre e oche macellati ; che esso provvederà affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dal Centro statale per il commercio estero «Animex» ; che provvederà inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine provvederà in particolare affinché il Centro statale per il commercio estero «Animex» eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazione abbinate, o le misure aventi effetti analoghi;

considerando che il governo della Repubblica popolare di Polonia si è inoltre dichiarato disposto a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite il Centro statale per il commercio estero «Animex», i dettagli relativi alle esportazioni di galli, galline e polli, anatre e oche macellati nella Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentati della Repubblica popolare di Polonia ; che, a seguito delle discussioni, si può ritenere che la Repubblica popolare di Polonia è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce 02.02 della tariffa doganale comune originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia: a) galli, galline e polli macellati, interi, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati «polli 83 %»;

b) galli, galline e polli macellati, interi, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70 %»;

c) galli, galline e polli macellati, interi, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65 %»;

d) anatre macellate, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate «anatre 85 %»; (1) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2301/67. (2) GU n. 129 del 28.6.1967, pag. 2577/67.

e) anatre macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate «anatre 70 %»;

f) oche macellate, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate «oche 82 %»;

g) oche macellate, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate «oche 75 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY