31968R0261

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 261/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che modifica il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 05/03/1968 pag. 0001 - 0001
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0040
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0040
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0139


I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 261/68 DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 1968 che modifica il regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 34,

considerando che spetta al Consiglio fissare il trattamento economico degli ex membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica che, essendo cessati dalle loro funzioni, non sono stati nominati membri della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento n. 423/67/CEE, n. 6/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della CEE e della CEEA, nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità europee (2) è completato con effetto al 1º gennaio 1968 dal terzo comma seguente:

«In deroga all'articolo 9 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, la pensione degli ex membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica di cui all'articolo 1 che hanno esercitato le loro funzioni almeno per due anni, non può essere inferiore al 15 % dell'ultimo stipendio base percepito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 29 febbraio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE (1) GU n. 152 del 13.7.1967, pag. 2. (2) GU n. 187 dell'8.8.1967, pag. 6.