31968L0420

Direttiva 68/420/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che modifica per la quarta volta la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 24/12/1968 pag. 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0108
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0587
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0108
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0598
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0152
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0152


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

che modifica per la quarta volta la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate desinate all'alimentazione umana

( 68/420/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articoló 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , in virtù degli articoli 5 , lettera a ) , e 11 , paragrafo 2 , della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (1) , modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 (2) , gli Stati membri avrebbero dovuto vietare entro quattro anni dalla notificazione di tale direttiva l'impiego di alcuni conservativi ; che tale divieto dovrà aver effetto prima della fine di un anno supplementare ;

considerando che non è stato finora possibile condurre a termine le ricerche scientifiche e tecniche sui detti conservativi e che si rende pertanto necessario un termine supplementare perché esse possano essere concluse ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri interessati a soprassedere all'applicazione del divieto di utilizzazione di tali conservativi per poter raccogliere nel frattempo tutti gli elementi necessari alla loro valutazione definitiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 11 , paragrafo 2 , della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 , va aggiunta la seguente frase :

« Tuttavia , in questo caso la legislazione modificata potrà esser applicata a decorrere dal 1 º gennaio 1972 . »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addí 20 dicembre 1968 .

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

(1) GU n. 12 del 27 . 1 . 1964 , pag. 161/64 .

(2) GU n. 148 dell'11 . 7 . 1967 , pag. 1 .