31968L0367

Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 22/10/1968 pag. 0016 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0504
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0513
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0101
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0101


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (68/367/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV C,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che i programmi generali prevedono, a partire dal secondo anno della seconda tappa e prima della fine della seconda tappa stessa, la soppressione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazioni dei servizi nel settore delle attività non salariate dei ristoranti e degli spacci di bevande, alberghi e simili, terreni per campeggio;

considerando che le attività contemplate dalla presente direttiva possono essere esercitate in via permanente o a titolo temporaneo o stagionale;

considerando che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva solo le attività economiche esercitate a titolo abituale e professionale, indipendentemente dal fatto che l'esercizio sia aperto al pubblico in generale o a determinate categorie di persone;

considerando che l'affitto di locali, ammobiliati e no, non è contemplato dalla presente direttiva se non è accompagnato da una fornitura di servizi;

considerando che la presente direttiva non si applica neppure alla vendita ambulante quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (5); (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 23 del 5.2.1966, pag. 354/66. (4) GU n. 205 del 7.12.1965, pag. 3069/65. (5) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di detta facoltà;

considerando che la prova di onorabilità, la cui presentazione può essere richiesta all'interessato, ha un'importanza particolare per le attività contemplate dalla presente direttiva ; che alcuni Stati membri esigono pertanto tale prova non solo dall'interessato stesso ma anche dai familiari conviventi e che comunque prestano la loro opera nella sua azienda ; che la direttiva deve consentire una facilitazione per tutte le persone cui può essere richiesta la presentazione di tale prova ; che l'importanza della nozione di onorabilità per le professioni in argomento ha indotto taluni Stati membri a esigere inoltre dai propri cittadini requisiti di onorabilità e di moralità diversi da quelli che figurano sull'estratto del casellario giudiziario ; che detti Stati membri possono imporre ai cittadini degli altri Stati membri requisiti similari;

considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o che agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato;

considerando che sono state o saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative al trasferimento e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura del necessario, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi sia dei soci, sia dei terzi;

considerando inoltre che in taluni Stati membri l'esercizio della maggior parte delle attività contemplate dalla presente direttiva è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione e che altri Stati membri metteranno eventualmente in vigore regolamentazioni di tale specie ; che pertanto alcune misure transitorie, destinate ad agevolare ai cittadini degli Stati membri l'accesso alla professione e il suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 ed il loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti ai servizi personali che figurano all'allegato II del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (gruppi 852 e 853 CITI) (1).

2. Ai sensi della presente direttiva, esercita un'attività compresa nel gruppo 852 (ristoranti e spacci di bevande) qualsiasi persona fisica o società che, a titolo abituale e professionale, in nome proprio e per proprio conto, nell'esercizio o negli esercizi che essa gestisce, somministri bevande o alimenti preparati per essere consumati sul posto.

Le disposizioni della presente direttiva sono applicabili anche alla fornitura di pasti da consumare in luogo diverso dal locale ove sono preparati.

3. Le disposizioni della presente direttiva non sono applicabili alla fornitura ambulante di bevande o di alimenti preparati per essere consumati sul posto.

4. Ai sensi della presente direttiva, esercita un'attività compresa nel gruppo 853 (alberghi e simili ; terreni per campeggio) qualsiasi persona fisica o società che, a titolo abituale o professionale, in nome proprio e per conto proprio, fornisca: - camere o appartamenti ammobiliati in uno o piú pubblici esercizi da essa gestiti,

- o su terreni opportunamente adattati, posti e impianti per campeggio destinati ad un soggiorno temporaneo,

e, in ogni caso, fornisca inoltre i servizi complementari abitualmente connessi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: (1) «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique» (Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, Études statistiques, série M, n. 4, rév. 1, New York 1958).

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento o la prestazione dei servizi, prescrivendo: a) in Belgio:

il possesso di una tessera professionale («carte professionnelle») (articolo 1 della «loi» del 19 febbraio 1965);

b) in Germania:

che per gli stranieri la concessione dell'autorizzazione ad aprire un pubblico esercizio è subordinata alla prova della necessità (par. 1, secondo comma, Gaststättengesetz del 28 aprile 1930);

c) in Francia: - il possesso di una carta d'identità per stranieri commercianti («carte d'identité d'étranger commerçant») («décret-loi» del 12 novembre 1938, «décret» del 2 febbraio 1939, «loi» dell'8 ottobre 1940);

- l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni d'immobili ad uso commerciale («décret» del 30 settembre 1953, articolo 38);

- l'esclusione delle persone di altra nazionalità dall'esercizio della professione di venditore di bevande da consumare sul posto (articolo L. 31 del «Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme», «décret» 55-222 dell'8 febbraio 1955, «ordonnance» nº 59-107 del 7 gennaio 1959);

d) in Italia:

l'obbligo della nazionalità italiana per poter esercitare la professione di gestore di rifugi alpini (articolo 13 del decreto del commissario per il turismo del 29 ottobre 1955);

e) nel Lussemburgo: - la durata limitata delle autorizzazioni concesse agli stranieri (articolo 21 della «loi» del 2 giugno 1962);

- l'obbligo di risiedere da almeno cinque anni consecutivi nel territorio del Granducato per gestire una locanda, una taverna o uno spaccio qualsiasi di bevande alcoliche da consumare sul posto (articolo 1 della «loi» del 12 agosto 1927).

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano che i beneficiari abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto di iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtú di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo la qualità di iscritto alla «Chambre de commerce» e alla «Chambre des métiers» non implica, per i beneficiari, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 6

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità, nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

Qualora un tale documento, per quanto concerne l'assenza di fallimenti, non sia rilasciato nel paese di origine o di provenienza, quest'ultimo potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, determinati requisiti di moralità ed onorabilità concernenti loro stessi o alcuni membri della famiglia conviventi, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, primo capoverso, tale Stato riconosce come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questi certificati concerneranno i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 7, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5. Quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria deve essere provata, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche del paese di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI