Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)
Gazzetta ufficiale n. L 260 del 22/10/1968 pag. 0009 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0072
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0496
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0072
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0505
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0096
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0093
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (68/365/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3, visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV C, visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V C, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che i programmi generali prevedono, entro la fine della seconda tappa, la soppressione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nelle industrie alimentari e nelle industrie di fabbricazione delle bevande ; che a questo riguardo, come risulta dai programmi, non si fa alcuna distinzione fra le imprese industriali e le imprese artigiane per quanto concerne la data della liberalizzazione ; che infatti non è possibile prevedere una data successiva per la liberalizzazione, nel settore delle imprese artigiane, in quanto le definizioni giuridiche della nozione di artigianato variano troppo da un paese all'altro, e ciò potrebbe dar luogo a distorsioni qualora la liberalizzazione dovesse operarsi a date diverse per imprese di struttura economica identica ; che, d'altro lato, il coordinamento delle legislazioni in materia di artigianato esige un vasto lavoro preparatorio, il quale non farebbe che ritardare l'applicazione delle misure di liberalizzazione ; che, tuttavia, la soppressione delle restrizioni nei confronti degli stranieri deve essere accompagnata da misure transitorie, intese ad attenuare gli effetti delle disparità fra le legislazioni nazionali e fissate in una direttiva particolare; considerando che la presente direttiva non si applica alla vendita ambulante quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (5) e cioè alle attività commerciali ambulanti esercitate dai venditori o distributori di merci, nonché alle attività di coloro che vendono nei mercati non coperti e di coloro che, nei mercati coperti, vendono in posti non fissati stabilmente al suolo; considerando ch'essa non si applica alla produzione primaria di derrate alimentari e di bevande dell'agricoltura, ivi compresa la viticoltura, della silvicoltura, (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 23 del 5.2.1966, pag. 345/66. (4) GU n. 14 del 25.1.1966, pag. 211/66. (5) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. della caccia e della pesca, né alla trasformazione del pesce effettuata a bordo di pescherecci o di navi officina ; che tali attività saranno liberalizzate nel quadro di altre direttive; considerando che successivamente all'adozione dei programmi generali è stata elaborata una nomenclatura delle attività industriali propria delle Comunità europee, dal titolo «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee» (NICE) ; che tale nomenclatura, che contiene i riferimenti alle nomenclature nazionali, risulta, pur seguendo la stessa classificazione decimale, più consona alle esigenze degli Stati membri delle Comunità della nomenclatura CITI («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») ; che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla per la classificazione delle attività da liberalizzare, qualora una direttiva riguardi numerose attività che devono essere indicate con precisione per facilitare l'applicazione della direttiva stessa, sempreché il calendario definito nei programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura CITI non ne risulti modificato ; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura NICE non può produrre un simile effetto; considerando che sono state o saranno adottate particolari direttive applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative al trasferimento e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura del necessario, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi sia dei soci, sia dei terzi; considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà d'iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate, nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di detta facoltà; considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizio o che agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato; considerando che le attività di vendita al minuto dei fabbricanti, che, pur non essendo stabiliti come produttori nel paese ospitante, vi vendono essi stessi al minuto la propria produzione al consumatore finale, ricadono sotto le disposizioni della direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) e che, di conseguenza, la presente direttiva non è loro applicabile, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio. Articolo 2 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande che figurano nell'allegato II del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classi 20 e 21, ad eccezione della fabbricazione dei prodotti medicinali e dei prodotti farmaceutici. Tali attività corrispondono a quelle enumerate nelle classi 20 A, 20 B, 21 e nel gruppo 304 della nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE), che tiene conto delle particolarità strutturali delle industrie europee di trasformazione ; dette attività sono riportate nell'allegato. 2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle attività di vendita dei fabbricanti che, stabiliti in quanto tali nel paese ospitante, vendono essi stessi la propria produzione all'ingrosso o al minuto. 3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività di vendita ambulante. Articolo 3 1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini; b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini. 2. In particolare devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo: a) in Belgio il possesso di una tessera professionale «carte professionnelle» (articolo 1 della «loi» del 19 febbraio 1965); b) in Francia - il possesso di una carta d'identità per stranieri commercianti (carte d'identité d'étranger commerçant) («décret-loi» del 12 novembre 1938, «loi» dell'8 ottobre 1940); - l'esclusione dal beneficio del diritto di rinnovo dei contratti commerciali di locazione (decreto del 30 settembre 1953, articolo 38); c) nel Lussemburgo la durata limitata delle autorizzazioni concesse agli stranieri (articolo 21 della «loi» del 2 giugno 1962). Articolo 4 1. Gli Stati membri vigilano a che i beneficiari abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini. In particolare, la Repubblica francese vigila a che i beneficiari possano aderire alla «Confédération des industries de traitement des produits de la pêche maritime». 2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti direttivi possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri. 3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità d'iscritto alla «Chambre de commerce» e alla «Chambre des métiers» non implica per i beneficiari il diritto di partecipare alla elezione degli organi di gestione. Articolo 5 Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento. Articolo 6 1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Qualora un tale documento, per quanto concerne l'assenza di fallimenti, non sia rilasciato nel paese di origine o di provenienza, potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza. 2. Lo Stato membro che, per l'accesso alle attività attinenti all'industria casearia (gruppo 202 NICE), esiga dai propri cittadini taluni requisiti di moralità o di onorabilità e la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, primo capoverso, tale Stato accetta come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato dalla autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questi certificati concerneranno i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante. 3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi. 4. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 7, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 5. Quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria deve essere comprovata, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche del paese di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Articolo 7 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968. Per il Consiglio Il Presidente G. SEDATI ALLEGATO Elenco delle attività professionali considerate nella direttiva e basato sulla nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE) (1) >PIC FILE= "T0001777"> (1) Tale elenco è stato redatto, per la lingua italiana, sulla base della "Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europec (NICE) - Numero supplementare delle serie "Statistiche industriali" dell'Istituto statistico delle Comunità europec, Bruxelles, giugno 1963".