Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)
Gazzetta ufficiale n. L 260 del 22/10/1968 pag. 0006 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0069
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0493
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0069
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0501
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0090
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0090
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (68/364/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 66, visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo V, secondo e terzo comma, visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma. vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che i programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento c del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio; considerando che, nel settore delle attività del commercio al minuto, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni d'accesso e di esercizio per le attività in questione ; che esistono talvolta libertà di accesso e di esercizio, tal'altra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'ammissione all'attività professionale; considerando che all'atto dell'approvazione dei programmi generali il Consiglio ha costatato che per il commercio al minuto si pongono, in ordine al coordinamento o al reciproco riconoscimento dei titoli, problemi la cui soluzione richiede una preparazione minuziosa; considerando che non è pertanto possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle restrizioni ; che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore; considerando tuttavia che in mancanza di tale coordinamento immediato è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione; considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere nei paesi ospitanti, nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione in un paese della Comunità diverso dal paese ospitante durante un periodo ragionevole ed abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini; considerando che si applica la regolamentazione del paese ospitante per la determinazione del ramo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma; considerando che le misure transitorie già adottate concernono fra l'altro le attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso ; che le condizioni stabilite in tali misure transitorie possono essere applicate nel caso di vendita all'asta al minuto; considerando che le misure transitorie prese in base alla presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio al minuto, indicate all'articolo 2 della direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 187 del 9.11.1965, pag. 2919/65. (4) GU n. 199 del 20.11.1965, pag. 3014/65. le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (1); considerando che i vari Stati membri attribuiscono talvolta un carattere diverso a talune attività, con il risultato che ciò che in uno Stato è considerato come commercio al minuto può in un altro essere considerato come attività attinente alle industrie alimentari o alla fabbricazione delle bevande ; che, per risolvere le difficoltà derivanti da tali divergenze, è necessario in ciascun caso fare riferimento alle definizioni che figurano nella legislazione del paese ospitante per la scelta della direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie da applicare; considerando che è opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra per una o più attività, ad esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare in particolare, in questi Stati, un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza; considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione ; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure; considerando che le misure previste nella presente direttiva cesseranno di avere motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in causa e di esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli obbligatori saranno stati attuati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie sia per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali sia per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate indicate al paragrafo 2. 2. Tali attività sono quelle a cui si applica la direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate del commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI), ad eccezione di quelle dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta al minuto. 3. Le attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta al minuto, sono sottoposte, per l'applicazione delle misure transitorie, alle disposizioni degli articoli 2 e seguenti della direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (2). Articolo 2 Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, talune attività non rientrino nel settore del commercio al minuto, ma piuttosto in quello delle industrie alimentari o della produzione delle bevande, occorre applicare per tali attività, in detto Stato membro, la direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore in questione. Articolo 3 Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento o prima di cominiciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l'attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare. Articolo 4 1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di (1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 857/64. conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata: a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda; b) ovvero per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; c) ovvero per due anni consecutivi, a titolo indipendente, o in qualità di dirigente d'azienda qualora il beneficiario possa comprovare di aver esercitato, a titolo dipendente, la professione in questione per almento tre anni; d) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario possa comprovare di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente. Lo Stato ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esige dai propri cittadini, che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo (o in un ramo connesso) di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante. 2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e c), tale attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data del deposito della domanda conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari. Articolo 5 1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio di tali attività non sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, in caso di gravi difficoltà risultanti dall'applicazione della direttiva del Consiglio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, detto Stato può chiedere alla Commissione l'autorizzazione, per un periodo limitato e per una o più attività determinate, ad esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tali attività nel suo territorio la prova che essi hanno la qualifica richiesta per esercitarle nel paese di provenienza o a titolo indipendente o in qualità di dirigenti di azienda. Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di provenienza non subordina l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze, né nei confronti di quelle che risiedono nel paese ospitante da almeno cinque anni. 2. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione stabilisce senza indugio le condizioni e le modalità d'applicazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 6 1. È considerata come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 4 e 5 ogni persona che abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente: a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale; b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto se tale funzione importa una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato; c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda. 2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 1, sono soddisfatte risulta da una attestazione rilasciata dall'autorità o organismo competente del paese di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione. 3. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni suddette e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 7 Le disposizioni della presente direttiva restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per il cordinamento delle regolamentazioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse. Articolo 8 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 9 Gli Stati membri si curano di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968. Per il Consiglio Il Presidente G. SEDATI