31968L0151

Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 14/03/1968 pag. 0008 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0041
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0003


PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1968 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (68/151/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo VI,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il coordinamento previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, presenta carattere d'urgenza soprattutto rispetto alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni ed alle società a responsabilità limitata, poiché l'attività di tali società supera spesso i confini del territorio nazionale;

considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società e la nullità di queste ultime riveste un'importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi;

considerando che nei predetti settori devono adottarsi simultaneamente disposizioni comunitarie per tali società, poiché esse non offrono ai terzi altra garanzia che il patrimonio sociale;

considerando che la pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, certe indicazioni che la concernono, in particolare (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 96 del 28.5.1966, pag. 1519/66. (3) GU n. 194 del 27.11.1964, pag. 3248/64. le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla;

considerando che la tutela dei terzi deve essere assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società;

considerando che è necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l'opposizione di terzo a tale dichiarazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai seguenti tipi di società: - Per la Germania: die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- Per il Belgio: de naamloze vennootschap, la société anonyme,

de commanditaire vennootschap op aandelen, la société en commandite par actions,

de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société de personnes à responsabilité limitée;

- Per la Francia: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- Per l'Italia: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

- Per il Lussemburgo: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- Per i Paesi Bassi: de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen.

SEZIONE I Pubblicità

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie perchè l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato;

b) le modifiche degli atti menzionati alla lettera a), compresa la proroga della società;

c) dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;

d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo: i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio,

ii) partecipano all'amministrazione, all'ispezione o al controllo della società.

Le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente; e) almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;

f) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva;

g) ogni trasferimento della sede sociale;

h) lo scioglimento della società;

i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

j) la nomina e le generalità dei liquidatori ed i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;

k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.

2. Agli effetti del paragrafo 1, lettera f), sono considerate società anonime chiuse quelle che rispondono ai requisiti seguenti: a) non possono emettere azioni al portatore;

b) non può essere messo in circolazione nessun «certificato al portatore di azioni nominative» ai sensi dell'articolo 42 c del Codice di commercio olandese;

c) le azioni non possono essere quotate in borsa;

d) lo statuto contiene una clausola di gradimento che subordina al consenso della società ogni cessione di azioni a terzi, eccezion fatta per i trasferimenti a causa di morte e, se lo statuto la prevede, per il trasferimento al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti ; la cessione deve avvenire, escluso ogni atto in bianco, per scrittura privata firmata dal cedente e dal cessionario, o per atto pubblico;

e) lo statuto indica il carattere di società anonima chiusa ; la denominazione sociale comprende le parole «Besloten Naamloze Vennootschap» oppure la sigla «B.N.V.».

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro ; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

3. Copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all'articolo 2 deve potersi ottenere per corrispondenza senza che il costo di tale copia possa superare il costo amministrativo.

Le copie trasmesse sono certificate «conformi», salvo rinuncia del richiedente.

4. Gli atti e le indicazioni di cui al paragrafo 2 formano oggetto, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro, di una pubblicazione integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro.

5. Tali atti e indicazioni sono opponibili dalle società ai terzi soltanto dopo la pubblicazione di cui al paragrafo 4, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza ; tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicazione sulla stampa e quello del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo pubblicato sulla stampa non può essere opposto ai terzi ; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

7. I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi indichino: - un ufficio del registro presso il quale sia costituito il fascicolo menzionato all'articolo 3, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;

- il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione della società.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono quali persone devono compiere le formalità relative alla pubblicità.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di: - mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

- mancanza, nei documenti commerciali, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4.

SEZIONE II Validità degli obblighi della società

Articolo 7

Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di una società in formazione, prima che essa acquistasse la personalità giuridica, e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

Articolo 8

L'adempimento delle formalità relative alla pubblicità dei nomi delle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società, rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

3. Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alla regola di legge in materia, essere attribuito dallo statuto ad una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società ; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutarla è disciplinata dall'articolo 3.

SEZIONE III Nullità della società

Articolo 10

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono ivestire la forma di atto pubblico.

Articolo 11

La legislazione degli Stati membri non può disciplinare la nullità delle società che alle seguenti condizioni: 1. la nullità deve essere dichiarata in giudizio;

2. la nullità può essere dichiarata soltanto nei seguenti casi: a) mancanza dell'atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;

b) carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;

c) mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto, o l'oggetto sociale;

d) inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative alla liberazione minimale del capitale sociale;

e) incapacità di tutti i soci fondatori;

f) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

Fuori di questi casi di nullità, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.

Articolo 12

1. L'opponibilità ai terzi di una sentenza di nullità è disciplinata dall'articolo 3. L'opposizione di terzo, quando prevista dalla legge nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

2. La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento.

3. La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei confronti di essa, salvi gli effetti dello stato di liquidazione.

4. La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci.

5. I possessori di quote o di azioni sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non liberato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.

SEZIONE IV Disposizioni generali

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore, entro un periodo di diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, le modifiche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

L'obbligo della pubblicità previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), entra in vigore, per le società anonime di diritto olandese diverse da quelle specificate nell'attuale articolo 42 c del Codice di commercio olandese, trenta mesi dopo la notifica della direttiva.

Gli Stati membri potranno disporre che la pubblicità concernente il testo integrale dello statuto nella redazione risultante dalle modifiche apportatevi successivamente alla costituzione della sociétà sia richiesta per la prima volta soltanto in occasione della successiva modifica dello statuto o, in mancanza di una tale modifica, al più tardi il 31 dicembre 1970.

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 9 marzo 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE