31968D0302

68/302/CEE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1968, che completa la decisione della Commissione del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 26/07/1968 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0358
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0114
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0362


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1968 che completa la decisione della Commissione del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

(68/302/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 (1),

considerando che, con la decisione del 3 aprile 1968 (2), integrata dalla decisione del 2 luglio 1968 (3), la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad istituire tale sistema sono validi anche per la fissazione di prelievi applicabili ai prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), nonché per la fissazione dei prelievi applicabili nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in quello delle carni bovine; che detti motivi sono validi anche per la fissazione delle restituzioni all'esportazione nei settori dello zucchero, nonché in quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari e indicate all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giungo 1968, relaltivo all'organizzazione comune dei mercati (5);

considerando che, ai sensi degli articoli 4 e 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione dello zucchero (6), la restituzione all'esportazione per lo zucchero e il melasso può essere fissata mediante aggiudicazione; che, date le esigenze del commercio internazionale, la fissazione dell'ammontare massimo della restituzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, deve intervenire entro un termine estremamente breve dopo la scadenza di quello per la presentazione delle offerte; che, per detta fissazione, bisogna quindi utilizzare la procedura d'autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno completare la decisione del 3 aprile 1968 di cui sopra,

DECIDE:

Articolo 1

1. La lettera d) dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è sostituita dalla lettera seguente:

«d) nel settore dello zucchero:

- i prelievi e i premi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero, applicabili ai prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d) dello stesso regolamento,

- le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi previste dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE e gli importi massimi delle restituzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero».

2. L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di cui sopra è completato con le seguenti lettere:

«c) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

- i prelevamenti di cui all'articolo 14, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

- le restituzioni all'esportazione verso paesi terzi previste dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68»;

f) nel settore delle carni bovine:

i prelievi di cui agli articoli 10, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2)».

3. La lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione suddetta è sostituita dalla lettera seguente:

«c) al direttore generale, al direttore generale aggiunto ad uno dei direttori delle direzioni B o C della Direzione generale dell'agricoltura».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 1968. Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 13.

(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 22.

(4) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(6) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.