Regolamento n. 852/67/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1967, relativo alla restituzione alla produzione delle rotture di riso utilizzate nella fabbricazione degli amidi e del quellmehl e nell' industria della birra
Gazzetta ufficiale n. 278 del 17/11/1967 pag. 0001
edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0274
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0297
++++ ( 1 ) GU N . 174 DEL 31 . 7 . 1967 , PAG . 1 . ( 2 ) GU N . 174 DEL 31 . 7 . 1967 , PAG . 36 . ( 3 ) GU N . 174 DEL 31 . 7 . 1967 , PAG . 40 . REGOLAMENTO N . 852/67/CEE DEL CONSIGLIO DEL 14 NOVEMBRE 1967 RELATIVO ALLA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE DELLE ROTTURE DI RISO UTILIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E DEL QUELLMEHL E NELL'INDUSTRIA DELLA BIRRA IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO N . 359/67/CEE DEL CONSIGLIO DEL 25 LUGLIO 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEL RISO ( 1 ) , ED IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 2 , VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , CONSIDERANDO CHE , IN CONFORMITA DEL REGOLAMENTO N . 367/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 25 LUGLIO 1967 , CHE FISSA LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE PER LE SEMOLE E I SEMOLINI DI GRANTURCO E LE ROTTURE DI RISO UTILIZZATI NELL'INDUSTRIA DELLA BIRRA ( 2 ) E DEL REGOLAMENTO N . 371/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 25 LUGLIO 1967 , CHE FISSA LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE PER GLI AMIDI , LA FECOLA E IL QUELLMEHL ( 3 ) , LA RESTITUZIONE ACCORDATA ALLA PRODUZIONE DELLE ROTTURE DI RISO UTILIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E DEL QUELLMEHL E NELL'INDUSTRIA DELLA BIRRA , NON PUO SUPERARE LA DIFFERENZA TRA IL PREZZO D'ENTRATA E IL PREZZO CIF DI TALI PRODOTTI ; CHE INFATTI LO SCOPO DI DETTA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE , QUALE E ESPOSTO NEL REGOLAMENTO N . 359/67/CEE , E DI FARE IN MODO CHE LE ROTTURE DI RISO UTILIZZATE DALLE INDUSTRIE DI CUI SOPRA POSSANO ESSERE MESSE A LORO DISPOSIZIONE A UN PREZZO INFERIORE A QUELLO CHE RISULTEREBBE DALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI E DEI PREZZI COMUNI ; CHE TALE RESTITUZIONE NON DEVE TUTTAVIA CONDURRE A CHE LE ROTTURE DI RISO SIANO MESSE A DISPOSIZIONE DELLE INDUSTRIE A UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DERIVANTE DALLA SOLA CONGIUNTURA MONDIALE ; CHE NE RISULTA QUINDI CHE LA RESTITUZIONE NON DEVE ESSERE ACCORDATA QUANDO IL PREZZO CIF E UGUALE O SUPERIORE AL PREZZO D'ENTRATA ; CHE A QUESTO PROPOSITO LA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 367/67/CEE , NONCHE QUELLA DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO N . 371/67/CEE POTREBBERO DAR LUOGO AD UNA INTERPRETAZIONE ERRONEA ; CONSIDERANDO CHE E PERTANTO OPPORTUNO COMPLETARE LE DISPOSIZIONI DI DETTI ARTICOLI , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 L'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 367/67/CEE E L'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO N . 371/67/CEE SONO COMPLETATI CON L'AGGIUNTA DEL COMMA SEGUENTE : " LA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE NON E ACCORDATA QUANDO IL PREZZO CIF DELLE ROTTURE DI RISO E UGUALE O SUPERIORE AL PREZZO D'ENTRATA DI DETTO PRODOTTO . " ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , ADDI 14 NOVEMBRE 1967 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE H . HOECHERL