31967R0422

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia

Gazzetta ufficiale n. 187 del 08/08/1967 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0199
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0222
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0123
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0123
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Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio

del 25 luglio 1967

relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee [1], ed in particolare l'articolo 6, nonché gli articoli 20 e 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee [2],

Considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa tale funzione, i membri della Commissione e della Corte hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e a determinate indennità.

Articolo 2

1. Lo stipendio base mensile dei membri della Commissione è cosí fissato:

Presidente | 111.300 Fr. b. |

Vicepresidente | 100.550 Fr. b. |

Commissario | 89.950 Fr. b. |

2. Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è cosí fissato:

Presidente | 111.300 Fr. b. |

Giudice o avvocato generale | 89.950 Fr. b. |

Cancelliere | 80.950 Fr. b. |

Articolo 3

1. Gli assegni familiari comprendono:

a) l'assegno di capo famiglia, pari al 5 % dello stipendio base;

b) l'assegno per figlio a carico, pari a 1.100 Fr. b. al mese per ogni figlio;

c) l'indennità scolastica.

2. È considerato capo famiglia il membro della Commissione o della Corte coniugato o che abbia figli a carico. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il membro non percepisce l'assegno di capo famiglia.

3. È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del membro della Commissione o della Corte o del di lui coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal membro della Commissione o della Corte.

L'assegno è concesso:

- per il figlio che non ha raggiunto l'età di 18 anni,

- per il figlio dai 18 ai 25 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite d'età se il figlio è colpito da malattia grave o da infermità che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di tale malattia od infermità.

4. Il membro della Corte o della Commissione percepisce inoltre un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1.000 Fr. b. al mese per ogni figlio a carico ai sensi del paragrafo 3, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 25 anni.

Articolo 4

1. I membri della Commissione o della Corte beneficiano di una indennità di residenza il cui ammontare è pari al 15 % dello stipendio base.

2. I membri della Commissione percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza, pari a:

Presidente | 22.100 Fr. b. |

Vicepresidente | 14.200 Fr. b. |

Commissario | 9.475 Fr. b. |

3. I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza, pari a:

Presidente | 22.100 Fr. b. |

Giudici o avvocati generali | 9.475 Fr. b. |

Cancelliere | 8.650 Fr. b. |

I presidenti di Sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 12.625 Fr. b. al mese.

Articolo 5

Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della Commissione o della Corte ha diritto:

a) ad un'indennità compensativa delle spese di prima sistemazione. L'ammontare dell'indennità versata al momento della entrata in funzione è pari a due mesi di stipendio base mensile e ad un mese di tale stipendio alla cessazione dalle funzioni;

b) al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).

In caso di rinnovo del mandato, il membro della Commissione o della Corte non ha diritto ad alcuna delle suesposte indennità. Altrettanto avviene qualora sia nominato membro di un'altra istituzione delle Comunità, il cui luogo provvisorio di lavoro si trovi nella stessa città dove egli era precedentemente tenuto a risiedere, in ragione del proprio mandato, e semprechè prima della nuova nomina non abbia proceduto ad una nuova sistemazione.

Articolo 6

Il membro della Commissione o della Corte che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della sua istituzione beneficia:

a) del rimborso delle spese di viaggio,

b) del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),

c) di una indennità di 750 Fr. b. per giornata intera di trasferta; tale indennità viene elevata a 1.250 Fr. b. per trasferte fuori Europa.

Articolo 7

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Commissione o della Corte percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile, il cui ammontare è fissato al 40 % dello stipendio base percepito alla cessazione dalle funzioni, se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni, al 45 % del medesimo stipendio, se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è superiore a due e inferiore a tre anni e al 50 % negli altri casi.

2. Il diritto all'indennità cessa se all'ex membro della Commissione o della Corte viene affidato un nuovo mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.

3. Se durante tale periodo di tre anni l'interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima che sia dedotta l'imposta, che l'interessato percepiva nell'esercizio delle funzioni di membro della Commissione o della Corte, a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

4. All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1o gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella sua situazione pecuniaria, il membro della Commissione o della Corte indirizza al Presidente dell'istituzione a cui apparteneva la dichiarazione relativa a tutti gli elementi di remunerazione di origine professionale che egli percepisce, esclusi quelli derivanti da rimborsi di spese.

Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legalmente cumulati dall'ex membro nell'esercizio delle funzioni di membro della Commissione o della Corte.

Questa dichiarazione, che è fatta sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che vi sono contenute non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, nè essere comunicate a terzi.

Articolo 8

1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della Commissione o della Corte hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.

2. Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60o anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:

60 anni | 0,64271 |

61 anni | 0,69762 |

62 anni | 0,75985 |

63 anni | 0,82157 |

64 anni | 0,90554. |

Articolo 9

La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,50 % dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione è pari al 50 % dell'ultimo stipendio base percepito.

Articolo 10

Il membro della Commissione o della Corte, colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, beneficia, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:

a) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 9, con un minimo del 25 % dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta nell'esercizio delle sue funzioni;

b) se l'invalidità è temporanea, ha diritto, fino alla guarigione, ad una rendita pari al 50 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni, e al 25 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 9, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.

Articolo 11

Il membro della Commissione o della Corte beneficia del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità Europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso.

Articolo 12

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate di pieno diritto al membro della Commissione o della Corte o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.

Articolo 13

L'indennità transitoria prevista dall'articolo 7, la pensione prevista dall'articolo 8, le pensioni e rendite previste dall'articolo 10 non possono essere cumulate. Al membro della Commissione o della Corte che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.

Articolo 14

Qualora un membro della Commissione o della Corte deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della Commissione o della Corte avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

Articolo 15

1. La vedova ed i figli a carico di un membro o di un ex membro della Commissione o della Corte che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso, beneficiano di una pensione di riversibilità.

Tale pensione è pari:

— per la vedova al | 50 % |

— per ciascun orfano di padre al | 10 % |

— per ciascun orfano di padre e di madre al | 20 % |

della pensione maturata a norma dell'articolo 9 dal membro o dall'ex membro della Commissione o della Corte al giorno del suo decesso. Tuttavia, se il membro della Commissione o della Corte è deceduto in corso di mandato, la pensione di riversibilità è calcolata sulla base di una pensione pari al 50 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Laddove il membro della Commissione o della Corte deceduto durante il mandato abbia raggiunto il massimo della pensione di cui all'articolo 9, la pensione di riversibilità per la vedova è pari al 30 % dello stipendio base percepito al momento del decesso.

2. Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del membro o dell'ex membro della Commissione o della Corte, sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali previste sopra.

3. Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

5. Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto alla donna che abbia sposato un ex membro della Commissione o della Corte, che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti a pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della Commissione o della Corte avvenga dopo cinque anni di matrimonio.

6. La vedova che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di riversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.

Articolo 16

In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, il membro della Commissione o della Corte perde ogni diritto all'indennità transitoria ed alla pensione di anzianità senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai suoi aventi diritto.

Articolo 17

Se il Consiglio decide un aumento dello stipendio base, prende contemporaneamente una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.

Articolo 18

Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di suddivisione fissato per il finanziamento di queste spese.

Articolo 19

1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11 e 14 sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro dell'istituzione.

2. Le somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 sono versate, a scelta degli interessati, nella moneta del paese di cui hanno la cittadinanza, nella moneta del paese dove risiedono, oppure nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro dell'istituzione da cui dipendono; la scelta è valida per almeno due anni.

Qualora né il primo né il secondo di tali paesi sia uno dei paesi della Comunità, le somme dovute sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro dell'istituzione da cui gli interessati dipendono.

Articolo 20

Il presente regolamento si applica agli ex membri della Commissione della Comunità Economica Europea, della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, dell'Alta Autorità o della Corte di Giustizia, nonché ai loro aventi diritto che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, beneficiavano delle disposizioni del regolamento n. 63 del Consiglio (C.E.E.) [3], del regolamento n. 14 del Consiglio (C.E.E.A.) [4], della decisione del Consiglio speciale dei Ministri della C.E.C.A. del 22 maggio 1962 [5] o del regolamento n. 62 (C.E.E.), n. 13 (C.E.E.A.) dei Consigli [6].

Articolo 21

Il regolamento che fisserà le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità sarà applicabile ai membri della Commissione e della Corte. Fino all'entrata in vigore di questo regolamento è d'applicazione il regolamento n. 32 (C.E.E.), n. 12 (C.E.E.A.) [7].

Articolo 22

Il presente regolamento prende effetto a decorrere dal 6 luglio 1967.

Sono abrogati il regolamento n. 63 del Consiglio (C.E.E.), il regolamento n. 14 del Consiglio (C.E.E.A.), la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 22 maggio 1962 ed il regolamento n. 62 (C.E.E.), n. 13 (C.E.E.A.) dei Consigli, eccezion fatta per i rispettivi articoli 20.

Resta in vigore la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio in data 13 e 14 ottobre 1958.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. Neef

[1] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.

[2] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 13.

[3] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1724/62.

[4] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1730/62.

[5] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1734/62.

[6] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1713/62.

[7] GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1461/62.

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