31967L0532

Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative

Gazzetta ufficiale n. 190 del 10/08/1967 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0232
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0077


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( 1 ) GU N . 2 DEL 15 . 1 . 1962 , PAG . 36/62 .

( 2 ) GU N . 201 DEL 5 . 11 . 1966 , PAG . 3473/66 .

( 3 ) GU N . 17 DEL 28 . 1 . 1967 , PAG . 280/67 .

( 4 ) GU N . 62 DEL 20 . 4 . 1963 , PAG . 1323/63 .

( 5 ) GU N . 62 DEL 20 . 4 . 1963 , PAG . 1326/63 .

( 6 ) UFFICIO STATISTICO DELLE NAZIONI UNITE , ETUDES STATISTIQUES , SERIE M , N . 4 , RIV . 1 ( NEW YORK 1958 ) .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DEL 25 LUGLIO 1967

RELATIVA ALLA LIBERTA , PER GLI AGRICOLTORI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , STABILITI IN UN ALTRO STATO MEMBRO , DI ACCEDERE ALLE COOPERATIVE

( 67/532/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , E IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 54 , PARAGRAFI 2 E 3 ,

VISTO IL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO ( 1 ) , E IN PARTICOLARE IL TITOLO IV , F , 4 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 2 ) ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 3 ) ,

CONSIDERANDO CHE IL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO COMPORTA , PER L'ATTUAZIONE DI DETTA LIBERTA IN AGRICOLTURA , UNO SCADENZARIO SPECIALE CHE TIENE CONTO DEL CARATTERE PARTICOLARE DELL'ATTIVITA AGRICOLA ; CHE LA QUARTA SERIE DI MISURE CHE FIGURA IN DETTO SCADENZARIO PREVEDE CHE L'ACCESSO DEGLI AGRICOLTORI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ALLE COOPERATIVE SARA ASSICURATO DA CIASCUNO STATO MEMBRO , ALL'INIZIO DELLA TERZA TAPPA , ALLE STESSE CONDIZIONI APPLICABILI AI PROPRI CITTADINI ;

CONSIDERANDO CHE LA PRESENTE DIRETTIVA CONCERNE SOLO LE SOCIETA AVENTI LA NATURA GIURIDICA DI COOPERATIVE E NON LE ALTRE ASSOCIAZIONI O UNIONI D'INTERESSE COLLETTIVO ; CHE LA DEFINIZIONE DELLA COOPERATIVA E DI COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI ;

CONSIDERANDO CHE I BENEFICIARI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1963 CHE FISSA LE MODALITA PER L'ATTUAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA CHE ABBIANO LAVORATO COME SALARIATI AGRICOLI IN DETTO STATO MEMBRO PER DUE ANNI CONSECUTIVI ( 63/261/CEE ) ( 4 ) E DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1963 CHE FISSA LE MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE ABBANDONATE O INCOLTE DA PIU DI DUE ANNI ( 63/262/CEE ) ( 5 ) GODONO GIA DELL'ASSIMILAZIONE AI CITTADINI DEL PAESE OSPITANTE PER QUANTO CONCERNE L'ACCESSO ALLE COOPERATIVE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

ARTICOLO 1

IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI SEGUENTI , GLI STATI MEMBRI SOPPRIMONO , A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE SOCIETA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI CHE ESERCITANO SUL LORO TERRITORIO UN'ATTIVITA AGRICOLA NON SALARIATA O VI SI STABILISCONO A TALE SCOPO , IN APPRESSO DENOMINATI BENEFICIARI , LE RESTRIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE COOPERATIVE .

ARTICOLO 2

1 . A ) AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA , PER ACCESSO ALLE COOPERATIVE S'INTENDE LA FACOLTA PER I BENEFICIARI DI ESSERNE SOCI O DIRIGENTI , CONFORMEMENTE ALLA GIURISPRUDENZA DELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDONO , DI PRENDERE L'INIZIATIVA DI COSTITUIRE COOPERATIVE , NONCHE DI ESSERE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE , DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA , DEL COMITATO DI DIREZIONE O DI QUALSIASI ALTRO ORGANO ANALOGO IN SENO AD UNA COOPERATIVA ;

B ) AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA , PER COOPERATIVE S'INTENDONO LE SOCIETA CHE HANNO TALE DENOMINAZIONE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI O CHE , SENZA ESSERE COSI DENOMINATE , RISPONDONO AI PRINCIPI COOPERATIVI . LE DENOMINAZIONI SONO ATTUALMENTE LE SEGUENTI :

IN BELGIO :

" SOCIETE COOPERATIVE , SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP " ( CODICE DI COMMERCIO , LIBRO I , TITOLO IX , SEZIONE VII ) ;

IN GERMANIA :

" EINGETRAGENE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTPFLICHT " E " EINGETRAGENE GENOSSENSCHAFT MIT UNBESCHRAENKTER HAFTPFLICHT " ( LEGGE 1 MAGGIO 1889 NEL TESTO DEL 20 MAGGIO 1898 ) ;

IN FRANCIA :

" SOCIETE COOPERATIVE " ( CODICE CIVILE , LIBRO III , TITOLO IX ; LEGGE MODIFICATA DEL 10 SETTEMBRE 1947 RELATIVA ALLO STATUTO DELLA COOPERAZIONE ; DECRETO MODIFICATO 59-286 DEL 4 FEBBRAIO 1959 ; TITOLO III DELLA LEGGE MODIFICATA DEL 24 LUGLIO 1867 SULLE SOCIETA ; ( CODICE RURALE , TITOLO II DEL LIBRO IV ) ;

IN ITALIA :

" SOCIETA COOPERATIVA " ( CODICE CIVILE , LIBRO V , TITOLO VI ; LEGGE SULLA COOPERAZIONE 14 DICEMBRE 1947 N . 1577 E SUCCESSIVE MODIFICHE ) ;

NEL LUSSEMBURGO :

" ASSOCIATION AGRICOLE " ( DECRETO GRANDUCALE DEL 17 SETTEMBRE 1945 ) .

" SOCIETE COOPERATIVE " ( LEGGE 10 AGOSTO 1915 SEZIONE VI ) ;

NEI PAESI BASSI :

" CO{PERATIEVE VERENIGING " ( LEGGE 28 MAGGIO 1925 ) .

2 . AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA , PER ATTIVITA AGRICOLE SI INTENDONO :

_ LE ATTIVITA COMPRESE NELL'ALLEGATO V DEL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO ( CLASSE EX 01 , AGRICOLTURA , DELLA " CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE PAR INDUSTRIE DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE " ( 6 ) , E IN PARTICOLARE :

A ) L'AGRICOLTURA IN GENERALE , COMPRESA LA VITICOLTURA , LA COLTIVAZIONE DI ALBERI DA FRUTTO , LA PRODUZIONE DI SEMENTI , L'ORTICOLTURA , LA FLORICOLTURA E LA COLTIVAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI , ANCHE IN SERRE ;

B ) L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME , L'AVICOLTURA , LA CUNICOLTURA , L'ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA E GLI ALLEVAMENTI VARI ; L'APICOLTURA ; LA PRODUZIONE DI CARNE , DI LATTE , DI LANA , DI PELLI E PELLICCE , DI UOVA , DI MIELE ;

_ IL TAGLIO , LO SFRUTTAMENTO DEI BOSCHI , L'IMBOSCHIMENTO E IL RIMBOSCHIMENTO PRATICATI COME ATTIVITA SECONDARIE , QUANDO QUESTE OPERAZIONI SIANO COMPATIBILI CON LA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E IN PARTICOLARE CON IL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEI TERRENI .

ARTICOLO 3

1 . GLI STATI MEMBRI SOPPRIMONO LE RESTRIZIONI CHE :

_ IN VIRTU DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE , IMPEDISCONO AI BENEFICIARI DI AVERE ACCESSO ALLE COOPERATIVE O SUBORDINANO TALE ACCESSO A CONDIZIONI SPECIALI ;

_ RISULTANO DA UNA PRATICA AMMINISTRATIVA AVENTE L'EFFETTO DI APPLICARE AI BENEFICIARI UN TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO RISPETTO A QUELLO APPLICATO AI PROPRI CITTADINI PER QUANTO CONCERNE L'ACCESSO ALLE COOPERATIVE .

2 . TRA LE RESTRIZIONI DA SOPPRIMERE FIGURANO IN PARTICOLARE QUELLE CONTENUTE IN DISPOSIZIONI CHE VIETANO O LIMITANO , NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI , L'ACCESSO ALLE COOPERATIVE ALLE STESSE CONDIZIONI APPLICABILI AI CITTADINI DEL PAESE OSPITANTE NEL MODO SEGUENTE :

IN FRANCIA :

CON L'OBBLIGO DI POSSEDERE LA CITTADINANZA FRANCESE :

_ PER ESSERE AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ( CODICE RURALE , ARTICOLO 550 ; DECRETO N . 59-286 DEL 4 FEBBRAIO 1959 , RELATIVO ALLO STATUTO GIURIDICO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA , ARTICOLO 20 , MODIFICATO DAL DECRETO N . 61-867 DEL 5 AGOSTO 1961 ) ;

_ PER ESSERE MANDATARIO DI UNA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA UNIONE DI SOCIETA COOPERATIVE AGRICOLE ( ARTICOLO 550 DEL CODICE RURALE ) ;

_ PER ESSERE SINDACO-REVISORE DEI CONTI ( " COMMISSAIRE AUX COMPTES " ) DI UNA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA O DI UNA UNIONE DI SOCIETA COOPERATIVE AGRICOLE ( CODICE RURALE , ARTICOLI 550 E 552 ; DECRETO 59-286 DEL 4 FEBBRAIO 1959 SUMMENZIONATO , ARTICOLO 28 ) .

ARTICOLO 4

GLI STATI MEMBRI METTONO IN VIGORE LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI A DECORRERE DALLA NOTIFICA E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE .

ARTICOLO 5

GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 25 LUGLIO 1967 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

FR . NEEF