Regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, recante aggiunta di una categoria supplementare di qualità alle norme comuni di qualità per taluni ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. 233 del 20/12/1966 pag. 3939 - 3946
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0251
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0286
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0067
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0185
REGOLAMENTO N. 211/66/CEE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1966 recante aggiunta di una categoria supplementare di qualità alle norme comuni di qualità per taluni ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Visto il regolamento n. 158/66/CEE del Consiglio relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità (1), ed in particolare l'articolo 2, Vista la proposta della Commissione, Considerando che l'applicazione delle norme comuni di qualità già vigenti negli scambi tra Stati membri per i cavolfiori, pomodori, mele e pere, pesche, agrumi e uve da tavola commercializzati all'interno della Comunità avrebbe l'effetto di vietare la commercializzazione di una parte della produzione ; che è pertanto opportuno completare tali norme mediante l'aggiunta di una categoria di qualità supplementare allo scopo di consentire, per il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 158/66/CEE, la commercializzazione dei prodotti che, anche se non possono essere classificati nelle categorie superiori, rispondono non di meno a criteri di qualità atti a soddisfare le esigenze dei consumatori, presentando al tempo stesso un interesse per il produttore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le norme comuni di qualità per cavolfiori, pomodori, mele e pere, pesche, agrumi e uve da tavola sono completate dall'aggiunta di una categoria supplementare di qualità denominata categoria «III». La categoria «III» è definita per ciascun prodotto negli allegati del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1967. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1966. Per il Consiglio Il Presidente B.W. BIESHEUVEL (1)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3282/66. ALLEGATO I Categoria «III» cavolfiori Questa categoria comprende i prodotti di qualità mercantile che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche definite più sotto. CARATTERISTICHE QUALITATIVE Le infiorescenze classificate nella categoria «III» devono essere conformi alle caratteristiche previste nelle norme comuni per la categoria «II». CALIBRAZIONE Il diametro minimo delle infiorescenze classificate nella categoria «III» è fissato a 9 cm. Nel caso di calibrazione all'arco l'arco minimo è fissato a 11 cm. La differenza di calibro tra l'infiorescenza più piccola e quella più grande contenute nello stesso imballaggio non può superare 6 cm per la calibrazione per diametro o 7 cm per la calibrazione all'arco. TOLLERANZE Ogni imballaggio può contenere al massimo: - il 15 %, espresso in numero d'infiorescenze non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatte al consumo, - il 10 % espresso in numero d'infiorescenze non rispondenti alle regole fissate per la calibrazione. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE A. Modi di presentazione Le disposizioni di cui al punto V A delle norme comuni si applicano anche ai cavolfiori classificati nella categoria «III». B. Omogeneità Ogni imballaggio deve contenere solo infiorescenze dello stesso calibro. È rigorosamente vietata la frode di presentazione, cioè la parte posta in evidenza deve corrispondere, specie per quanto riguarda il calibro, la qualità e la forma, alla composizione media della merce. C. Condizionamento Le disposizioni di cui al punto V C delle norme comuni si applicano anche ai cavolfiori classificati nella categoria «III». Tuttavia, le infiorescenze possono essere meno serrate dentro l'imballaggio ; il condizionamento deve comunque assicurare una adeguata protezione del prodotto. INDICAZIONI ESTERNE Le disposizioni di cui al punto VI delle norme comuni si applicano anche ai cavolfiori classificati nella categoria «III». Tuttavia, per quanto concerne le caratteristiche commerciali, su ogni imballaggio può figurare solo l'indicazione della categoria. ALLEGATO II Categoria «III» pomodori Questa categoria comprende i prodotti di qualità mercantile che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche definite più sotto. CARATTERISTICHE QUALITATIVE I pomodori classificati nella categoria «III» devono essere conformi alle caratteristiche previste nelle norme comuni per la categoria «II». Tuttavia, possono presentare delle screpolature cicatrizzate di oltre 3 cm di lunghezza. CALIBRAZIONE Il diametro minimo dei pomodori classificati nella categoria «III» è fissato a: - 20 mm per i pomodori di forma allungata, per i pomodori «ciliegia» e per i pomodori di serra, - 35 mm per gli altri pomodori. Non è richiesta una omogeneità. TOLLERANZE Ogni imballaggio può contenere al massimo: - il 15 %, espresso in numero o in peso, di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma adatti al consumo, - il 10 % espresso in numero o in peso, di pomodori non rispondenti alle regole fissate per la calibrazione. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE A. Omogeneità Ciascun imballaggio deve contenere solo prodotti della stessa origine e della stessa varietà. È rigorosamente vietata la frode di presentazione, cioè la parte posta in evidenza deve corrispondere, specie per quanto riguarda il calibro, la qualità e la forma, alla composizione media della merce. B. Condizionamento Le disposizioni di cui al punto V B delle norme comuni si applicano anche ai pomodori classificati nella categoria «III». INDICAZIONI ESTERNE Le disposizioni di cui al punto VI delle norme comuni si applicano anche ai pomodori classificati nella categoria «III». Tuttavia, ciascun imballaggio deve obbligatoriamente portare l'indicazione del tipo tramite una delle seguenti menzioni : «costoluti», «tondi», «allungati», «ciliegia» o «di serra». ALLEGATO III Categoria «III» mele e pere Questa categoria comprende i prodotti di qualità mercantile che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche definite più sotto. CARATTERISTICHE QUALITATIVE Le frutta classificate nella categoria «III» devono rispondere alle caratteristiche previste nelle norme comuni per la categoria «II». Tuttavia esse possono presentare difetti della buccia più importanti, purché tali difetti non superino: - 6 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, - 5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, ad eccezione della ticchiolatura che non deve avere una superficie superiore a 2,5 cm2. CALIBRAZIONE Il diametro minimo delle frutta classificate nella categoria «III» è fissato a: - 50 mm per le mele, - 45 mm per le pere. Per eccezione, non sarà obbligatorio attenersi ad un calibro minimo per le varietà di pere estive figuranti su un elenco limitativo comunicato dai paesi interessati. Non è richiesta una omogeneità. TOLLERANZE Ogni imballaggio può contenere al massimo: - il 10 %, espresso in numero o in peso, di frutta non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ad esclusione delle frutta visibilmente affette da marciume e che presentino ammaccature molto pronunciate o screpolature non cicatrizzate. In nessun caso questa tolleranza può superare il 4 % per le frutta bacate o guaste; - il 15 %, espresso in numero o in peso, di frutta di un calibro inferiore al calibro previsto con un minimo di 45 mm per le mele e 40 mm per le pere. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE A. Omogeneità Ciascun imballaggio deve contenere solo frutta della stessa origine e della stessa varietà. È rigorosamente vietata la frode di presentazione, cioè la parte posta in evidenza deve corrispondere, specie per quanto concerne il calibro, la qualità e la forma, alla composizione media della merce. B. Condizionamento Le disposizioni di cui al punto V B delle norme comuni si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III». INDICAZIONI ESTERNE Le disposizioni di cui al punto VI delle norme comuni si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III». Tuttavia, per quanto concerne le caratteristiche commerciali, su ogni imballaggio può figurare solo l'indicazione della categoria. ALLEGATO IV Categoria «III» pesche Questa categoria comprende i prodotti di qualità mercantile che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche definite più sotto. CARATTERISTICHE QUALITATIVE Le frutta classificate nella categoria «III» devono essere conformi alle caratteristiche previste nelle norme comuni per la categoria «II». CALIBRAZIONE Il calibro minimo delle frutta classificate nella categoria «III» è fissato a 15 cm (circonferenza) o 47 mm (diametro). Per eccezione, il calibro minimo è fissato a 12,5 cm (circonferenza) o 40 mm (diametro) per le pesche delle varietà figuranti su un elenco limitativo comunicato dai paesi interessati. La differenza di circonferenza o la differenza di diametro tra il frutto più piccolo e quello più grande contenuti nello stesso imballaggio non deve superare rispettivamente 3 cm o 10 mm. TOLLERANZE Ogni imballaggio può contenere al massimo: - il 15 %, espresso in numero o in peso, di frutta non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatte al consumo, - il 10 %, espresso in numero o in peso, di frutta che presentino differenze di calibro superiori ai divari fissati purché non superino 6 cm (circonferenza) o 20 mm (diametro). Tuttavia, per le frutta classificate nel calibro più piccolo, questa tolleranza si riferisce solamente a pesche il cui calibro non sia inferiore ai minimi fissati per più di 6 mm (circonferenza) o per più di 2 mm (diametro). IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE A. Omogeneità Ciascun imballaggio deve contenere solo frutta della stessa origine, della stessa varietà e dello stesso calibro. È rigorosamente vietata la frode di presentazione, cioè la parte posta in evidenza deve corrispondere, specie per quanto concerne il calibro, la qualità e la forma, alla composizione media della merce. B. Condizionamento Le disposizioni di cui al punto V B delle norme comuni si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III». Tuttavia, le frutta possono essere presentate non disposte a strati nell'imballaggio. INDICAZIONI ESTERNE Le disposizioni di cui al punto VI delle norme comuni si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III». Tuttavia, l'indicazione della varietà è obbligatoria per le pesche che beneficiano dell'eccezione prevista in materia di calibrazione. ALLEGATO V Categoria «III» agrumi Questa categoria comprende i prodotti di qualità mercantile che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche definite più sotto. CARATTERISTICHE QUALITATIVE Le frutta classificate nella categoria «III» devono essere conformi alle caratteristiche minime nonché alle disposizioni particolari di cui rispettivamente al punto II B e II C delle nonne comuni. Tuttavia, per quanto concerne i limoni, la restrizione di cui al capoverso della voce «colorazione» non è applicabile. CALIBRAZIONE A. Calibri minimi Le disposizioni previste per le arance, mandarini, clementine, Satsuma e Wilking al punto III A delle norme comuni, si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III». Il calibro minimo dei limoni classificati in questa categoria è fissato a 42 mm. B. Omogeneità Le disposizioni di cui al punto III B delle norme comuni per i prodotti della categoria «II» si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III» ; tuttavia, le categorie di calibrazione sono completate nel modo seguente: >PIC FILE= "T0011091"> TOLLERANZE Per quanto concerne le tolleranze di qualità, ciascun imballaggio o, nel caso di carico alla rinfusa, ciascuna partita può contenere al massimo il 20 %, espresso in numero, di frutta non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma che presentino unicamente i seguenti difetti: a) fino a concorrenza del 20 %: - una o più lesioni lievi cicatrizzate, la cui lunghezza massima non superi il 20 % del diametro indicato nella categoria di calibrazione e la cui superficie non superi il 5 % della superficie totale del frutto; b) fino a concorrenza del 15 %: - deformità in rapporto alla varietà, - buccia eccessivamente rugosa, - buccia eccessivamente grossa, - macchie verdi o verdastre, - una o più lesioni cicatrizzate, profonde ma non estese, - una o più lesioni superficiali dovute alla grandine, - alterazioni della buccia dovute a malattia o ad attacchi parassitari, - leggermente sporche; c) fino a concorrenza dell'8 %: - buccia gonfia, distaccata dagli spicchi e deformata, - buccia marmorizzata per ultra maturazione, - frutta molli, avvizzite, - una o più lesioni profonde dovute alla grandine, - lesioni superficiali, non cicatrizzate, della buccia. In nessun caso il cumulo delle tre serie di tolleranza dovrà superare il 20 %. Indipendentemente dalle tolleranze suindicate, le frutta possono essere prive del calice. Per quanto concerne le tolleranze di calibro, le disposizioni di cui al punto IV B i) delle norme comuni si applicano alle frutta classificate nella categoria «III». IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE A. Omogeneità Ogni imballaggio, vagone o compartimento di vagone deve contenere solo frutta della stessa varietà. È severamente vietata la frode di presentazione, cioè la parte posta in evidenza deve corrispondere, specie per quanto concerne il calibro, la qualità e la forma, alla composizione media della merce. B. Condizionamento Le disposizioni di cui al punto V B delle norme comuni si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III». INDICAZIONI ESTERNE Le disposizioni del punto VI delle norme comuni si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III». ALLEGATO VI Categoria «III» uve da tavola Questa categoria comprende i prodotti di qualità mercantile che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche definite più sotto. CARATTERISTICHE QUALITATIVE Le uve da tavola classificate nella categoria «III» devono essere conformi alle caratteristiche minime di cui al punto II B delle norme comuni. Gli acini devono essere sufficientemente consistenti, o, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina, ma possono presentare i seguenti difetti: - un leggero difetto di forma, - un difetto di colorazione, - delle leggere bruciature che interessino solo l'epidermide. I grappoli possono presentare alcuni acini anormalmente sviluppati. Sono ammessi nella categoria «III» i grappoli «radi», vale a dire che presentano acini anormalmente distribuiti sul graspo, nonché i grappoli con acini troppo serrati. CALIBRAZIONE Il peso unitario dei grappoli classificati nella categoria «III» non deve essere inferiore a 75 gr. TOLLERANZE Ogni imballaggio può contenere al massimo: - il 15 %, espresso in peso, del prodotto non rispondente alle caratteristiche della categoria, ma adatto al consumo, - il 15 %, espresso in peso, di grappoli di peso inferiore a 75 gr. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE A. Omogeneità Ciascun imballaggio deve contenere solo prodotti della stessa origine e della stessa varietà. È rigorosamente vietata la frode di presentazione, cioè la parte posta in evidenza, specie per quanto riguarda il calibro, la qualità e la forma, deve corrispondere alla composizione media della merce. B. Condizionamento Le disposizioni di cui al punto V B delle norme comuni si applicano anche alle uve da tavola classificate nella categoria «III». INDICAZIONI ESTERNE Le disposizioni del punto VI delle norme comuni si applicano anche alle frutta classificate nella categoria «III».