Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(04) */
Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2320 - 2326
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0135
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0154
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0196
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0196
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0153
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (66/403/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo (1), Visto il parere del Comitato economico e sociale, Considerando che la produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea; Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di patate dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di tuberi-seme adeguati ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei tuberi-seme di patate a tuberi-seme di alta qualità ; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà stabili ed omogenee di patate, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le ultilizzazioni perseguite; Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di patate nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione, avuto riguardo, in particolare, al loro stato sanitario; Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere tuberi-seme di queste stesse varietà; Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà e lo stato, sanitario mediante un controllo ufficiale; Considerando che, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa, sono state elaborate raccomandazioni riguardanti la normalizzazione della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate che formano oggetto di scambi internazionali ; che queste raccomandazioni si riferiscono in particolare allo stato sanitario della discendenza ; che esse possono pertanto costituire una delle basi di un sistema di certificazione unificato nella Comunità; Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali; Considerando che, per regola generale, i tuberi-seme di patate devono poter essere commercializzati solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano stati ufficialmente esaminati e certificati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati ; che la scelta dei termini tecnici «tuberi-seme di base» e «tuberi-seme certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente; Considerando che occorre escludere i tuberi-seme di patate non commercializzati dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica ; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporli a particolari prescrizioni; Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie ai tuberi-seme per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione in paesi terzi; Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico e lo stato sanitario, la qualità esteriore dei tuberi-seme di patate nella Comunità, devono essere previste tolleranze per quanto riguarda le impurità, taluni difetti e malattie dei tuberi-seme di patate; Considerando che, per garantire l'individualità dei tuberi-seme, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno ; che, a questo scopo, (1)GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1770/64. le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione; Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità dei tuberi-seme, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate; Considerando che i tuberi-seme rispondenti a tali condizioni non devono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previsti dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze quanto alla presenza di malattie, organismi nocivi o vettori dei medesimi: Considerando che occorre che, in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione dei tuberi-seme a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione; Considerando che occorre prevedere che i tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie dei tuberi-seme ufficialmente certificati nella Comunità e conformi alle norme comunitarie; Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di tuberi-seme certificati delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente tuberi-seme soggetti a requisiti ridotti; Considerando che, al fine di garantire che i tuberi-seme di patate certificati negli Stati membri rispondano alle condizioni previste, e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra questi tuberi-seme e quelli provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori dei tuberi-seme certificati delle diverse categorie ; che gli Stati membri devono essere autorizzati a vietare, per tutte le varietà o talune di esse, la commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri, quando gli esami comparativi compiuti nel corso di più annate non abbiano dato risultati soddisfacenti; Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione ; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva riguarda i tuberi-seme di patate commercializzati all'interno della Comunità. Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva s'intende per: A. Tuberi-seme di base : i tuberi di patate a) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario, b) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati, c) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme di base, e d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate. B. Tuberi-seme certificati : i tuberi di patate a) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati di una data varietà, b) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate, c) conformi alle condizioni minime degli allegati I e II per i tuberi-seme certificati, e d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni minime summenzionate. C. Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono adottate a) da autorità di uno Stato, o b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento, a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di detta disposizione. Articolo 3 1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di patate soltanto se siano stati ufficialmente certificati come «tuberi-seme di base» o «tuberi-seme certificati» e rispondano alle condizioni minime degli allegati I e II. Essi prevedono che i tuberi-seme che durante la commercializzazione non rispondano alle condizioni minime dell'allegato II, possano essere sottoposti a cernita. I tuberi-seme non eliminati sono sottoposti a un nuovo esame ufficiale. 2. Gli Stati membri possono: A. suddividere le categorie di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 2 in classi rispondenti a condizioni differenziate, B. prevedere deroghe al paragrafo 1, prima frase: a) per tuberi-seme di selezione di generazioni precedenti ai tuberi-seme di base, b) per prove sperimentali o a scopi scientifici, c) per lavori di selezione. Articolo 4 Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce alle condizioni minime degli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione. Articolo 5 1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di patate ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio ; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere tra di loro le varietà. 2. Le varietà ammesse sono ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro. 3. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne dà comunicazione agli altri Stati membri. Articolo 6 Gli Stati membri prescrivono che non possono essere commercializzati tuberi-seme di patate trattati con sostanze inibenti la germogliazione. Articolo 7 1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberi-seme di patate possono essere commercializzati soltanto se hanno almeno un calibro tale da non attraversare una maglia quadra di 28 mm di lato ; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della larghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi che non passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, le misure dei lati delle due maglie quadre usate per la calibratura di una partita devono essere divisibili per 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita dev'essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di lato. 2. Una partita non deve contenere più del 3 % in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 % in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato. 3. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i tuberi-seme di patate della produzione nazionale, limitare in modo più rigoroso lo scarto fra i calibri minimo e massimo dei tuberi di una partita. Articolo 8 1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati tuberi-seme di base e tuberi-seme certificati soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi non usati, che devono essere chiusi e muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. 2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno. Articolo 9 1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo. 2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata. Articolo 10 1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato III in una delle lingue ufficiali della Comunità ; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura ; il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base, azzurro per i tuberi-seme certificati ; negli scambi fra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale; b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazione di cui all'allegato III per l'etichetta stessa. 2. Gli Stati membri possono: a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale; b) ammettere che le indicazioni prescritte per l'etichetta siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio in sostituzione dell'attesto ufficiale previsto nel paragrafo 1, lettera b); c) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi. Articolo 11 Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati, di produzione nazionale o importati, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore. Articolo 12 Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso. Articolo 13 1. Gli Stati membri vigilano affinché i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati, che siano stati ufficialmente certificati e l'imballaggio dei quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura. 2. La Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 19, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, l'adozione di disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato I contro virus determinati che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente nocivi alle colture nelle regioni medesime. In caso di minaccia imminente d'introduzione o di propagazione di tali virus, le disposizioni possono essere adottate dallo Stato membro interessato sin dal deposito della domanda, fino alla definitiva presa di posizione della Commissione al riguardo. 3. Gli Stati membri possono limitare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate ai tuberi-seme delle varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1º gennaio 1970 ; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali. Articolo 14 1. Gli Stati membri possono vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolti in un altro Stato membro, quando la discendenza di campioni ufficialmente prelevati da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati raccolti in quello Stato membro e coltivati in uno o più campi comparativi comunitari, si sia sensibilmente scostata, nel corso di tre annate successive, dalle condizioni minime di cui al punto 1, lettere c), punto 2, lettera c) e punti 3 e 4 dell'allegato I. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 sono revocate non appena sia accertato con sufficiente sicurezza che i tuberi-seme di base e i tuberi-seme certificati raccolti nello Stato membro in questione soddisferanno in futuro alle condizioni minime del paragrafo 1. 3. Prima di adottare le misure previste nel paragrafo 1, viene richiesto il parere motivato del Comitato di cui all'articolo 19. Lo stesso parere viene richiesto quando uno Stato membro rifiuti di revocare una misura adottata in applicazione del paragrafo 1, sebbene la revoca appaia imporsi ai sensi del paragrafo 2. 4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 19, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi possono essere inclusi negli esami comparativi. Articolo 15 1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata se tuberi-seme di patate raccolti in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti ai tuberi-seme di base o ai tuberi-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1º luglio 1969. Articolo 16 1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o di tuberi-seme certificati, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 19, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, tuberi-seme di patate di una categoria soggetta a requisiti ridotti. 2. Per questa categoria, il colore dell'etichetta ufficiale è giallo scuro. L'etichetta indica sempre che si tratta di tuberi-seme di patate di una categoria soggetta e requisiti ridotti. Articolo 17 La presente direttiva non si applica ai tuberi-seme di patate per i quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi. Articolo 18 Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché i tuberi-seme di patate soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva. Articolo 19 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su inziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti. 4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese. (1)Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta. Articolo 20 Con riserva delle tolleranze previste negli allegati I e II circa la presenza di malattie, di organismi nocivi o di loro vettori, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale. Articolo 21 Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e non oltre il 1º luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 22 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966. Per il Consiglio Il Presidente P. WERNER ALLEGATO I Condizioni minime alle quali devono soddisfare i tuberi-seme di patate 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non dev'essere superiore a 2; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,1; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev'essere superiore a 4. 2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di varietà estranee non dev'essere superiore a 0,2; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1 c), 2 c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. ALLEGATO II Condizioni minime di qualità dei lotti dei tuberi-seme di patate Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate: >PIC FILE= "T9000227"> >PIC FILE= "T9000228"> ALLEGATO III Etichetta A. Indicazioni prescritte 1. «Tuberi-seme di patate certificati secondo le prescrizioni della Comunità Economica Europea» 2. Servizio di certificazione e Stato membro 3. Numero d'identificazione del produttore o numero di riferimento del lotto 4. Varietà 5. Paesi di produzione 6. Categoria e classe eventuale 7. Calibro 8. Peso netto dichiarato 9. Annata di raccolta B. Dimensioni minime 110 mm X 67 mm