Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE
Gazzetta ufficiale n. 109 del 23/06/1965 pag. 1859 - 1865
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0113
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0113
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0070
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0184
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0147
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0147
REGOLAMENTO N. 79/65/CEE DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditti e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo (1), Considerando che per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario disporre d'informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie che richiedono una particolare attenzione al livello della Comunità; Considerando che le contabilità delle aziende agricole costituiscono la fonte fondamentale dei dati indispensabili per costatare i redditi nelle aziende agricole e per analizzare il loro funzionamento economico; Considerando che i dati da raccogliere debbono provenire da aziende agricole appositamente e opportunamente scelte secondo norme comuni e poggiare su fatti controllabili; che tali dati debbono iscriversi nel contesto tecnico, economico e sociale dell'azienda agricola, corrispondere ad aziende singole, essere disponibili il piú rapidamente possibile, rispondere a definizioni identiche, essere presentate secondo uno schema comune, essere utilizzabili in ogni momento ed in ogni particolare dalla Commissione; Considerando che gli obiettivi di cui trattasi possono essere conseguiti solo mediante una rete comunitaria d'informazione contabile agricola che si valga degli uffici contabili agricoli in ciascuno Stato membro, e che, riscuotendo la fiducia degli interessati, poggi sulla loro partecipazione volontaria; Considerando che la complessità dei compiti materiali inerenti all'istituzione di una rete comunitaria d'informazione contabile agricola, sia a livello della Comunità, sia a livello degli Stati membri, richiede una instaurazione graduale delle contabilità che implica per i primi anni una limitazione del campo d'osservazione; Considerando che la scelta delle aziende agricole, nonché l'esame critico e la valutazione dei dati raccolti, richiedono il riferimento a dati provenienti da altre fonti d'informazione; Considerando che è necessario fornire agli agricoltori l'assicurazione che i dati contabili della loro azienda ed ogni altra informazione individuale, ottenuti in base al presente regolamento, non saranno utilizzati a scopi fiscali né divulgati dalle persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola; Considerando che, per assicurarsi dell'obiettività e del carattere funzionale delle informazioni raccolte, la Commissione deve essere in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sul modo secondo il quale gli organi incaricati della selezione delle aziende agricole e gli uffici contabili partecipanti alla rete comunitaria d'informazione contabile agricola adempiono ai loro compiti e, qualora essa ritenga ciò necessario, di inviare sul posto degli esperti con il concorso degli organi nazionali competenti; Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato comunitario; Considerando che, dopo qualche anno di funzionamento della rete comunitaria d'informazione contabile agricola, la Commissione sarà in grado di presentare una relazione sull'esperienza acquisita e di proporre all'occorrenza degli emendamenti al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola della Comunità Economica Europea Articolo 1 1. Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominata «rete d'informazione». 2. È scopo della rete d'informazione raccogliere i dati contabili necessari in particolare: a) alla costatazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d'osservazione definito all'articolo 4. b) all'analisi del funzionamento economico di aziende agricole. 3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono in particolare come base per la stesura, da parte della Commissione, di una relazione sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli della Comunità, presentata annualmente al Consiglio. Articolo 2 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per: a) capo azienda: la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda agricola; b) classe di aziende: un insieme di aziende agricole che presentano le stesse caratteristiche per quanto riguarda i criteri elencati all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a); c) azienda contabile: qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d'informazione; d) circoscrizione: territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini delle scelta delle aziende contabili; l'elenco delle circoscrizioni figura in allegato; e) dati contabili: qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l'esercizio contabile. CAPITOLO II Costatazione dei redditi nelle aziende agricole Articolo 3 Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini della costatazione annua dei redditi nelle aziende agricole. Articolo 4 1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), comprende le aziende agricole che: - per quanto riguarda l'organizzazione dell'azienda, sono indirizzate alla vendita, - costituiscono la base dell'attività principale del capo azienda. 2. a) Nel corso dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento sono prese in considerazione, tra le aziende agricole che rientrano nel campo d'osservazione definito al paragrafo 1, quelle la cui superficie è di almeno cinque ettari. Questa limitazione di superfici non si applica tuttavia alle aziende agricole nelle quali la produzione finale è costituita per piú della metà da una o piú delle produzioni seguenti: produzioni vitivinicole, frutticole, orticole od olivicole. Per questo periodo il numero delle aziende contabili è fissato a diecimila. b) Prima del termine di questo periodo il Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, determina l'aumento del numero delle aziende contabili per gli anni successivi, nonché il calendario secondo il quale sono gradualmente prese in considerazione le aziende agricole del campo d'osservazione non considerate nel corso dei primi tre anni. 3. Nell'ambito delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, sono da considerare aziende contabili le aziende agricole che rispondono alle seguenti condizioni: a) siano caratteristiche nella loro circoscrizione per quanto riguarda: - l'orientamento tecnico-economico di gestione; - la superficie; - la manodopera (effettivi e densità); - il sistema di conduzione; b) siano gestite da agricoltori disposti e idonei a tenere una contabilità d'azienda, e che siano d'accordo affinché i dati contabili della loro azienda vengano comunicati alla Commissione; c) si presentino in condizioni di produzione e di ubicazione, rispetto ai mercati, considerate come normali per la circoscrizione. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e, in particolare, il numero delle aziende contabili per circoscrizione, sono stabiliti conformemente alla procedura prevista all'articolo 19. Articolo 5 1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e per ciascuna delle sue circoscrizioni, ogni Stato membro istituisce un comitato in appresso denominato «Comitato regionale». 2. Il Comitato regionale è composto di 12 membri al massimo, che rappresentano: - l'amministrazione, - le aziende agricole, - gli uffici contabili agricoli, - e, quando essi esistano nella circoscrizione e risulti necessaria la loro cooperazione, gli ambienti, servizi ed organismi delle scienze economiche agricole, dell'insegnamento, della divulgazione o gestione agricola, delle statistiche agricole e del credito agricolo. 3. Il presidente del Comitato regionale è nominato dallo Stato membro fra i membri di tale Comitato. Il Comitato regionale prende le proprie decisioni all'unanimità; qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, le decisioni sono prese da un'autorità designata dallo Stato membro. Il Comitato regionale può farsi assistere da esperti. 4. È compito del Comitato regionale: a) determinare le classi di aziende esistenti nella propria circoscrizione e costatare la distribuzione numerica corrispondente delle aziende agricole. A tale effetto si vale in ispecie di dati statistici disponibili; b) determinare il numero delle aziende contabili per ciascuna classe di aziende, tenuto conto della distribuzione menzionata sub a), del numero delle aziende contabili stabilito per la circoscrizione secondo l'articolo 4, paragrafo 4, e della rappresentatività necessaria per classe; c) selezionare le aziende contabili, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, nonché delle decisioni menzionate alle lettere a) e b); d) elaborare l'elenco delle aziende contabili, citando per ciascuno di esse: - gli elementi atti a motivare la sua selezione e la sua appartenenza ad una classe di aziende; - l'ufficio contabile designato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8; e trasmetterlo all'organo di collegamento previsto all'articolo 6. 5. Le modalità d'applicazione concernenti le disposizioni del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 19. Articolo 6 1. Entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro designa un organo di collegamento. 2. È compito dell'organo di collegamento: - informare i Comitati regionali e gli uffici contabili delle modalità di applicazione che li riguardano, al fine di assicurare l'esecuzione uniforme di tali modalità; - redigere e trasmettere alla Commissione gli elenchi degli uffici contabili disposti e idonei a compilare le schede aziendali, conformemente alle clausole dei contratti previsti agli articoli 9 e 14; - trasmettere alla Commissione gli elenchi delle aziende contabili messi a punto dai Comitati regionali conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dopo aver verificato che sono stati convenientemente redatti; - riunire le schede aziendali che gli sono trasmesse dagli uffici contabili e controllare se siano state convenientemente compilate; - inviare le schede aziendali convenientemente compilate alla Commissione; - trasmettere ai Comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d'informazioni di cui all'articolo 16, ed alla Commissione le relative risposte. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 7 1. Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima. 2. La scheda aziendale contiene i dati contabili atti a consentire: - di caratterizzare l'azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione; - di valutare il reddito sotto i suoi vari aspetti nella azienda contabile; - di procedere a prove di veridicità del suo contenuto. 3. La natura dei dati contabili che devono contenere le schede aziendali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si riferiscono, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 8 L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda della sua azienda, conformemente alle clausole del contratto previsto all'articolo 9. Articolo 9 1. Un contratto è concluso annualmente sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, contro una retribuzione forfettaria. 2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19. Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere a questo contratto sono adottate secondo la stessa procedura. 3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa. CAPITOLO III Raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole Articolo 10 Le disposizioni del presente capitolo riguardano la raccolta dei dati contabili ai fini dell'analisi del funzionamento economico di aziende agricole. Articolo 11 Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 19: - l'oggetto delle analisi menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b); - le modalità di selezione delle aziende contabili ed il numero di tali aziende, determinati in funzione degli obiettivi di ciascuna analisi. Articolo 12 1. Ogni azienda contabile scelta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale speciale, individuale e anonima. Tale scheda aziendale contiene i dati contabili indicati nell'articolo 7, paragrafo 2, nonché tutti gli elementi e dettagli complementari di carattere contabile rispondenti alle esigenze particolari di ciascuna analisi. 2. La natura dei dati che devono essere contenuti nelle schede aziendali speciali, la forma della loro presentazione, nonché le definizioni e le istruzioni che vi si rifericono, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19. 3. La scheda aziendale speciale è compilata dall'ufficio contabile prescelto conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. Articolo 13 L'agricoltore la cui azienda è stata selezionata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, secondo trattino, sceglie sull'elenco preparato all'uopo dall'organo di collegamento l'ufficio contabile disposto a compilare la scheda speciale della sua azienda secondo le clausole del contratto previsto all'articolo 14. Articolo 14 1. Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l'organo competente dallo stesso designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13. Con tale contratto gli uffici contabili s'impegnano a compilare le schede aziendali speciali conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, contro una retribuzione forfettaria. 2. Le disposizioni di questo contratto, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19. Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere a questo contratto sono adottate secondo la stessa procedura. 3. Nel caso in cui le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa. CAPITOLO IV Disposizioni generali Articolo 15 1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali ed ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento. 2. Le persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete d'informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale di cui esse siano venute a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni. 3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2. Articolo 16 1. I Comitati regionali e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto lo riguarda, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento. Queste richieste d'informazioni e le relative risposte vengono indirizzate per iscritto tramite l'organo di collegamento. 2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, se tali informazioni non giungono in tempo utile, la Commissione può, con il concorso dell'organo di collegamento, inviare sul posto degli esperti. Articolo 17 È istituito un Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, qui di seguito denominato «Comitato comunitario». Articolo 18 1. Il Comitato comunitario si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato comunitario da cinque funzionari al massimo. Il Comitato comunitario è presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Quando si applichi la procedura prevista all'articolo 19, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto. Articolo 19 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato comunitario è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da prendere. Il Comitato comunitario emette il suo parere circa tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato comunitario si pronuncia a maggioranza di dodici voti. 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato comunitario, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese. Articolo 20 1. Il Comitato comunitario è consultato: a) per la verifica della conformità alle disposizioni dell'articolo 4 della selezione delle aziende contabili, effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5; b) per l'esame critico e la valutazione dei dati contabili forniti dalla rete d'informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti, fra l'altro, dalle contabilità aziendali, dalle statistiche e dai conti economici globali. 2. Il Comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Esso viene tenuto regolarmente al corrente dell'attività della rete d'informazione. Articolo 21 Il presidente convoca le riunioni del Comitato comunitario. Il segretariato del Comitato comunitario è assicurato dalla Commissione. Il Comitato comunitario stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 22 1. Gli stanziamenti corrispondenti alle spese specifiche della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 sono iscritti nel bilancio della Comunità, sezione Commissione. 2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento dei Comitati regionali e degli organi di collegamento non sono iscritte nel bilancio della Comunità. Articolo 23 Entro il 1° gennaio 1970, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione completa sul funzionamento della rete d'informazione, accompagnate all'occorrenza da una proposta destinata ad emendare le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 15 giugno 1965. Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE ALLEGATO Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d) >SPAZIO PER TABELLA> (1) GU n. 157 del 30.10.1963, pag. 2653/63.