31965R0054

Regolamento n. 54/65/CEE della Commissione, del 7 aprile 1965, relativo alla non applicazione di un importo supplementare per le uova polacche

Gazzetta ufficiale n. 059 del 08/04/1965 pag. 0848 - 0848
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0112
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0112
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0061
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0139
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0139


REGOLAMENTO N. 54/65/CEE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1965 relativo alla non applicazione di un importo supplementare per le uova polacche

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 109 della Commissione, relativo alla determinazione dell'importo supplementare a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio (2), ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che, allo scopo di evitare, nel commercio dei prodotti considerati dal regolamento n. 21, perturbazioni dovute ad offerte provenienti da paesi terzi a prezzi inferiori al prezzo limite, i prelievi fissati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 21 del Consiglio ed eventualmente diminuiti a norma dell'articolo 5 dello stesso regolamento, devono essere aumentati in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo d'offerta franco frontiera e il prezzo limite;

Considerando che questo importo supplementare, tuttavia, non si aggiunge al prelievo nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;

Considerando che, con lettera del 28 novembre 1964, il Governo della Repubblica popolare di Polonia si è dichiarato disposto a dare questa garanzia; che esso consentirà l'esportazione di uova in guscio verso la Comunità solo all'Ente statale di esportazione «Animex»; che i problemi relativi a questa dichiarazione di garanzia sono stati discussi dettagliatamente con i rappresentanti della Repubblica popolare di Polonia; che, a seguito di queste discussioni, si può ritenere che la Repubblica popolare di Polonia è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia; che, di conseguenza, non occorre fissare un importo supplementare all'importazione, dalla Repubblica popolare di Polonia, di uova in guscio

originarie di questo paese;

Considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha formulato un parere nel termine fissato dal suo prisidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 21, i prelievi per le importazioni dalla Repubblica popolare di Polonia di uova in guscio di volatili (voce ex 04.05 A della tariffa doganale comune), originarie di questo paese terzo, non sono aumentati di un importo supplementare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.

(2) GU n. 67 del 30. 7. 1962, pag. 1939/62.