Direttiva 65/569/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1965, che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservatici che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. 222 del 28/12/1965 pag. 3263 - 3264
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0084
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0036
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1965 che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana ( 65/569/CEE ) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100 , Vista la proposta della Commissione , Visto il parere del Parlamento Europeo (1) , Visto il parere del Comitato economico e sociale , Considerando che , a norma dell'articolo 5 , lettera b ) , della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa ai conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (2) , gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al trattamento in superficie degli agrumi mediante il difenile l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio ; Considerando che , se gli agrumi trattati mediante le suddette sostanze non potessero più essere commercializzati all'interno della Comunità , l'approvvigionamento di agrumi delle regioni lontane dai luoghi di produzione diverrebbe largamente insufficiente , e verrebbe addirittura interrotto in aleuni periodi dell'anno ; Considerando che non sarà possibile ancora per parecchi mesi portare a termine gli studi sui metodi che consentono di controllare il tasso residuo di tali sostanze negli agrumi venduti al consumatore ; che pertanto , per consentire agli Stati membri di continuare ad applicare le rispettive legislazioni in materia , appare necessario prorogare al 31 dicembre 1966 il termine del 31 dicembre 1965 stabilito all'articolo 5 , lettera b ) , della direttiva del 5 novembre 1963 ; Considerando che è opportuno concedere a ciaseuno Stato membro la facoltà di stabilire che agli agrumi trattati venga apposto un timbro o un'etichetta indicanti il trattamento effettuato , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiégati nelle derrate destinate all'alimentazione umana , viene modificato nel modo seguente : - la data del 31 dicembre 1965 che figura alla lettera b ) è sostituita con quella del 31 dicembre 1966 ; - la lettera b ) è completata con la seguente disposizione : « Tuttavia ciascuno Stato membro può stabilire che gli agrumi sottoposti ad un trattamento in superficie con le sostanze suddette debbano essere oggetto di una timbratura o di un'etichettatura recante l'indicazione del trattamento effettuato . » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addí 23 dicembre 1965 . Per il Consiglio Il Presidente E. COLOMBO (1) GU n. 209 dell'11 . 12 . 1965 , pag. 3139/65 . (2) GU n. 12 del 27 . 1 . 1964 , pag. 161/64 .