Direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati Membri
Gazzetta ufficiale n. 088 del 24/05/1965 pag. 1469 - 1472
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0057
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0064
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 1 pag. 0061
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 1 pag. 0061
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1965 che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri (65/269/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 75, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo (1), Visto il parere del Comitato economico e sociale (2), Considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada, in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; Considerando che occorre eliminare quegli ostacoli all'escuzione dei trasporti internazionali di merci su strada che risultano dalle procedure per il rilascio delle autorizzazioni applicate negli Stati membri; che il modo più idoneo per conseguire questo scopo consiste nell'adozione, da parte di tutti gli Stati membri, di una procedura semplificata che implichi il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti dello Stato di immatricolazione del veicolo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, dal 1° gennaio 1966, le autorizzazioni richieste per i trasporti internazionali di merci su strada, in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, siano rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo mediante il quale deve essere effettuato il trasporto. Articolo 2 Le autorizzazioni devono essere conformi a uno dei due moduli riportati nell'allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva. Articolo 3 1. Le autorizzazioni sono redatte al norme di un vettore. Non sono trasferibili a terzi. 2. Ogni autorizzazione può essere utillizzata per un solo veicolo alla volta. Deve accompagnare quest'ultimo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo. Per veicolo si deve intendere un veicolo isolato o un veicolo articolato o un autotreno. Articolo 4 Qualora un vettore, in occasione di un trasporto soggetto ad autorizzazione, commetta, sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è immatricolato, un'infrazione alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di questo Stato in materia di trasporti, quest'ultimo segnala l'infrazione allo Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato. Gli Stati membri si comunicano reciprocamente tutte le informazioni sulle sanzioni applicate in caso d'infrazione. Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1966 le misure adottate allo scopo di garantire l'applicazione della presente direttiva. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1965. Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE ALLEGATO MODULI DI AUTORIZZAZIONE (Modulo bianco - recto) Testo compilato nelle quattro lingue ufficiali della Comunità Stato che concede l'autorizzazione >SPAZIO PER TABELLA> (Modulo verde - recto) Testo compilato nelle quattro lingue ufficiali della Comunità Stato che concede l'autorizzazione >SPAZIO PER TABELLA> (1) GU n. 109 dell'8. 7. 1964, pag. 1700/64. (2) GU n. 168 del 27. 10. 1964, pag. 2631/64.