Direttiva 64/225/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi
Gazzetta ufficiale n. 056 del 04/04/1964 pag. 0878 - 0883
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0020
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0020
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0131
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0038
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0038
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (64/225/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2 e l'articolo 63 paragrafo 2, Visto il Programma generale per la soppressione alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo IV, lettera A, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo V, lettera C, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo (3), Visto il parere del Comitato economico e sociale (4), Considerando che i Programmi generali prevedono che tutti i rami della riassicurazione debbono senza distinzione essere liberalizzati entro il 1963, tanto per quanto riguarda lo stabilimento che le prestazioni dei servizi; Considerando che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate, ma anche dalle imprese chiamate miste, le quali praticano al tempo stesso l'assicurazione diretta e la riassicurazione e che per conseguenza debbono beneficiare delle misure di applicazione della presente direttiva, per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione; Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, (1)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3)GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 482/63. (4)Vedi pag. 882/64 della presente GU. per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste all'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna autorizzazione speciale, che non sia richiesta dalle società nazionali per l'esercizio di una attività economica, può essere richiesta, affinché esse possano beneficiare di queste disposizioni ; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale esse sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri eliminano, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, le restrizioni elencate nel titolo III di detti Programmi e riguardanti l'accesso alle attività menzionate nell'articolo 2 ed il loro esercizio. Articolo 2 Le disposizioni della presente direttiva si applicano: 1. alle attività non salariate della riassicurazione e della retrocessione comprese nel gruppo ex 630 dell'allegato I del Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento; 2. nei casi particolari in cui le persone fisiche e società di cui all'articolo 1 pratichino al tempo stesso l'assicurazione diretta, da una parte, e la riassicurazione e la retrocessione, dall'altra : per la parte della loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione. Articolo 3 L'articolo 1 riguarda particolarmente le restrizioni che derivano dalle disposizioni seguenti: a) in materia di stabilimento - nella Repubblica federale di Germania: 1º Legge del 6 giugno 1931 (VAG) : articolo 106, paragrafo 2, ultima frase, e articolo 111, paragrafo 2, che conferiscono al Ministro federale degli affari economici rispettivamente la facoltà di imporre discrezionalmente agli stranieri delle condizioni d'accesso a detta attività e di interdirne loro discrezionalmente l'esercizio sul territorio della Repubblica federale; 2º Gewerbeordnung : § 12 della legge del 30 gennaio 1937,§ 292, che esigono da parte delle società estere una previa autorizzazione. - nel regno del Belgio: Decreto reale n. 62 del 16 novembre 1939 e decreto ministeriale del 17 dicembre 1945 che prescrivono il possesso d'una tessera professionale. - nella Repubblica francese: 1º Decreto-legge del 12 novembre 1938 e decreto del 2 febbraio 1939 modificato dalla legge dell'8 ottobre 1940, che prescrivono il possesso d'una carta d'identità di commerciante; 2º Legge del 15 febbraio 1917 modificata e completata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935, articolo 2, comma 2, che esige un'autorizzazione speciale. - nel Granducato del Lussemburgo: Legge del 2 giugno 1962, articoli 19 e 21 (Memoriale A n. 31 del 19 giugno 1962). b) in materia di libera prestazione dei servizi - nella Repubblica francese: Legge del 15 febbraio 1917 modificata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935: 1º articolo primo, comma 2, che conferisce al Ministro delle Finanze la facoltà di compilare un elenco di determinate imprese o che appartengono ad un dato paese, alle quali non potrà essere riassicurato o retrocesso in Francia nessun rischio riguardante una persona, un bene o una responsabilità; 2º articolo primo, ultimo comma, che proibisce di accettare in riassicurazione o in retrocessione dei rischi assicurati dalle imprese di cui al paragrafo 1 suddetto; 3º articolo 2, primo comma, che esige che venga presentata all'accettazione del Ministro delle finanze la persona considerata da questo articolo. - nella Repubblica italiana: Articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto n. 449 del 13 febbraio 1959, che conferisce al Ministro dell'industria e del commercio la facoltà di proibire la cessione dei rischi in riassicurazione ed in retrocessione a determinate imprese estere, che non posseggono una rappresentanza legale nel territorio italiano. Articolo 4 Gli Stati membri prenderanno le opportune disposizioni per conformarsi alla presente direttiva, entro il termine di sei mesi dalla sua notifica, informandone immediatamente la Commissione. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addí 25 febbraio 1964. Per il Consiglio Il Presidente H. FAYAT CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla proposta di direttiva relativa alla riassicurazione e alla retrocessione A. RICHIESTA DI PARERE Nella 79a sessione del 24/25 settembre 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, ai sensi degli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione relativa a una direttiva per l'abolizione, in materia di riassicurazione e di retrocessione, delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Il sig. E. Colombo, presidente del Consiglio, ha inviato la richiesta di parere sul testo che segue al sig.É. Roche, presidente del Comitato economico e sociale con lettera del 10 ottobre 1962. Proposta di direttiva per l'abolizione, in materia di riassicurazione e di retrocessione, delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare gli articoli 54 § 2 e 63 § 2, Visto il Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e particolarmente il Titolo IV, A, Visto il Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, e particolarmente il Titolo V, C, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Comitato economico e sociale, Visto il parere del Parlamento Europeo, Considerando che, in virtù dei programmi generali suddetti, tutti i rami della riassicurazione debbono senza distinzione esser liberalizzati entro il 1963 tanto per quanto riguarda lo stabilimento che le prestazioni di servizi, Considerando che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate ma anche dalle imprese chiamate «miste», le quali, oltre alla riassicurazione, praticano anche l'assicurazione diretta e che per conseguenza debbono beneficiare dell'applicazione della presente direttiva per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione, Considerando che i trasferimenti in esecuzione dei contratti di riassicurazione e di retrocessione sono tradizionalmente classificati fra i trasferimenti di pagamenti, e non nei movimenti di capitali, e che per conseguenza essi debbono essere automaticamente liberalizzati in virtù dell'articolo 106 § 1, al piú tardi simultaneamente all'applicazione della presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri eliminano, a favore delle persone designate al Titolo I dei Programmi generali per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, le restrizioni elencate nel Titolo III dei detti programmi e riguardanti l'accesso alle attività menzionate nell'articolo 2 ed il loro esercizio. Articolo 2 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate della riassicurazione e della retrocessione comprese nel gruppo ex 630 dell'allegato I del Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. 2. Fra le persone oggetto dell'articolo primo sono comprese quelle che esercitano delle attività miste e che beneficiano delle misure adottate in applicazione della presente direttiva per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione. Articolo 3 L'articolo 1 riguarda particolarmente le restrizioni contemplate nelle disposizioni: a) che, in caso di stabilimento per esercitare la riassicurazione a titolo principale od accessorio, consentono di subordinare l'accesso a tale attività a delle condizioni imposte soltanto per le persone menzionate nell'articolo 1, o di proibire discrezionalmente alle suddette persone l'esercizio dell'attività in causa, o anche di esigere da esse soltanto un'autorizzazione - o il previo rilascio di un documento - per l'esercizio della riassicurazione: - nella Repubblica federale di Germania: 1º Legge del 6 giugno 1931 modificata dalla legge del 31 luglio 1951 (VAG) § 106, ultimo comma e § 111, comma 2, che conferiscono al Ministero federale degli affari economici rispettivamente la facoltà d'imporre discrezionalmente delle condizioni d'accesso e la facoltà di proibire discrezionalmente l'esercizio sul territorio della Germania; 2º Gewerbeordnung § 12 e legge del 30 gennaio 1937 § 292 che esigono da parte delle società estere una previa autorizzazione; - nel Regno del Belgio: Decreto reale n. 62 del 16 novembre 1939 e decreto ministeriale del 17 dicembre 1945 che impongono il possesso di una tessera professionale; - nella Repubblica francese: 1º Decreto-legge del 12 novembre 1938 e decreto del 2 febbraio 1939 modificati dalla legge dell'8 ottobre 1940 che impongono il possesso di una carta d'identità di commerciante; 2º Legge del 15 febbraio 1917 modificata e completata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935 : articolo 2, comma 2 che esige un'autorizzazione speciale; - nel Granducato del Lussemburgo: Decreto granducale del 14 agosto 1934 : articolo 6 che impone il rinnovo annuo dell'autorizzazione di commercio. b) che consentono di proibire o d'ostacolare la prestazione dei servizi nei riguardi delle persone di cui all'articolo 1: - nella Repubblica francese: Legge del 15 febbraio 1917 modificata dal decretolegge del 30 ottobre 1935: 1º articolo primo, comma 2, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di compilare un elenco di determinate imprese o che appartengono a un dato paese, le quali non potranno riassicurare o retrocedere in Francia nessun rischio riguardante una persona, un bene o una responsabilità; 2º articolo primo, ultimo comma, che proibisce di accettare in riassicurazione o in retrocessione dei rischi assicurati dalle imprese di cui al n. 1º suddetto; - nella Repubblica italiana: Testo unico approvato dal decreto n. 449 del 13 febbraio 1959 : articolo 73, comma 2, che conferisce al Ministro dell'industria e del commercio la facoltà di proibire la cessione dei rischi in riassicurazione o in retrocessione a determinate imprese estere che non posseggono una rappresentanza legale nel territorio italiano. Gli Stati membri interessati modificano in conseguenza le disposizioni di cui sopra. Articolo 4 Gli Stati membri prenderanno le opportune disposizioni affinché, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della presente direttiva, entrino in vigore le misure necessarie alla sua attuazione, informandone poi immediatamente la Commissione. Articolo 5 La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nella 26a sessione tenuta a Parigi il 30/31 gennaio 1963, il Comitato economico e sociale ha formulato il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «Proposta di direttiva per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di riassicurazione e di retrocessione» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1962, relativa alla «Proposta di direttiva per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di riassicurazione e di retrocessione»; Visti gli articoli 54 § 2 e 63 § 2 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea; Visto il proprio parere in merito al «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento» (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961); Visto il proprio parere in merito al «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi» (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961); Visto quanto dispone l'art. 23 del suo regolamento interno, Visto il parere emesso in data 8 gennaio 1963 dalla Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi (doc. CES 335/62 fin.); Visto il rapporto presentato dal relatore e visto quanto deliberato dall'Assemblea plenaria il 30 gennaio 1963; Considerato che in materia di riassicurazione e di retrocessione vi sono poche restrizioni; Considerato che nel settore delle riassicurazioni internazionali lo stabilimento ha una parte secondaria; Considerato che la direttiva in esame mira ad eliminare le restrizioni legali alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento in materia di riassicurazione e di retrocessione; Considerato che i trasferimenti in esecuzione dei contratti di riassicurazione e di retrocessione sono trasferimenti di pagamenti e non trasferimenti di capitali; EMETTE IL SEGUENTE PARERE: La «Proposta di direttiva per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di riassicurazione e di retrocessione» è approvata, fatte salve le seguenti raccomandazioni e proposte di modifica: 2º Considerando Il Comitato propone di leggerlo come segue: «Considerato che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate, ma anche dalle imprese chiamate «miste», le quali, oltre alla riassicurazione, praticano anche l'assicurazione diretta»; Articolo 1 Il Comitato propone la seguente redazione: «Gli Stati membri eliminano, a favore delle persone fisiche e giuridiche designate al Titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, tutte le restrizioni elencate nel Titolo III dei detti programmi e riguardanti le attività menzionate nell'art. 2». Articolo 3 Il Comitato, ritenendo opportuno far risaltare il carattere esemplificativo e non limitativo dell'art. 3, propone la seguente formulazione: «L'art. 1 riguarda particolarmente restrizioni e disposizioni quali quelle qui di seguito indicate: a) disposizioni che, in caso di stabilimento per esercitare la riassicurazione a titolo principale od accessorio, consentono di subordinare l'accesso a tale attività a delle condizioni particolari imposte soltanto per le persone menzionate nell'art. 1, o di proibire discrezionalmente alle suddette persone l'esercizio dell'attività in causa, o anche di esigere da esse soltanto un'autorizzazione - o il previo rilascio di un documento - per l'esercizio della riassicurazione. A parte le discriminazioni che si rilevano ancora nelle pratiche amministrative, si possono menzionare in particolare: (Enumerazione) b) disposizioni che consentono di proibire o di ostacolare la prestazione dei servizi nei riguardi delle persone di cui all'art. 1. A parte le discriminazioni che si rilevano ancora nelle pratiche amministrative, si possono menzionare in particolare: (Enumerazione) ». Il Comitato propone poi di aggiungere all'enumerazione di cui il paragrafo a), relativo alle disposizioni vigenti nella Repubblica francese, un terzo punto, del seguente tenore: « 3) Decreto legge del 14 giugno 1938, articolo 1, § 2, punto 5, a norma del quale sono escluse dal controllo le sole compagnie di riassicurazione professionali ». Articolo 4 Il Comitato propone di redigere l'art. 4 nel modo seguente: «Gli Stati membri adotteranno gli opportuni provvedimenti per conformare alla presente direttiva entro un termine di 180 giorni dalla notifica le loro disposizioni legislative, amministrative e regolamentari, nonché le loro pratiche amministrative relative alle attività non salariate di riassicurazione e di retrocessione rientranti nella categoria ex 630 dell'allegato I al «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento». Di ciò essi informeranno poi immediatamente la Commissione». Cosí deliberato a Parigi, addí 30 gennaio 1963. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE