31964D0014

CECA Alta Autorità: Décisione n. 14-64 dell'8 luglio 1964, relativa ai documenti commerciali e contabili che le imprese sono tenute ad esibire agli agenti o mandatari dell'Alta Autorità incaricati di missioni di controllo o verifica in materia di prezzi

Gazzetta ufficiale n. 120 del 28/07/1964 pag. 1967 - 1969
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0152
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0162
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0081
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0081


COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO ALTA AUTORITÀ DECISIONI DECISIONE N. 14-64 dell'8 luglio 1964 relativa ai documenti commerciali e contabili che le imprese sono tenute a esibire agli agenti o mandatari dell'Alta Autorità incaricati di missioni di controllo o verifica in materia di prezzi

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli artt. 8, 47, da 60 a 64, 80, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Considerato che: - l'Alta Autorità ha il compito di assicurare l'attuazione degli scopi stabiliti dal Trattato, e in particolare di fare rispettare dalle imprese gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del Trattato e dalle decisioni adottate per la sua applicazione;

- l'adempimento di tale compito, particolarmente in materia di prezzi, comporta l'effettuazione di controlli e verifiche di documenti presso le imprese;

- tali controlli e verifiche possono essere efficaci soltanto a condizione che i fatti e le operazioni, idonei a costituire per l'Alta Autorità le fonti di informazione necessarie, possano essere accertati attraverso documenti commerciali e contabili;

- di conseguenza, le imprese debbono essere in grado di esibire agli agenti o mandatari dell'Alta Autorità documenti commerciali e contabili che forniscano le indicazioni indispensabili per un controllo efficace dell'ottemperanza alle disposizioni in materia di prezzi;

- sulla base di tali controlli e verifiche, gli agenti o mandatari dell'Alta Autorità debbono altresì essere in grado di accertare il valore delle vendite irregolari ai sensi dell'art. 64, nonché, se del caso, il volume d'affari dell'impresa, ai sensi dell'art. 82 del Trattato;

- gli Stati membri hanno emanato disposizioni di legge regolamentari in merito all'obbligo per le imprese di tenere una contabilità regolare, ma tali disposizioni non prevedono sanzioni rispondenti alle esigenze dell'Alta Autorità;

- fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere a disposizione dell'Alta Autorità, per ogni controllo o verifica, tutti i loro libri e documenti contabili e commerciali, in quanto ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti dell'Alta Autorità, in particolare si deve impedire che le imprese possano sottrarsi ad una verifica efficace, sotto il pretesto della mancanza di contabilità o di documentazione commerciale;

- a tale fine è necessario obbligare le imprese, ai sensi dell'art. 47 del Trattato, a tenere una documentazione contabile e commerciale comprendente tutte le scritture giustificative, per essere in grado di metterla a disposizione delle persone incaricate dall'Alta Autorità di missioni di controllo o verifica;

- pertanto, indipendentemente dagli obblighi che derivano alle imprese dalle rispettive legislazioni nazionali in materia di scritture contabili, è necessario che, in una decisione obbligatoria per tutte le imprese, siano precisati alcuni elementi che debbono risultare nella contabilità;

- è altresì necessario che per ciascuna vendita le imprese emettano una fattura, o qualsiasi altro tipo di documento riferentesi alla vendita, che rechi tutte le indicazioni indispensabili per l'esercizio di un controllo efficace;

- è opportuno limitare nel tempo l'obbligo di conservazione delle scritture contabili e commerciali imposto alle imprese, in considerazione dei compiti dell'Alta Autorità che possono richiedere accertamenti in materia di prezzi;

DECIDE:

Articolo 1

Le imprese sono obbligate a tenere e a mettere a disposizione degli agenti o mandatari dell'Alta Autorità, in occasione di controlli o di verifiche in materia di prezzi, una documentazione contabile e commerciale che deve quanto meno comprendere: a) i registri di ordinazione con la relativa corrispondenza, ordinati in modo da consentire il controllo;

b) per tutte le vendite, la copia delle fatture o qualsiasi altra scrittura a carattere contabile dalle quali risultino almeno le indicazioni seguenti: - designazione e indirizzo dell'acquirente;

- natura, qualità, quantità del prodotto venduto;

- data della fattura e della consegna;

- prezzo e qualsiasi altra condizione di vendita praticati;

tutti questi documenti debbono essere ordinati in modo da consentire il controllo delle scritture contabili;

c) un registro delle vendite, o altro documento contabile in cui figurino per ordine cronologico tutte le vendite, con indicazione almeno della data del documento di vendita, della designazione del cliente o del numero della fattura e degli importi da pagare;

d) un libro di cassa, in cui figurino per ordine cronologico tutti gli incassi e i pagamenti effettuati per cassa, con indicazione della data, della designazione dell'acquirente e dell'importo, tenuto in modo da consentire in qualsiasi momento la verifica della situazione di cassa;

e) gli estratti e gli altri documenti relativi ai conti bancari e ai conti correnti postali, separatamente per ciascun istituto di credito e per ordine cronologico, tenuti in modo da consentire in qualsiasi momento la verifica del saldo;

f) le distinte, le ricevute, le note e gli estratti conto relativi ai pagamenti e agli incassi, ordinati in modo da permettere la verifica del libro di cassa di cui al precedente paragrafo d);

g) i conti intestati ai singoli clienti, nei quali siano riportati, con le rispettive date, tutti gli importi dovuti e ricevuti in pagamento dai clienti ; i conti clienti non sono obbligatori purché detti importi siano riportati, con indicazione delle rispettive date, nel registro delle vendite o nel documento di cui al paragrafo c).

Articolo 2

Le imprese debbono essere in grado di presentare agli agenti o mandatari dell'Alta Autorità, incaricati di missioni di controllo o di verifica, i documenti contabili e commerciali relativi all'anno solare in corso e almeno ai cinque anni solari precedenti.

Articolo 3

Le sanzioni previste all'art. 47, comma terzo, del Trattato sono applicabili alle imprese che non adempiono agli obblighi loro derivanti dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 1º novembre 1964.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'8 luglio 1964.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO