Regolamento n. 18/63/CEE del Consiglio del 26 febbraio 1963 relativo alla modifica degli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica
Gazzetta ufficiale n. 035 del 06/03/1963 pag. 0529 - 0530
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0016
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0018
REGOLAMENTO N. 18/63/CEE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1963 relativo alla modifica degli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea del l'Energia Atomica IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212, Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1) e in particolare gli articoli 108 e 109 di detto statuto, Viste le proposte presentate dalla Commissione della Comunità Economica Europea e dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, Visto il parere del Parlamento Europeo, (2) Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata, su proposta delle Commissioni e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, di modificare lo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica; Considerando che è opportuno prorogare il periodo di applicazione degli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo unico Gli articoli 108 e 109 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 108 Per un periodo di quindici mesi a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto, si può provvedere a coprire posti divenuti disponibili o di nuova istituzione, mediante promozione di funzionari che non rispondano alle condizioni fissate dall'articolo 45. Il funzionario può beneficiare di queste disposizioni una sola volta nel suddetto periodo di quindici mesi. (1)Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62. (2)Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 33 del 4 marzo 1963, pag. 448/63. Articolo 109 Sino all'entrata in funzione del comitato del personale, che dovrà aver luogo al più tardi il 1º luglio 1963, le attribuzioni di questo comitato sono svolte dal comitato provvisorio del personale eletto dagli agenti in servizio prima dell'entrata in vigore dello statuto. Le attribuzioni del comitato dello statuto sono svolte durante lo stesso periodo da un comitato provvisorio dello statuto composto di un rappresentante designato dal comitato provvisorio del personale di ciascuna istituzione e di un rappresentante designato da ciascuna istituzione.» Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1962. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1963. Per il Consiglio Il Presidente Eugène SCHAUS