31962D1005(01)

CEE: Decisione del Consiglio relativa a un programma d'azione in materia di politica commerciale comune

Gazzetta ufficiale n. 090 del 05/10/1962 pag. 2353 - 2357
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0239
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0269


DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a un programma d'azione in materia di politica commerciale comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 111, paragrafi 1 e 3,

Viste le decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 4 novembre 1961, n. 71, pagg. 1273-1275),

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che è necessario definire sin d'ora talune procedure per uniformare la politica commerciale degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma d'azione in materia di politica commerciale comune, il cui testo figura in allegato, e, segnatamente, gli obiettivi in esso formulati, nonchè le procedure previste per raggiungerli.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

ALLEGATO PROGRAMMA D'AZIONE IN MATERIA DI POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Uniformazione dei regimi d'importazione e di esportazione degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi

A. Uniformazione dei regimi d'importazione

Per quanto riguarda i regimi d'importazione dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi:

1º L'uniformazione degli elenchi di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi, da effettuarsi al livello più elevato possibile (articolo 111, paragrafo 5);

2º L'uniformazione della politica in materia di contingenti (articolo 111, paragrafo 1, e articolo 113);

3º L'uniformazione delle misure di difesa commerciale propriamente dette (dazi antidumping ; dazi compensativi) (articolo 111, paragrago 1 e articolo 113);

1º Uniformazione degli elenchi di liberalizzazione nei confronti dei paesi membri del GATT o dei paesi terzi le cui regolamentazioni del commercio estero si ispirano ai principi del GATT

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L'obiettivo è la liberalizzazione totale delle importazioni originarie dei paesi membri del GATT secondo le norme di questo accordo. Tale liberalizzazione potrà essere estesa ai paesi terzi le cui regolamentazioni del commercio estero si ispirano ai principi del GATT.

PROCEDURA DA SEGUIRE

Durante il periodo transitorio l'uniformazione, per zone geografiche e per prodotti, degli elenchi nazionali attualmente in vigore dovrà attuarsi al livello più elevato possibile (articolo 111, paragrafo 5).

Il Consiglio, dopo aver costatato il raggiungimento di una sufficiente uniformazione, deciderà, su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 111, paragrafi 1 e 3, l'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione. Per quanto riguarda le ulteriori modifiche di tale elenco, saranno applicate le procedure previste dal Trattato di Roma per la politica commerciale comune.

L'uniformazione sul piano geografico si effettuerà secondo le modalità seguenti, ferme restando le decisioni prese dal GATT:

a) abolizione della discriminazione tra il regime applicato ai paesi membri dell'ex O.E.C.E. e quello applicato ai paesi dell'area del dollaro, se ed in quanto tale discriminazione sussista ancora in alcuni Stati membri;

b) estensione agli altri paesi membri del GATT dell'elenco unificato applicabile ai paesi membri dell'ex O.E.C.E. e ai paesi dell'area del dollaro, previa soluzione del problema posto dall'importazione di taluni «prodotti sensibili» originari di paesi a costi di produzione anormalmente bassi.

L'uniformazione per prodotti si effettuerà secondo le modalità seguenti:

a) per i prodotti industriali : estensione a tutti i paesi membri del GATT della liberalizzazione intervenuta tra gli Stati membri in applicazione della decisione dei Rappresentanti degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio il 12 maggio 1960 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 12 settembre 1960, n. 58, pagg. 1217-1219), ad eccezione, per il momento, dei «prodotti sensibili» di cui alla precedente lettera b);

b) per i prodotti agricoli : liberalizzazione in funzione dell'instaurazione della politica agricola comune e secondo le modalità che questa comporta.

L'elaborazione dell'elenco comune si effettuerà come segue:

- raffronto degli elenchi di liberalizzazione in vigore negli Stati membri nei confronti dei paesi membri del GATT e dei paesi terzi le cui regolamentazioni del commercio estero si ispirano ai principi del GATT;

- analisi dei motivi addotti da ogni Stato membro a sostegno del contingentamento.

Questi lavori saranno effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.

In primo luogo sarà esaminato il caso dei prodotti già liberalizzati in tre delle quattro aree doganali della C.E.E.

In tali lavori sarà tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 111, paragrafo 5 e delle procedure in esso previste.

2º Uniformazione della politica del contingentamento nei confronti dei paesi non membri del GATT, le cui regolamentazioni del commercio estero non si ispirano ai principi di questa organizzazione.

Per quanto riguarda i paesi non membri del GATT le cui regolamentazioni del commercio estero non si ispirano ai principi di detta organizzazione, e nei confronti dei quali non è possibile attuare una liberalizzazione generalizzata delle importazioni, saranno gradualmente uniformati i regimi dei contingenti (articolo 111, paragrafo 1 e articolo 113).

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L'obiettivo da raggiungere durante il periodo transitorio è la graduale applicazione di regolamenti commerciali basati su principi uniformi.

Entro la fine del periodo transitorio, a tutti i prodotti provenienti da detti paesi si applicheranno regole comuni per l'importazione ; in particolare, i contingenti nazionali saranno sostituiti, secondo le procedure previste dall'articolo 113, da contingenti negoziati o fissati su proposta della Commissione.

PROCEDURA DA SEGUIRE

Durante il periodo transitorio, la procedura d'uniformazione dovrebbe consentire in primo luogo di pervenire all'armonizzazione delle disposizioni di base contenute negli accordi bilaterali (compresi gli accordi di compensazione) e all'armonizzazione della struttura degli elenchi dei contingenti contenuti in tali accordi, nonchè delle misure di liberalizzazione applicate da taluni Stati membri, al fine di facilitare la successiva conclusione di accordi comunitari.

La procedura di consultazione sui negoziati degli Stati membri prevista dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 4 novembre 1961, n. 71, pagg. 1273 e 1274), costituisce il primo passo verso il graduale coordinamento delle politiche nazionali nei confronti dei paesi in questione.

I lavori da svolgere per agevolare l'armonizzazione sono i seguenti: -

fare l'inventario dei contingenti e dei metodi applicati da ogni Stato membro nei confronti dei paesi terzi;

- raffrontare gli elenchi dei contingenti contenuti negli accordi bilaterali, al fine di adottare, per i prodotti indicati in tali elenchi, una terminologia per quanto possibile uniforme.

- fare l'inventario dei prodotti liberalizzati in modo autonomo in taluni Stati membri o per i quali, in altri Stati membri, è applicato un regime di rilascio automatico delle licenze ed esaminare le possibilità che esistono in ciascuno Stato membro di elaborare un elenco comune di liberalizzazione.

- esaminare le considerazioni economiche, finanziarie e di altra natura che hanno presieduto sul piano nazionale all'elaborazione degli elenchi dei contingenti e definire le linee direttrici di un'armonizzazione della struttura degli scambi al fine di giungere all'elaborazione di una politica comune per tutti i prodotti che sono oggetto del commercio con tali paesi;

- fissare i contingenti nazionali dopo consultazione secondo una procedura che deve essere decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 111.

3º Uniformazione delle misure di difesa commerciale

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

Dopo lo spirare del periodo transitorio la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi, per quanto concerne le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni (articolo 113).

L'armonizzazione di tali misure deve essere progressivamente realizzata durante il periodo transitorio, a norma dell'articolo 111, paragrafo 1.

PROCEDURA DA SEGUIRE

Questa armonizzazione si effettuerà su due piani:

a) creazione negli Stati membri degli strumenti legislativi o regolamentari che, fondandosi su principi uniformi, consentiranno di pervenire a detta armonizzazione;

b) coordinamento dei provvedimenti che saranno adottati in conformità delle legislazioni nazionali:

- in tutti i casi avrà luogo una consultazione secondo la procedura della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961;

- saranno applicate misure comunitarie a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio su proposta della Commissione.

B. L'uniformazione dei regimi di esportazione

Dopo il periodo transitorio, anche la politica d'esportazione dovrà essere fondata su principi uniformi (articolo 113).

Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri dovranno, in particolare, armonizzare progressivamente i regimi di aiuti concessi alle esportazioni verso i paesi terzi (articolo 112), nonchè le misure di restrizione all'esportazione in vigore nei confronti di tali paesi.

1º L'armonizzazione dei regimi di aiuti concessi alle esportazioni verso i paesi terzi

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L'obiettivo è l'armonizzazione dei regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni verso i paesi terzi. Questa armonizzazione deve rispettare i tre principi seguenti:

a) gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali e segnatamente del GATT, rimangono applicabili (articolo 112, paragrafo 1);

b) l'armonizzazione dei sistemi di aiuti all'esportazione verso i paesi terzi deve essere effettuata nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità (articolo 112, paragrafo 1);

c) i ristorni di dazi doganali e di imposizioni indirette concessi all'atto dell'esportazione verso un paese terzo non sono compresi nel «regime di aiuti» nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati (articolo 112, paragrafo 2).

PROCEDURA DA SEGUIRE

Durante il periodo transitorio, saranno eseguiti i seguenti lavori:

a) la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri fa l'inventario dei regimi di aiuti all'esportazione in vigore negli Stati membri.

b) sulla base di tale inventario si procederà, conformemente all'articolo 112, all'armonizzazione di tutte le misure di aiuti - diretti o indiretti - concessi dagli Stati membri alle esportazioni verso i paesi terzi. A tale scopo saranno esaminate le considerazioni economiche e di altra natura che hanno presieduto, sul piano nazionale, all'istituzione degli aiuti e saranno definite le linee direttrici per l'armonizzazione della struttura e delle modalità d'applicazione di detti aiuti.

A tale armonizzazione sarà dato l'orientamento ritenuto più opportuno, tenendo conto della congiuntura e delle esigenze del commercio estero della C.E.E., nonchè della politica seguita dai paesi terzi.

In questi lavori, sarà tenuto conto, particolarmente, del fatto che per alcuni prodotti agricoli le restituzioni all'esportazione costituiscono uno degli elementi della politica agricola comune.

2. Graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali (articolo 110) nell'ambito di una politica uniformata delle esportazioni (articolo 113)

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L'abolizione fra gli Stati membri delle restrizioni all'esportazione effettuata alla fine della prima tappa (articolo 34) richiede l'uniformazione simultanea dei regimi di esportazione degli Stati membri verso i paesi terzi onde evitare le deviazioni di traffico che potrebbero verificarsi in mancanza di una regolamentazione comune.

L'obiettivo è l'uniformazione al livello più elevato possibile delle misure di liberalizzazione all'esportazione verso i paesi terzi (articoli 110, 111 e 113).

PROCEDURA DA SEGUIRE

I regimi d'esportazione saranno uniformati secondo i principi seguenti:

a) Estendere la liberalizzazione a tutti i paesi terzi, salvo per i prodotti (oltre a quelli a cui si riferiscono gli articoli 36 e 223) per i quali potrebbero sorgere effettive difficoltà nell'ambito della Comunità;

b) instaurare per tali prodotti una politica d'esportazione uniformata, basata:

- sia su restrizioni volontarie;

- sia sull'impegno di non riesportare verso i paesi terzi le merci che uno Stato membro ha importato da un altro Stato membro;

- sia sull'instaurazione di contingenti armonizzati o di un contingente comunitario all'esportazione verso i paesi terzi.

Le misure illustrate alle lettere a) e b) di cui sopra, saranno oggetto di raccomandazioni della Commissione a norma dell'articolo 115, paragrafo 1 e di decisioni del Consiglio, da prendere su proposta della Commissione a norma degli articoli 111 e 113.

La procedura di consultazione, instaurata dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, si applica ad ogni misura che modifichi il regime di esportazione verso paesi terzi, attualmente in vigore in uno degli Stati membri.

C. Espansione commerciale sui mercati esteri

Il programma d'azione, oggetto delle sezioni precedenti, riguarda l'uniformazione delle politiche d'importazione o di esportazione propriamente dette. Tale programma deve essere completato per quanto riguarda l'espansione commerciale e lo sviluppo delle vendite dei paesi della Comunità nei paesi terzi. Gli sforzi intrapresi in questo campo su un piano nazionale, dovranno essere progressivamente armonizzati. A tal fine, sarebbe particolarmente opportuno:

- sviluppare la collaborazione dei Consiglieri commerciali;

- favorire la cooperazione tra gli organismi statali o parastatali specializzati in materia di commercio estero;

- esaminare in quali condizioni potrebbero essere incoraggiate iniziative intracomunitarie.

La Commissione è invitata a presentare al Consiglio proposte in tal senso.

D. Disposizioni relative ai prodotti agricoli

Il coordinamento e l'armonizzazione dei regimi d'importazione e di esportazione, ivi comprese le misure di protezione commerciale relative ai prodotti agricoli,

restando inteso che il coordinamento, l'armonizzazione e le misure suddette si inseriranno nell'ambito della politica commerciale comune prevista dagli articoli 110-115

- non sono contemplati dal presente programma d'azione se ed in quanto soluzioni e procedure speciali siano adottate nell'ambito della politica agricola comune in corso d'elaborazione.