31961D1104(02)

Decisione del Consiglio relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. 071 del 04/11/1961 pag. 1274 - 1275
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0080
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0086
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0009


DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare gli articoli 111, 113 e 234,

Su proposta della Commissione;

Considerando che gli Stati membri della Comunità debbono procedere, durante il periodo transitorio, al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che alla fine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie per l'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero;

Considerando che per l'uniformazione dei rapporti commerciali degli Stati membri con i paesi terzi, appare necessario stabilire la durata degli accordi relativi alle relazioni commerciali;

Considerando che per le medesime ragioni è opportuno esaminare i trattati di commercio e di navigazione conclusi dagli Stati membri per evitare che essi ostacolino l'instaurazione della politica commerciale comune prevista dal Trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La durata degli accordi relativi alle relazioni commerciali che saranno stipulati tra gli Stati membri e i paesi terzi non può superare la durata del periodo transitorio di applicazione del Trattato. Le difficoltà di ordine pratico segnalate da uno Stato membro potranno essere risolte mediante decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 2

Nel limite stabilito all'articolo 1 gli accordi che non contengono nè la clausola C.E.E., nè una clausola risolutiva annuale, non potranno avere validità superiore ad un anno.

Il Consiglio su proposta della Commissione, potrà autorizzare delle eccezioni. In tal caso gli elenchi dei contingenti allegati a questi accordi potranno essere sottoposti ad una clausola di revisione annuale.

Articolo 3

Al più presto possibile e comunque entro il 1º gennaio 1966, la Commissione esaminerà con gli Stati membri tutti gli accordi relativi alle relazioni commerciali in vigore, nonchè i trattati di commercio e di navigazione conclusi dagli Stati membri, per evitare che essi creino ostacoli all'instaurazione della politica commerciale comune prevista dal Trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, attueranno la sincronizzazione delle scadenze degli accordi commerciali bilaterali con i paesi terzi. La Commissione notificherà i risultati ottenuti al Consiglio.

Articolo 5

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 9 ottobre 1961.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MÜLLER-ARMACK