31959R0005

Regolamento n. 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato

Gazzetta ufficiale n. 007 del 09/02/1959 pag. 0185 - 0185
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0014


REGOLAMENTO Nº 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLA ENERGIA ATOMICA,

viste le disposizioni del Trattato e segnatamente degli articoli 1 e 92, secondo comma;

vista la proposta della Commissione;

considerando che i reattori nucleari sono contemplati nell'elenco A 2, allegato IV del Trattato, mentre le parti e i pezzi per reattori nucleari sono contemplati nell'elenco B;

considerando che il fatto di attribuire regimi doganali diversi ai reattori nucleari d'un canto, e alle parti e pezzi per reattori nucleari d'altro canto, costituisce un notevole intralcio all'attuazione degli obiettivi della Comunità;

considerando che tale disparità di regime incoraggerebbe le importazioni nella Comunità di reattori nucleari completi e pregiudicherebbe la costruzione di parti e pezzi di reattori nucleari da parte delle industrie della Comunità;

considerando pertanto che il regime eccezionale che risulta dall'iscrizione dei pezzi e parti per reattori nucleari su un elenco diverso da quello che contiene i reattori stessi, deve essere sostituito da un regime che comporti l'inclusione delle parti e dei pezzi per reattori nucleari nello stesso elenco nel quale figura il complesso al quale sono destinati;

considerando che tale risultato è ottenuto mediante la soppressione della voce «parti e pezzi per reattori nucleari» all'elenco B dell'allegato IV del Trattato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce «parti e pezzi per reattori nucleari», di cui all'elenco B dell'allegato IV del Trattato, è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BALKE