Regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare
Gazzetta ufficiale n. 033 del 31/12/1958 pag. 0681 - 0685
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA IL CONSIGLIO REGOLAMENTI REGOLAMENTO Nº 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, visto l'articolo 132 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, visti gli articoli da 1 a 7 della Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità. vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 6 di detta Convenzione fa obbligo al Consiglio di fissare, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: I. RICHIAMO E TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI FINANZIARI Articolo 1 Ogni Stato membro versa nella propria moneta nazionale i contributi fissati dall'Allegato A della Convenzione d'applicazione (in seguito denominata «Convenzione» su un conto speciale intitolato «Commissione della Comunità Economica Europea - Fondo per la sviluppo dei paesi e territori d'oltremare», aperto su richiesta della Commissione presso la Tesoreria nazionale o presso gli organismi designati dallo Stato membro. Il conto può essere espresso in moneta nazionale o in unità di conto U.E.P. Articolo 2 I contributi annui sono esigibili il primo giorno dell'esercizio. Essi vengono versati in una o più rate calcolate per ogni Stato membro in proporzione delle quote indicate nell'Allegato A della Convenzione. La scadenza e l'ammontare dei versamenti sono fissati dalla Commissione in funzione dei bisogni e vengono notificati agli Stati membri. I richiami di fondi coprono, in linea di principio, il fabbisogno per i tre mesi successivi. Se al termine dell'esercizio i contributi annui non sono stati interamente versati, gli Stati membri sono tenuti, sin dall'ultimo giorno dell'esercizio, ad effettuare i versamenti sui conti speciali di cui al precedente articolo 1, fino alla concorrenza del saldo non versato, oppure a tenere tale saldo a disposizione della Commissione sotto forma di un riconoscimento di debito a vista per un ammontare corrispondente a tale differenza. Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti contemplati dall'articolo 1 proporzionalmente ai contributi indicati nell'Allegato A della Convenzione. Articolo 3 Ogni tre mesi la Commissione comunica al Consiglio uno scadenzario dei pagamenti e uno stato di tesoreria. Quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Articolo 4 I fondi restano depositati nei conti di cui all'articolo 1 fino a quando non sono utilizzati dalla Commissione per finanziare i progetti, accolti secondo le modalità fissate dall'articolo 5 della Convenzione. A partire dal momento in cui sono esigibili e per la durata del deposito, i fondi conservano, rispetto all'unità di conto prevista agli Allegati A e B della Convenzione, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno in cui sono diventati esigibili. Articolo 5 Nella misura necessaria al pagamento delle spese destinate all'esecuzione dei progetti approvati, la Commissione, con riserva di informarne gli Stati interessati, può trasferire nella moneta di uno Stato membro gli averi che essa possiede nella moneta di un altro Stato membro. La Commissione deve evitare, nel limite del possibile, di procedere a trasferimenti del genere, qualora disponga di averi nella moneta di cui ha bisogno. Articolo 6 Ogni Stato membro designa e notifica alla Commissione le autorità con le quali essa dovrà mettersi in comunicazione per le operazione previste agli articoli precedenti. Articolo 7 In conformità delle scadenze dei pagamenti, i fondi necessari per il finanziamento dei progetti approvati sono messi a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori, secondo le modalità determinate dalla Commissione previa consultazione dello Stato membro responsabile, in funzione delle spese e dei pagamenti da effettuare. II. REGIME DI BILANCIO Articolo 8 Tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese del Fondo per le sviluppo, nonchè tutte le autorizzazioni di impegni vengono iscritte in un bilancio speciale. L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Articolo 9 La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un progetto di ripartizione, per paesi e territori d'oltremare, delle somme da destinare al finanziamento delle istituzioni sociali da una parte e degli investimenti economici dall'altra. Il progetto è accompagnato dagli elementi di valutazione necessari per l'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione. In base a tale progetto, il Consiglio fissa, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, gli importi delle spese suscettibili di essere pagate nel quadro dell'esercizio finanziario considerato e accorda le autorizzazioni di impegno la cui utilizzazione è distribuita su più esercizi. Articolo 10 Nei limiti della somme fissate dal Consiglio conformemente all'articolo 4 della Convenzione, la Commissione prepara il bilancio speciale che viene stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 5 della Convenzione. Il bilancio speciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Articolo 11 Le spese d'amministrazione del Fondo per lo sviluppo, ivi comprese le spese per il controllo e l'istruzione dei progetti da parte della Commissione, sono iscritte nello Stato di previsione della Commissione secondo le modalità fissate negli articoli da 199 a 209 del Trattato. Articolo 12 La Commissione gestisce il bilancio speciale sotto la propria responsabilità. Essa comunica al Consiglio e pubblica ogni semestre nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee un resoconto sull'andamento della gestione del bilancio speciale. Articolo 13 Il Consiglio stabilisce, secondo le modalità fissate dall'articolo 6 della Convenzione, le norme e organizza il controllo della responsabilità degli agenti pagatori e contabili. Tale regolamento deve essere stabilito prima del 31 dicembre 1958. Articolo 14 Le autorizzazioni d'impegno non utilizzate nel corso di un esercizio rimangono valevoli per gli esercizi successivi. Gli stanziamenti non utilizzati alla fine di un esercizio vengono riportati all'esercizio successivo e aggiunti ai crediti della stessa natura previsti a titolo di quest'ultimo per il progetto considerato. Articolo 15 A chiusura di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione precedente nonchè il bilancio del Fondo per lo sviluppo. Al più tardi il 31 marzo dell'esercizio successivo, la Commissione sottopone tali documenti, corredati dai relativi documenti giustificativi, all'esame della Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del Trattato. A tal fine, la Commissione di controllo dispone degli stessi poteri ad essa conferiti dall'articolo 206 del Trattato per quanto riguarda il bilancio della Comunità. Articolo 16 La Commissione comunica ogni anno al Consiglio e all'Assemblea i conti e il bilancio dell'esercizio precedente accompagnati dalla relazione della Commissione di controllo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 7 della Convenzione, dà scarico alla Commissione della gestione del bilancio speciale del Fondo. Esso comunica la sua decisione all'Assemblea. III. GESTIONE DELLE RISORSE Articolo 17 Il concorso finanziario del Fondo per la realizzazione di determinati progetti può assumere la forna di una partecipazione a finanziamenti nei quali intervengano contemporaneamente autorità o istituti di credito a carattere nazionale o internazionale. Articolo 18 Le risorse del Fondo possono essere utilizzate soltanto per coprire le spese relative all'esecuzione dei progetti approvati secondo le modalità fissate dagli articoli da 2 a 5 della Convenzione. Esse non possono in alcun caso coprire spese di manutenzione e di funzionamento. Articolo 19 Le operazioni iscritte nei programmi sono finanziate con le risorse del Fondo mediante sovvenzioni non rimborsabili. I beneficiari delle sovvenzioni possono essere esclusivamente persone giuridiche che non perseguono fini di lucro, sottoposte al controllo delle pubbliche autorità, quali, ad esempio, le comunità pubbliche, territoriali o locali, gli enti pubblici e assimilati e le imprese di pubblica utilità. Articolo 20 La Commissione vigila sotto la propria responsabilità alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 132 paragrafo 4 del Trattato e dell'articolo 5 paragrafo 4 della Convenzione. Essa fissa le norme atte ad assicurare, soprattutto mediante inserzioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, la pubblicità preventiva, entro termini ragionevoli, delle aste e licitazioni, e a garantire la partecipazione ad esse, in condizioni di parità, (tenuto conto in particolare delle legislazioni doganali e fiscali e delle restrizioni quantitative) di tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori elencati nell'Allegato IV del Trattato. Prima di procedere al versamento dei fondi, la Commissione si assicura, per ogni progetto, che siano state rispettate queste norme e che l'offerta scelta sia economicamente la più vantaggiosa, tenuto conto in particolare delle qualità e delle garanzie presentate dagli offerenti nonchè della natura e delle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture. Un resoconto del risultato delle licitazioni dell'anno decorso è allegato ai conti e al bilancio annuali del Fondo, conformemente all'articolo 15 precedente. IV. DISPOSIZIONI VARIE Articolo 21 Gli Stati membri che hanno relazioni particolari con i paesi e i territori d'oltremare, devono far conoscere al Consiglio e alla Commissione, entro il 31 agosto 1958, quali sono le autorità responsabili, nonchè le autorità locali e gli organi rappresentativi della popolazione, ai termini dell'articolo 2 della Convenzione. Successivamente, essi comunicheranno gli eventuali cambiamenti sopravvenuti in tale materia. Articolo 22 La Commissione stabilisce le modalità della procedura relativa alla presentazione e all'istruzione delle domande di finanziamento sotto la forma di un regolamento organico da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Questo regolamento organico prevede che le domande di finanziamento contengano in particolare gli elementi d'informazione seguenti: - designazione della persona giuridica per conto della quale è presentata la richiesta di finanziamento da parte delle autorità previste dall'articolo 2 della Convenzione; - consenso dell'autorità locale o della rappresentanza della popolazione del paese o territorio interessato, conformemente all'articolo 2 sopra citato; - ripercussioni del progetto sullo sviluppo sociale ed economico del paese o territorio interessato, conformemente all'articolo 3 della Convenzione; - avanprogetto tecnico e piano preventivo di finanziamento dell'insieme del progetto considerato; - autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione; - il proprietario delle realizzazioni effettuate a mezzo delle risorse del Fondo. Articolo 23 Le decisioni relative all'approvazione dei progetti e all'assegnazione dei fondi alla persona giuridica di cui all'articolo 19, sono notificate a quest'ultima dalla Commissione e contemporaneamente a tutte le autorità previste dall'articolo 2 della Convenzione. La persona giuridica beneficiaria dell'assegnazione dei fondi comunica il suo consenso alla Commissione entro un termine di 60 giorni dalla notifica prevista al comma precedente. Qualora la decisione della Commissione o del Consiglio comporti importanti modifiche delle modalità di finanziamento previste al momento della presentazione della domanda, è necessario il consenso di ciascuna delle autorità di cui agli articoli 2 e 5 paragrafo 4 della Convenzione. Articolo 24 Le autorità responsabili dei paesi e territori che intendono presentare richieste di finanziamento debbono informare la Commissione sui programmi di sviluppo applicabili a tali paesi e territori, precisando lo stato di esecuzione di questi programmi. La Commissione trasmette queste informazioni al Consiglio qualora uno Stato membro lo richieda. Articolo 25 Le decisioni relative all'approvazione dei progetti e all'assegnazione dei fondi conterranno la clausola che le eventuali controversie tra la Comunità da una parte e la persona giuridica citata all'articolo 19 precedente dall'altra, derivanti dalla esecuzione dei progetti, sono di competenza della Corte di Giustizia. Articolo 26 Le proposte di modificazione del presente Regolamento vengono sottoposte dalla Commissione, al Consiglio, che delibera secondo l'articolo 6 della Convenzione. Qualsiasi deroga alle disposizioni del presente Regolamento dovrà fare oggetto di decisione del Consiglio, deliberante secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della Convenzione. Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1958. Per il Consiglio Il Presidente L. ERHARD