CEEA Consiglio: Regolamento n. 4 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica
Gazzetta ufficiale n. 017 del 06/10/1958 pag. 0417 - 0418
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0007
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0007
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0012
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0006
REGOLAMENTO Nº 4 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA: viste le disposizioni del Trattato e segnatamente quelle degli articoli 41, 42 e 43; vista la proposta della Commissione; considerando che per raggiungere gli obiettivi previsti dal Trattato, la Commissione deve ricevere comunicazione dei progetti di investimento concernenti i nuovi impianti come pure le sostituzioni o le trasformazioni concernenti i settori industriali enumerati all'Allegato II del Trattato, quando tali progetti abbiano una certa importanza e possano influire direttamente sulla produzione e sulla produttività; HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Le persone e le imprese appartenenti ai settori industriali di cui all'Allegato II del Trattato devono comunicare alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 42 del Trattato, i loro progetti d'investimento che hanno lo scopo di: - creare una capacità di produzione; - conservare quantitativamente e qualitativamente la capacità di produzione; - aumentare direttamente la capacità di produzione; - aumentare direttamente la produttività; - migliorare la qualità della produzione; allorchè il costo degli impianti contemplati dai settori industriali elencati nella colonna I superano, per i nuovi impianti, i valori corrispondenti che figurano alla colonna II, e, per le sostituzioni e le trasformazioni, superano i valori corrispondenti di cui alla colonna III. >PIC FILE= "T0001250"> I progetti relativi a nuove installazioni di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi e il cui costo non supera un milione di unità U.E.P., devono costituire oggetto di una semplice dichiarazione che specifichi soltanto le loro caratteristiche essenziali senza dar luogo all'applicazione della procedura di cui all'articolo 43 del Trattato. Articolo 2 Per il calcolo dei costi di cui all'articolo precedente, si deve tener conto di ogni spesa derivante direttamente dall'attuazione dei progetti di investimento qualunque sia il tempo in cui tali spese vengono effettuate. Articolo 3 I progetti comunicati in base al presente Regolamento devono comprendere tutte le indicazioni necessarie alla discussione prevista dall'articolo 43 del Trattato ed in particolare tutte le informazioni relative: 1. alla natura dei prodotti ed alla capacità di produzione; 2. al montante totale delle spese direttamente attribuibili al progetto considerato; 3. alla durata probabile della esecuzione del progetto; 4. alle prospettive d'approvvigionamento e di funzionamento degli impianti. Articolo 4 Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il presente Regolamento è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1958. Per il Consiglio Il Presidente BALKE