31958R0003(01)

CEEA Consiglio: Regolamento n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

Gazzetta ufficiale n. 017 del 06/10/1958 pag. 0406 - 0416
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0063
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0063
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0003


REGOLAMENTO Nº 3 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

visti gli articoli 24, 25 e 217 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica;

vista la proposta della Commissione;

considerando che misure di sicurezza devono essere prese per ciascuno dei regimi di segretezza applicabili alle cognizioni la cui divulgazione sia suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri e che tali misure devono essere applicate sotto il controllo della Commissione tanto agli elementi materiali di tali cognizioni quanto alle persone e imprese a cui deve esserne inviata comunicazione nel territorio degli Stati membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I : Campo d'applicazione

Articolo 1

Campo d'applicazione materiale

1) Il presente Regolamento determina i regimi di segretezza e le misure di sicurezza applicabili alle cognizioni acquisite dalla Comunità o comunicate alla Commissione dagli Stati membri e rispettivamente contemplate agli articoli 24 e 25 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, qui di seguito definito «Trattato».

Tali cognizioni sono qui appresso definite : cognizioni segrete dell'Euratom (CSE).

Tuttavia, qualora uno Stato comunichi cognizioni contemplate all'articolo 25, il Regolamento si applicherà nei suoi confronti soltanto se l'utilizzazione che ne fa rientri nel campo d'applicazione del Trattato.

2) Sono considerate come CSE le informazioni, le notizie, i documenti, gli oggetti, i mezzi di produzione e le materie attinenti alle cognizioni di cui al precedente comma primo.

Articolo 2

Qualora riguardino attività che rientrano nel campo d'applicazione del Trattato, i contratti, affari o accordi conclusi, prorogati o rinnovati tra uno Stato membro e una persona fisica e giuridica posteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non possono essere opposti a quest'ultimo.

Tuttavia le misure di sicurezza di origine contrattuale entrate in vigore prima della fissazione del presente Regolamento potranno essere applicate in luogo delle disposizioni previste dal Regolamento stesso, fino al termine fissato dall'atto con cui sono state stipulate.

Articolo 3

Campo d'applicazione personale

Sono tenuti ad applicare alle CSE le misure di sicurezza specificate nel presente Regolamento e a dare le istruzioni necessarie per garantirne il rispetto:

a) le istituzioni, i comitati, i servizi e gli impianti della Comunità;

b) gli Stati membri e i loro servizi ufficiali;

c) le imprese comuni;

d) le persone o imprese di cui all'articolo 196 del Trattato.

Articolo 4

Imprese comuni

Gli statuti di ciascuna impresa comune stabiliscono se, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, essa debba essere assimilata alle istituzioni, ai servizi e agli impianti della Comunità e alle persone e imprese di cui all'articolo 196 del Trattato.

Articolo 5

Disposizioni complementari al regime di sicurezza

1) Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere considerate come le disposizioni minime di protezione per le CSE.

2) Per tener conto di circostanze locali, la Comunità e gli Stati membri completano, se necessario, il Regolamento di sicurezza nella loro rispettiva sfera d'azione e possono rafforzarlo mediante proprie disposizioni, purchè non venga compromessa l'uniformità nel trattamento delle CSE.

Sezione II : Organizzazione Articolo 6

Ufficio di sicurezza

Sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione, l'ufficio di sicurezza da essa istituito: a) coordina e cura l'applicazione generale delle misure di sicurezza;

b) controlla l'applicazione di tali misure nelle istituzioni, nei comitati, servizi e impianti della Comunità;

c) può far controllare dalle autorità nazionali e, ove lo ritenga necessario, controllare insieme ad esse, che le misure di sicurezza di cui al presente Regolamento vengano applicate alle CSE sul territorio degli Stati membri;

d) propone le modifiche che ritiene necessarie all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 7

Organi incaricati dell'applicazione delle misure di sicurezza negli Stati membri

Ciascuno Stato membro designa un organo statale incaricato di applicare o di far applicare, sul territorio di propria giurisdizione, le misure di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Articolo 8

Agenti di sicurezza

1) In ogni istituzione, servizio e impianto della Comunità dove vengono elaborate e custodite delle CSE, l'ufficio di sicurezza designa un agente responsabile dell'applicazione del presente Regolamento, denominato qui di seguito «agente di sicurezza».

2) I servizi ufficiali degli Stati membri nonchè ogni persona e impresa di cui all'articolo 196 del Trattato e che elaborano o detengono delle CSE, designano, con l'accordo dell'organo statale responsabile della sicurezza di cui all'articolo 7, un agente responsabile dell'applicazione del presente Regolamento, qui appresso denominato agente di sicurezza.

3) Agli agenti di sicurezza incombe soprattutto la responsabilità: a) di provvedere alla registrazione prevista all'articolo 23;

b) di aggiornare, per categoria, l'elenco di tutte le persone abilitate ad avere accesso alla CSE;

c) di istruire il personale sui propri doveri in materia di protezione del segreto;

d) di far applicare le misure materiali di protezione.

Sezione III : Classificazione e declassificazione di CSE Articolo 9

Principio

I regimi di segretezza sono applicati soltanto nella misura indispensabile.

Articolo 10

Regimi di segretezza

Le CSE sono classificate, nella graduatoria dei regimi di segretezza, nel modo seguente: 1) EURA - STRETTAMENTE SEGRETO : quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze eccezionalmente gravi per gli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

2) EURA - SEGRETO : quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze gravi per gli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

3) EURA - CONFIDENZIALE : quelle la cui divulgazione non autorizzata arrecherebbe pregiudizio agli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

4) EURA - DIFFUSIONE RISERVATA : quelle la cui divulgazione non autorizzata implichi interessi della difesa di uno o più Stati membri ma che necessitano tuttavia di una protezione minore di quella assicurata ai documenti classificati EURA - CONFIDENZIALI.

Articolo 11

Autorità competenti in materia di classificazione

1) La Commissione classifica le cognizioni previste dall'articolo 24 del Trattato: a) a titolo provvisorio, quando la loro divulgazione può nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

b) a titolo definitivo, appena gli Stati membri hanno reso noto il regime di segretezza di cui richiedono l'applicazione. Tra i regimi richiesti è applicato quello più severo e di esso la Commissione dà comunicazione agli Stati membri.

La Commissione, in collegamento con gli organi competenti degli Stati membri, fissa e rivede periodicamente un elenco non tassativo delle categorie di cognizioni per cui conviene applicare un regime di segretezza.

2) Per le domande di brevetti e di modelli di utilità di cui all'articolo 25 del Trattato, la Commissione comunica alle istituzioni e agli organi competenti della Comunità, nonchè agli altri Stati membri, il regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

Articolo 12

Classificazione dei documenti

1) Il regime di segretezza applicabile a un documento che ha riferimento ad una CSE è determinato non dal regime applicato a tale CSE, ma unicamente in considerazione del contenuto del documento in parola.

Per non compromettere la segretezza dei documenti di riferimento dei regimi EURA - SEGRETO e EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, i riferimenti a tali documenti devono essere ridotti al minimo, in modo da non rivelare nè il loro contenuto, nè il regime di segretezza cui sono sottoposti.

Il regime di segretezza applicabile a un documento si estende: a) alle copie di tale documento;

b) ai documenti concernenti le ricerche o le produzioni effettuate in base a tale documento.

2) Se un documento che si riferisce a una CSE è composto di più parti, il regime di segretezza applicabile all'insieme delle parti è sempre determinato dalla parte che esige il regime più rigoroso.

Articolo 13

Modificazioni del regime di segretezza e revoca delle misure di segretezza.

Il regime di segretezza imposto a una CSE può essere modificato o revocato alle condizioni previste dall'articolo 24, § 2, comma 5, e dall'articolo 25, § 3 del Trattato.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE Articolo 14

Accesso alle CSE

1) Possono accedere alle CSE e custodirle soltanto le persone abilitate che, in ragione delle loro funzioni, hanno assolutamente bisogno di prenderne conoscenza o di riceverle.

2) Nessuna abilitazione è richiesta per accedere alle CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA.

Articolo 15

Abilitazione

1) Salvo le eccezioni stabilite dal Consiglio, l'abilitazione è concessa esclusivamente alle persone che siano state oggetto di un'inchiesta di sicurezza conformemente all'articolo 16 e abbiano ricevuto le necessarie istruzioni ai sensi dell'articolo 17.

2) L'abilitazione dev'essere data per iscritto. Il documento di abilitazione non potrà essere conservato dalla persona abilitata.

3) Alle stesse condizioni devono essere abilitati gli agenti di sicurezza di cui all'articolo 8.

4) Sono competenti a concedere l'abilitazione: a) l'ufficio di sicurezza per i membri delle istituzioni e dei comitati nonchè per i funzionari e agenti della Comunità;

b) in tutti gli altri casi, lo Stato membro che, ai termini dell'articolo 16 comma 2, primo capoverso, è responsabile dell'inchiesta di sicurezza.

Le abilitazioni concesse dall'ufficio di sicurezza o da uno Stato membro sono riconosciute da tutti gli organi della Comunità e da tutti gli Stati membri.

5) L'ufficio di sicurezza e gli organi statali responsabili della sicurezza di cui all'articolo 7 tengono, ciascuno per quanto li concerne, un elenco delle persone abilitate ad avere accesso alle CSE dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO e EURA - SEGRETO.

Articolo 16

Inchiesta di sicurezza

1) L'inchiesta di sicurezza ha le scopo di accertare che l'interessato dia le garanzie necessarie per l'accesso alle CSE.

L'ampiezza dell'inchiesta di sicurezza è determinata dalla categoria di segretezza per la quale è domandata l'abilitazione.

2) In ogni caso, l'inchiesta di sicurezza è effettuata sotto la responsabilità dello Stato membro di cui l'interessato possiede la nazionalità.

Qualora questi non abbia la nazionalità di alcuno degli Stati membri, è responsabile lo Stato membro sul cui territorio egli ha il suo domicilio o la sua dimora abituale.

Se l'interessato ha trascorso un certo periodo in uno Stato membro diverso da quello indicato nel capoverso precedente, oppure se ha strette relazioni con persone di tale Stato, lo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza solleciterà l'altro Stato a partecipare all'inchiesta. Quest'ultimo comunicherà il risultato delle sue investigazioni allo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza.

3) Per la procedura in materia di inchiesta di sicurezza sono applicabili le disposizioni e le norme stabilite per la stessa in ciascuno degli Stati membri.

Salve le eccezioni stabilite dal Consiglio, le domande d'inchiesta provenienti dall'ufficio di sicurezza e che riguardano i membri delle istituzioni nonchè i funzionari e gli agenti della Comunità, saranno trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro che, come previsto dal paragrafo 2, capoverso 1, sarà responsabile dell'esecuzione dell'inchiesta di sicurezza. Le domande d'inchiesta devono essere accompagnate da una nota individuale verificata dagli interessati e recante, in particolare, ogni precisazione sullo stato civile degli interessati stessi e delle loro famiglie, sulle loro attività e sul domicilio degli ultimi dieci anni.

Per i funzionari e gli agenti degli Stati membri nonchè per le persone e le imprese, di cui all'articolo 196 del Trattato, ivi compreso il personale di tali imprese, l'inchiesta è condotta su iniziativa dello Stato membro competente.

4) Al termine di un'inchiesta di sicurezza relativa a membri delle istituzioni nonchè ai funzionari e agli agenti della Comunità si procede nel modo seguente: a) Ultimata l'inchiesta, lo Stato membro, sotto la cui responsabilità ai sensi del primo capoverso del comma 2 è stata condotta l'inchiesta di sicurezza, trasmette un parere all'ufficio di sicurezza. In tale parere dev'essere precisato se, secondo il risultato dell'inchiesta, esista o meno un ostacolo a che l'interessato sia abilitato ad avere accesso alle CSE di un determinato regime. Formulando il suo parere, lo Stato membro terrà conto di qualsiasi notizia o informazione pervenutagli da un altro Stato membro partecipante all'inchiesta di sicurezza.

b) Quando il parere espresso conformemente alla lettera a) non contenga alcuna obiezione, l'ufficio di sicurezza può concedere l'abilitazione all'interessato, purchè a suo giudizio non vi si opponga alcun grave motivo. Lo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza sarà informato della decisione dall'ufficio di sicurezza.

c) Se il parere espresso conformemente alla lettera a) conclude in senso negativo, l'ufficio di sicurezza è tenuto a conformarvisi e non potrà concedere l'abilitazione.

d) Se dopo il rilascio dell'abilitazione, l'ufficio di sicurezza o uno Stato membro viene a conoscenza di informazioni che possono far sorgere dubbi circa le garanzie offerte dalla persona abilitata, dette informazioni saranno immediatamente comunicate allo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza, ai sensi del primo capoverso del comma 2. Lo Stato membro in parola riesamina il suo parere iniziale e fa comunicare all'ufficio di sicurezza se, a suo giudizio, l'abilitazione debba essere sospesa o no. L'ufficio di sicurezza si conformerà al parere dello Stato membro, purchè in caso di parere favorevole non ritenga che vi si opponga un grave motivo.

Articolo 17

Istruzioni

1) Tutte le persone che fanno parte dei servizi della Comunità e degli Stati membri nonchè quelle contemplate all'articolo 196 del Trattato che per motivi professionali abbiano accesso alle CSE, debbono essere istruite, al momento della loro entrata in funzione e poi ad intervalli regolari, dall'agente di sicurezza di cui all'articolo 8, sulla necessità della segretezza e sul modo di assicurarla.

2) In tali istruzioni verrà sottolineato che qualsiasi infrazione all'obbligo della segretezza delle disposizioni penali applicabili in materia delle CSE può essere considerato violazione di attentato alla sicurezza dello Stato.

3) Le persone in tal guisa istruite devono firmare una dichiarazione nella quale attestano di aver ricevuto le istruzioni occorrenti e si impegnano a rispettarle.

Articolo 18

Visite e scambi d'informazioni

1) Quando, in occasione di una visita, una persona appartenente a una delle istituzioni o ad uno dei servizi e impianti della Comunità, ovvero una persona sottoposta alla giurisdizione di uno degli Stati membri deve conoscere o discutere CSE dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO e EURA - SEGRETO custodite da un organismo diverso da quello da cui l'interessato dipende ovvero da una persona sottoposta alla giurisdizione di un altro Stato membro, è necessario che tra tali organismi o persone sia preso un accordo preliminare. Nell'ambito di tale accordo il capo dell'organismo da cui dipende il visitatore o, qualora egli non dipenda da alcun organismo, l'organo statale, previsto dall'articolo 7, deve trasmettere in tempo utile un documento vistato, ove occorra, dall'agente di sicurezza nel quale vanno precisati lo scopo della missione e tutti i dati personali che consentano di identificare il visitatore, come pure, se necessario, il suo grado di abilitazione.

2) L'agente di sicurezza dell'organismo visitato darà al visitatore ogni opportuna assistenza durante la sua missione.

PARTE TERZA PROTEZIONE MATERIALE DELLE CSE Sezione I : Contrassegni e riproduzioni di CSE Articolo 19

Contrassegni

1) I regimi di segretezza EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, EURA - SEGRETO e EURA - CONFIDENZIALE devono essere indicati con un timbro ben visibile in alto e in calce di tutte le pagine di ogni documento che si riferisce a una CSE.

Per le CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA è sufficiente apporre queste indicazioni sia con un timbro sia a macchina in alto di ogni pagina dei documenti in oggetto. Qualora si tratti di un documento rilegato in volume, tale indicazione deve essere apposta in alto della prima pagina del volume stesso.

2) Tutte le pagine di un documento che si riferiscono a una CSE sottoposta al regime di segretezza EURA - CONFIDENZIALE nonchè ai regimi superiori devono essere numerate. Per le CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, il numero totale delle pagine dev'essere indicato sulla prima pagina. Ogni esemplare di un tale documento deve portare inoltre un proprio numero d'ordine. La sigla di protocollo di ogni documento che si riferisce a una CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO deve figurare su ciascuna pagina.

3) In caso di modificazione del regime di segretezza cui è soggetta una CSE, saranno apportate sui documenti di riferimento le indicazioni corrispondenti al nuovo regime applicato alla CSE.

Articolo 20

Riproduzione

1) Le riproduzioni integrali o parziali di una CSE, ottenute in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, devono essere limitate al numero strettamente necessario per coprire il bisogno del momento.

2) Le riproduzioni (ad esempio : tiratura, copie, estratti, traduzioni, ecc.) di una CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO potranno essere fatte soltanto previo consenso dell'ufficio di sicurezza, quando si tratta di CSE comunicate a mente dell'articolo 24 del Trattato, e soltanto previo consenso dello Stato membro da cui proviene la CSE in questione, quando si tratta di CSE comunicate a mente dell'articolo 25 del Trattato.

3) Prima di qualsiasi riproduzione di una CSE del regime EURA - SEGRETO, occorre avvertire il responsabile della sicurezza dell'impresa o dell'organismo che detiene la CSE.

4) Tutte le sigle di protocollo che contraddistinguono una CSE al momento della sua riproduzione devono necessariamente figurare su ogni singolo esemplare riprodotto.

5) La persona e l'organismo che ha preso l'iniziativa per la riproduzione appone la propria sigla su ogni esemplare riprodotto ; quando si tratta di CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO e EURA - SEGRETO, tale sigla sarà seguita dal numero totale degli esemplari riprodotti e dal numero d'ordine dell'esemplare di cui trattasi.

Sezione II : Salvaguardia della segretezza negli edifici Articolo 21

1) I servizi della Comunità o degli Stati membri devono vigilare a che gli edifici o parti di edifici dove vengono custodite delle CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori, possano essere facilmente sorvegliati e non siano accessibili che alle persone autorizzate ad accedervi.

2) Per controllare l'accesso delle persone a tali edifici o parti di edifici, i servizi interessati prendono le opportune disposizioni che consentano una sicura identificazione degli impiegati e dei visitatori. I visitatori non potranno essere lasciati soli in locali che contengono delle CSE.

3) Dopo le ore normali di servizio, gli edifici o parti di edifici dove vengono custodite le CSE di cui al paragrafo 1) devono essere ispezionati per verificare che gli armadi blindati e gli altri armadi con documenti ecc.... siano perfettamente chiusi e che le CSE si trovino in sicurezza.

4) Gli edifici o parti di edifici dove vengono custodite delle CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO devono essere sorvegliati da apposito personale e protetti da un sistema di allarme.

Sezione III : Custodia delle CSE Articolo 22

Armadi blindati

1) Le CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO sono custodite in armadi blindati muniti di serratura a triplice combinazione.

Le combinazioni segrete devono essere rinnovate ad ogni cambiamento di personale che conosce la combinazione, e ogni qualvolta sia o sembri essere compromessa la segretezza. Le combinazioni sono comunque rinnovate ogni sei mesi.

2) Le CSE dei regimi EURA - SEGRETO e EURA - CONFIDENZIALE sono custodite in armadi blindati o di acciaio la cui serratura dev'essere notoriamente sicura e regolarmente verificata.

3) Le CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA sono custodite in modo tale da impedire che qualsiasi persona non qualificata a conoscerle possa accedervi.

Sezione IV : Registrazione delle CSE Articolo 23

Qualsiasi CSE dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO ed EURA - SEGRETO deve essere oggetto di una registrazione speciale.

Tale registrazione deve permettere: - di redigere immediatamente un elenco delle persone che hanno consultato tali documenti o siano state in loro possesso,

- di conoscere subito il detentore di ogni singolo esemplare e delle sue copie.

Sezione V : Circolazione delle CSE Articolo 24

Disposizioni di ordine materiale

1) Le CSE che circolano all'interno di un edificio o di un gruppo di edifici devono essere oggetto di cautele tali da escludere qualsiasi indiscrezione.

2) Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi più elevati inviate all'esterno di un edificio o di un gruppo di edifici sono rinchiuse in duplice busta. La busta interna porta l'indicazione del regime di segretezza. In nessun caso il regime di segretezza va indicato sulla busta esterna.

Ogni persona che riceve una CSE deve firmare subito una ricevuta. Su tale ricevuta, che non è soggetta ad alcun regime di segretezza, occore indicare il numero della CSE, il numero dell'esemplare e la sua data, ma non il suo contenuto nè il suo regime di segretezza. Il destinatario deve rinviare immediatamente la ricevuta al mittente il quale deve assicurarsi dell'adempimento di tale obbligo.

3) Per le CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA sono adottate cautele che ne garantiscano la sicurezza.

Articolo 25

Circolazione delle CSE all'interno della Comunità

1) Le CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO spedite oltre frontiera viaggiano in valigia diplomatica accompagnata da un corriere o da altra persona.

Le CSE dei regimi EURA - SEGRETO ed EURA - CONFIDENZIALE spedite oltre frontiera viaggiano in valigia diplomatica.

Queste disposizioni si applicano anche qualora la spedizione avvenga nelle condizioni previste agli articoli 4 e 5 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

2) In via eccezionale, le CSE citate al § 1 possono essere trasportate anche da altre persone, a condizione: a) che tali persone siano abilitate ad aver accesso alle CSE soggette al regime di segretezza in questione;

b) che i plichi contenenti delle CSE siano muniti di un sigillo ufficiale in virtù del quale sono esenti da ogni controllo doganale;

c) che il latore sia munito di un certificato, riconosciuto da tutti i paesi da lui attraversati, che lo autorizza ad accompagnare la spedizione all'indirizzo indicato;

d) che il latore sia debitamente istruito sui doveri che gli incombono nel trasporto di CSE.

3) La spedizione di CSE di regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA non è sottoposta a disposizioni particolari. È tuttavia opportuno aver cura di evitare che persone non qualificate ne vengano a conoscenza.

Articolo 26

Circolazione delle CSE all'interno di uno Stato membro

1) Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori sono spedite per corriere. Questi deve soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2), a) e d). In caso di CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, il corriere è accompagnato da una seconda persona.

2) Tuttavia, le CSE del regime EURA - SEGRETO possono essere spedite per posta sotto forma di lettera assicurata. Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE possono essere spedite anche sotto forma di plico raccomandato.

3) La spedizione delle CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA si effettua in conformità delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 3).

Articolo 27

Trasporto di CSE per viaggi di missione e riunioni

1) Il trasporto delle CSE per viaggi di missione, ovvero per riunioni che hanno luogo al di fuori degli edifici in cui sono custodite, dev'essere limitato al minimo indispensabile.

2) Se durante il viaggio di missione le CSE non vengono utilizzate, occorre depositarle in un luogo che offra tutte le garanzie di sicurezza ai sensi degli articoli 21 e 22. I servizi dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la riunione o la missione presteranno ogni assistenza a tal fine necessaria. Ove un simile deposito risulti impossibile, la persona in viaggio di missione è personalmente responsabile della sicurezza di tali CSE, qualunque siano le disposizioni di sicurezza alle quali ricorra. Le CSE resteranno sotto la custodia personale della persona in missione, qualora impossibile cautelarle in condizioni sufficienti di sicurezza.

È vietato in particolare abbandonare tali CSE, seppure temporaneamente, in casseforti di alberghi o in veicoli.

3) I documenti che si riferiscono a CSE non possono essere letti in pubblico.

Articolo 28

Trasmissione di CSE per telecomunicazioni

1) Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori possono essere trasmesse per telegramma, radio, telefono o telescrivente, a condizione che siano cifrate in modo corrispondente al regime di segretezza del documento in questione.

2) Per le CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, un simile mezzo di trasmissione dev'essere utilizzato esclusivamente in casi di urgenza e di assoluta necessità.

3) È vietata qualsiasi comunicazione telefonica non cifrata relativa a CSE di regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori.

Sezione VI : Distruzione di CSE Articolo 29

Distruzione sistematica

1) Per evitare un inutile accumularsi di CSE, le copie scadute o in soprannumero vengono distrutte.

I documenti dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO ed EURA - SEGRETO possono essere distrutti soltanto previa autorizzazione dell'autorità che è competente a pronunciarsi sulla loro classificazione.

2) La distruzione si attua per incenerimento, messa al macero o tagliuzzamento, in presenza, per le CSE dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO ed EURA - SEGRETO, dell'agente di sicurezza o della persona che ne ha ricevuto da lui mandato, la quale ne redige processo verbale.

3) Non appena sono pronti gli esemplari da conservare, tutti i mezzi di riproduzione, qualunque sia la loro natura, ad esempio matrici, carta carbone, nastri, note manoscritte, negative di film, che hanno servito a compilare o riprodurre il documento, devono essere obbligatoriamente distrutti dopo aver stabilito gli esemplari che bisogna conservare in conformità delle consegne impartite dall'agente di sicurezza.

Articolo 30

Distruzione d'urgenza

Ogni organo che detiene delle CSE deve stabilire un piano di distruzione d'urgenza che deve permettere di impedire, in circostanze eccezionali, che le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori cadano nelle mani di persone non autorizzate.

Sezione VII : Disposizioni particolari Articolo 31

Quando la natura particolare di una CSE rende impossibile l'applicazione di alcune delle disposizioni sopra menzionate, l'agente di sicurezza prende o promuove le misure appropriate per assicurare a una tale CSE una protezione con garanzie equivalenti a quelle previste dal presente Regolamento.

PARTE QUARTA MISURE DA PRENDERE IN CASI DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SICUREZZA Articolo 32

Denuncia obbligatoria

1) Ogni persona istruita in base alle disposizioni del presente Regolamento che constati o presuma una violazione del Regolamento stesso e delle misure di sicurezza è tenuta ad avvisarne immediatamente l'agente di sicurezza oppure il suo capo servizio.

2) Se nel caso di violazione o presunzione di violazione a sensi del paragrafo 1, le informazioni lasciano pensare che le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori siano venute a conoscenza di una persona non qualificata, l'ufficio di sicurezza o gli organi statali di cui all'articolo 7, devono essere immediatamente informati e devono accertare i fatti.

3) Se la presunzione è confermata nel modo previsto dal paragrafo 2, l'ufficio di sicurezza informa gli organi statali contemplati all'articolo 7 di tutti gli Stati membri, o viceversa ; ciascuno di essi adotta, per quanto lo riguarda, tutte le misure del caso per: a) limitare al minimo il danno causato;

b) impedirne la ripetizione.

Articolo 33

Informazioni degli Stati membri e procedura

L'ufficio di sicurezza informa dei fatti accertati i sei Stati membri per il tramite degli organi statali di cui all'articolo 7.

Qualora lo ritengano necessario, lo Stato o gli Stati interessati trasmettono all'organo statale competente del Paese interessato l'istanza per promuovere la procedura prevista dall'articolo 194, paragrafo 1, comma 2 del Trattato.

QUINTA PARTE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Trattati, Accordi e Convenzioni con gli Stati terzi

Le presenti disposizioni non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Comunità e/o agli Stati membri in questa materia dai Trattati, Accordi o Convenzioni conclusi con Stati terzi, una organizzazione internazionale o con persone appartenenti ad uno Stato terzo.

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 40º giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

BALKE