CECA Alta Autorità: Decisione n. 26-54 del 6 maggio 1954 portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell'articolo 66 § 4 del Trattato
Gazzetta ufficiale n. 009 del 11/05/1954 pag. 0350 - 0351
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0017
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0017
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0004
DECISIONE Nº 26-54 del 6 maggio 1954 portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell'articolo 66 § 4 del Trattato. L'ALTA AUTORITÀ, Visto l'articolo 66 del Trattato, Considerando che operazioni di concentrazione riguardanti direttamente o indirettamente le imprese della Comunità possono essere realizzate da persone fisiche o giuridiche non soggette alla sua giurisdizione, Considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 è indispensabile poter ottenere le necessarie informazioni da parte di coloro che partecipano alle suddette operazioni, Considerando che le informazioni possono essere richieste a titolo generale soltanto per operazioni considerevoli sia in valore assoluto che in relazione alle imprese oggetto delle operazioni stesse, Considerando peraltro che l'applicazione dell'articolo 66 presuppone la possibilità di ottenere informazioni in altri casi, nel quadro precisato mediante decisione di carattere generale, Dopo consultazione del Consiglio dei Ministri, DECIDE: PARTE PRIMA Dichiarazioni obbligatorie Articolo 1 Sono assoggettate all'obbligo di informazione, previsto dal presente regolamento, tutte le persone fisiche o giuridiche - diverse da quelle che esercitano nell'interno della Comunità un' attività di produzione o di distribuzione nei settori del carbone e dell'acciaio, eccettuata la vendita ai consumatori domestici o all'artigianato - quando effettuino le operazioni contemplate dagli articoli seguenti: Articolo 2 Le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 1 sono tenute a dichiarare all'Alta Autorità l'acquisizione di diritti in una delle imprese definite all'articolo 80 del Trattato, così come l'acquisizione del potere di esercitare, in nome proprio o a nome di terzi, dei diritti in detta impresa, quando ottengano la possibilità di esercitare, in ordine alle decisioni degli azionisti o degli altri associati di tale impresa, il diritto di voto per oltre il 10 % del complesso dei voti e quando il valore totale della loro partecipazione superi le 100.000 unità di conto U.E.P. Sono compresi nel calcolo i diritti o i poteri di esercitare i diritti altrui, spettanti agli interessati anteriormente alle operazioni di che trattasi. Articolo 3 L'articolo 1 si applica, parimenti, alla acquisizione di diritti in una impresa che eserciti il controllo su altra impresa definita all'articolo 80 del Trattato. Articolo 4 (1) Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione relativa alle operazioni previste dagli articoli 2 e 3, le banche o i loro mandatari, semprechè l'esercizio del diritto di voto si riferisca - alle azioni appartenenti ai clienti delle banche stesse o di altre banche; - ovvero alle azioni nominative di cui la banca eserciti i diritti in qualità di fiduciaria dei propri clienti. (2) Il comma 1. non pregiudica: - l'obbligo delle banche di fornire sulle suddette operazioni, le informazioni di cui all'articolo 7; - l'obbligo dei clienti di dichiarare tali operazioni conformemente agli articoli 2 e 3 o di fornire le informazioni di cui all'articolo 7. Articolo 5 L'Alta Autorità può, con autorizzazione speciale e a determinate condizioni, esentare dalla dichiarazione obbligatoria relativa alle operazioni previste agli articoli 2 e 3, gli agenti di cambio debitamente qualificati, semprechè questi ultimi non esercitino i diritti di voto inerenti ai titoli che detengono. Articolo 6 La dichiarazione obbligatoria, prevista agli articoli 2 e 3, deve essere effettuata entro le quattro settimane successive alla data in cui la persona ha preso conoscenza dell'operazione di che trattasi. PARTE SECONDA Richieste specifiche di informazioni Articolo 7 (1) L'Alta Autorità può, con specifica richiesta, ottenere dalle persone di cui all'articolo 1 qualsiasi informazione necessaria all'applicazione dell'articolo 66 del Trattato, e concernente: 1. L'acquisizione di diritti di proprietà o di godimento di immobili, di impianti industriali o di concessioni di un'impresa, qualora tali immobili, impianti o concessioni abbiano servito, precedentemente all'acquisizione, all'attività dell'impresa stessa; 2. l'acquisizione, in un' impresa, di diritti che conferiscano il potere di partecipare al voto nelle deliberazioni degli azionisti o di altri soci dell'impresa stessa; 3. l'acquisizione di diritti che permettano di esercitare, in nome proprio o altrui, i diritti di cui al n. 2., spettanti a terzi; 4. l'acquisizione del diritto di decidere, in virtù di contratto, in merito alla contabilizzazione o alla destinazione degli utili di un'impresa; 5. l'acquisizione del potere di partecipare, da solo o congiuntamente con altri, sia come proprietario, che come usufruttuario, gestore o membro degli organi di direzione, alla gestione di un'impresa; 6. la nomina a membro del Consiglio di amministrazione di un' impresa. (2) Le persone assoggettate all'obbligo di informazione, sono parimenti tenute a dichiarare all'Alta Autorità, a richiesta di questa, il nome e il recapito dell'effettivo titolare del diritto quando esse siano abilitate - ad esercitare i diritti di cui al comma 1. in qualità di fiduciario di un terzo, - ovvero ad esercitare, in nome proprio o altrui, i diritti di cui al comma 1. spettanti a terzi. Articolo 8 Il presente regolamento entrerà in vigore all'interno della Comunità, il 1º giugno 1954. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 6 maggio 1954. Dall'Alta Autorità Il Presidente Jean MONNET